Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6393 del 27/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 6393 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CESARE ANGELO, nato il 07/10/1963, avverso l’ordinanza del 09/09/2015 del
Tribunale del Riesame di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia
Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;

FATTO e DIRITTO

1. Con ordinanza del 09/09/2015, il Tribunale del Riesame di Milano
rigettava l’appello proposto da CESARE Angelo contro l’ordinanza con la quale, in
data 20/08/2015, la Corte di Appello di Milano aveva rigettato la richiesta di
revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere emessa il
03/03/2014 per i reati di rapina aggravata, sequestro di persona e porto in luogo
pubblico di tre pistole, per i quali l’imputato era stato condannato alla pena di
anni sei di reclusione ed C 1.400,00 di multa, pena confermata in sede di
appello.
Il tribunale rigettava la suddetta istanza sotto un duplice profilo:
a) perché, in considerazione della condanna, gli indizi di colpevolezza non
potevano essere presi in esame;

Data Udienza: 27/01/2016

b) perché, le esigenza cautelari continuavano a sussistere, così come
ritenuto da una precedente ordinanza rispetto alla quale non erano evidenziabili
nuovi elementi sopravvenuti volti a modificare il quadro cautelare.

2. Contro la suddetta ordinanza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso
per cassazione deducendo:
a) di non aver commesso il fatto;

3. Il ricorso è manifestamente infondato per le stesse identiche ragioni già
ampiamente illustrate dal tribunale e al quale nulla si ritiene di aggiungere, posto
che il ricorrente non ha fatto altro che riproporre, in modo tralaticio, i medesimi
motivi, senza confrontarsi con la motivazione dell’impugnato provvedimento.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €
1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94/1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27/01/2016

b) insussistenza delle esigenze cautelari.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA