Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 639 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 639 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dalla parte civile

Mejri Ahmed Ben Hedi

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 5 ottobre 2012, nel
procedimento penale a carico di GIARNIERI Renato, nato a Lodrino il 24/05/1944,
HALILI Lirim, nato in Albania il 13/02/1976 e CARMONA Felix Antonio, nato nella
Repubblica Dominicana 1’08/12/1974;

visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Carmine Stabile, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Renato Guarnieri, Lirim Halili e Felix Antonio Carmona erano chiamati a
rispondere, innanzi al Tribunale di Bergamo, del reato di cui agli att. 110, 582, 583,
comma 1 lett. a) cod. pen., perché in concorso tra loro, segnatamente Carmona
Felix Antonio colpendo Mejri Ahmed Ben Hedí con un pugno all’altezza del labbro,

Data Udienza: 30/10/2013

l’Halili Lirim colpendo a sua volta con dei calci nello stomaco ed infine Guamieri
Renato colpendolo con una mazza da baseball al braccio destro, volontariamente
cagionavano al Mejri lesioni personali consistiti in “frattura dia fiso ulna a destra”, da
cui derivava un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo
superiore ai 40 giorni; con le aggravanti di aver commesso il fatto con l’uso di uno
strumento atto ad offendere e di avere cagionato una lesione personale grave.
Con sentenza del 23/112011, il Tribunale dichiarava gli imputati colpevoli del

rispetto alle contestate aggravanti, li condannava alla pena ritenuta di giustizia, con
il beneficio della sospensione condizionale; condannava gli stessi imputati al
risarcimento del danno biologico e morale patito dalla parte civile, liquidato in C
8.000, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore degli imputati, la Corte
d’appello di Brescia, riformava l’impugnata sentenza, mandando assolti gli imputati
dal reato loro ascritto con formula per non aver commesso il fatto;

revocava,

conseguentemente, le statuizioni civili.

2. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore della parte civile, avv. Michele
Coccia, ha proposto ricorso per cassazione lamentando contraddittorietà ed illogicità
della motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente denuncia erronea interpretazione delle risultanze processuali,
con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa,
che erano state intrinsecamente coerenti ed ulteriormente confermate dalla
deposizione del teste Eleonora Turco, che aveva assistito alla brutale aggressione a
cui il Mejri era stato sottoposto all’interno del locale gestito dal Guarnieri. Dal canto
loro, gli imputati, pur negando l’aggressione, avevano ammesso che all’interno del
locale, vi erano stati momenti di tensione tra loro e la parte civile ed erano
intervenuti proprio su richiesta di Renato Guarnieri. L’aggressione era stata
confermata anche dal teste Giacomo Facoetti, il quale aveva riferito di aver notato
spintoni all’ingresso tra le persone coinvolte nel processo, senza ulteriori
specificazioni, ma, comunque, dando atto dell’aggressione subita dalla parte civile.
Era certo, del resto, che, nell’occasione, quest’ultima avesse subito le lesioni poi
documentate nella certificazione sanitaria in atti. Il giudice di appello non aveva
fornito una versione alternativa né una plausibile giustificazione delle lesioni
anzidette.

2

delitto loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza

2. Il ricorso si colloca alle soglie dell’inammissibilità, involgendo questione

squisitamente di merito, qual’è, pacificamente, quella afferente alla valutazione
delle risultanze processuali, con particolare riferimento alle dichiarazioni accusatorie
della persona offesa e dalle indicate testimonianze.
In verità, la motivazione della sentenza impugnata non presta il fianco a
critiche di sorta, avendo compiutamente indicato le ragioni del ribaltato giudizio di
condanna espresso in primo grado. In particolare, il giudice di appello, rendendo

specificamente i principali argomenti addotti dal primo giudice, dando conto delle
ragioni della relativa incompletezza od incoerenza, tali da giustificare la riforma del
provvedimento impugnato, secondo l’insegnamento di questa Corte regolatrice (cfr.
Sez. Un. 12.7.2005, n.. 33748 rv.. 231679). Nell’opera di attenta rivisitazione del
compendio probatorio, il giudice a quo ha fatto buon governo delle regole che
presiedono alla valutazione della prova, attendendo a rigorosa verifica di
attendibilità delle parole di accusa della persona offesa e delle raccolte
testimonianze, della cui ritenuta inattendibilità ha dato giustificazione affatto logica
e plausibile. È del tutto convincente, siccome espressione di argomentata
giustificazione, la valutazione di incongruità del racconto offerto dalla persona
offesa, anche in ragione delle contraddizioni intrinseche, in riferimento a quanto in
precedenza dichiarato, ed estrinseche in rapporto al racconto testimoniale della
teste Lo Turco, con riferimento a particolari ritenuti tutt’altro che marginali
nell’economia della vicenda.
2. Per quanto precede il ricorso – globalmente considerato – deve essere

rigettato con le conseguenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 30/10/2013

idonea e compiuta motivazione, si è diligentemente fatto carico di confutare

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