Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6393 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6393 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Lofano Vitantonio, nato a Conversano il 7.1.1965;
avverso l’ordinanza emessa il 3 settembre 2013 dal tribunale del riesame di
Napoli;
udita nella udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2014 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Svolgimento de/processo
Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Napoli respinse
l’appello proposto da Lofano Vitantonio avverso l’ordinanza della corte d’appello di Napoli del 10.6.2013, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione
della misura cautelare della custodia in carcere applicata in relazione al reato di
associazione finalizzata alla commissione di reati di cui all’art. 73 d.p.R. 309
del 1990 ed al concorso nella detenzione illegale di grossi quantitativi di cocaina proveniente dall’Olanda.
L’indagato propone personalmente ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza
dell’attualità delle esigenze cautelari tali da imporre il mantenimento della più
grave misura della custodia cautelare in carcere rispetto alla misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il tribunale del riesame ha infatti fornito congrua, specifica ed adeguata
motivazione in ordine alla decisione presa, osservando: – che non vi era alcun
elemento di novità che non fosse stato già valutato o che potesse far ritenere

Data Udienza: 14/01/2014

mutate le condizioni legittimanti la custodia cautelare in carcere; – che invero,
al di là dell’esclusione di alcune aggravanti e dell’assoluzione da uno dei reati
contestati, l’elevata entità della condanna riportata mostrava la gravità dei fatti
e delle condotte tenute, espressione di una personalità trasgressiva e incline a
delinquere, evincibile anche una precedente condanna; – che il tempo decorso
dai fatti non poteva essere valorizzato nella specie, stante la mancanza di fatti
nuovi e non essendo ancora scaduti i termini di custodia cautelare.
Con l’attuale ricorso, del resto, non vengono specificamente contestati i
suddetti elementi, né vengono richiamate diverse ed ulteriori circostanze di fatto — eventualmente proposte al tribunale del riesame e da questo non valutate —
idonee, decisivamente, a far ritenere carente o manifestamente illogica la motivazione sul permanere del giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a
quanto stabilito dall’art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 14
gennaio 2014.

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