Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6389 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6389 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore Generale della Repubblica presso la sezione
distaccata della Corte di Appello di Cagliari, avverso la sentenza
pronunciata in data 18.1.2012 dal giudice di pace di Alghero;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Carmine Stabile, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con
rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente alla determinazione
della pena.

Data Udienza: 15/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunciata in data 18.1.2012 il giudice di pace di
Alghero condannava alla pena ritenuta di giustizia, Accardo

c.p., commessi il 24.9.2009 in danno di Urena Yolimar, nei
confronti della quale proferiva le seguenti frasi: “ricordati che ti ho
tirato fuori dalla rogna in cui vivevi…..ti sei rubata il servizio di
piatti di mia madre…..se torni a casa ti butto giù dalle scale”, oltre
al risarcimento dei danni derivanti da reato nei confronti della
costituita parte civile.
Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento con rinvio
limitatamente alle statuizioni relative al trattamento sanzionatorio,
ha proposto ricorso il procuratore generale presso la sezione
distaccata della corte di appello di Sassari, eccependo la
violazione di cui all’art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in quanto il
giudice di pace ha determinato la pena inflitta all’imputato in
misura inferiore al minimo edittale, pari a 258,00 euro di multa,
stabilito dagli attt. 594, c.p. e 52, co. 2, lett. a), d. Ivo. n.
274/2000 per il più grave tra i delitti ritenuti dallo stesso giudice
unificati sotto il vincolo della continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso appare fondato e va accolto.
Ed invero con la sentenza impugnata il giudice di pace di Alghero,
nel ritenere Accardo Giosuè responsabile dei reati oggetto della
contestazione formulata dal pubblico ministero (artt. 81, cpv., 594
.-94-emo

e 612, c.p.), pronunciava nei confronti pr-rentenza
t
di

2

Giosuè, imputato dei reati di cui agli artt. 81, cpv., 594 e 612,

condanna alla pena di euro 40,00 di multa, vale a dire ad una
pena inferiore al minimo edittale previsto dall’art. 594, c.p., come
modificato dall’art. 52, co. 2, lett. a), d. Ivo. 28 agosto 2000, n.
274, entrato in vigore il 2 gennaio del 2002, contenente la
unificati sotto il vincolo della continuazione, che, quando il delitto
in questione, come nel caso in esame, è punito con la pena della
reclusione alternativa a quella della multa, prevede l’applicazione
della suddetta pena pecuniaria da euro 258,00 ad euro 2582,00.
Alla sanzione pecuniaria irrogata, infatti, il giudice di primo grado
giungeva partendo dalla pena base di euro 60,00 di multa, di poco
superiore al minimo edittale previsto in generale per la pena della
multa dall’art. 24, c.p. (evidentemente ritenendo erroneamente di
dovere applicare l’art. 594, c.p., nella sua previgente
formulazione, che prevedeva solo un massimo e non anche un
minimo edittale), sulla quale operava, poi, una riduzione di un
terzo, conseguente al riconoscimento in favore dell’imputato delle
circostanze attenuanti generiche, senza, peraltro, effettuare alcun
aumento per la continuazione con il reato meno grave di cui
all’art. 612, c.p.
Evidente, dunque, l’errore in cui è incorso il giudice di pace che ha
applicato al ricorrente una pena illegale, in quanto, come si è
detto, inferiore al minimo edittale e senza operare l’aumento di
cui all’art. 81, co. 2, c.p.
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto dal
pubblico ministero va, dunque, accolto, con conseguente
annullamento dell’impugnata sentenza, limitatamente alle
statuizioni riguardanti il trattamento sanzionatorio, con rinvio al

3

disciplina del delitto più grave tra quelli dallo stesso giudice

giudice di pace di Alghero per il relativo nuovo giudizio, che andrà
svolto in conformità ai principi innanzi indicati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nel solo punto della

per nuovo giudizio su di esso.
Così deciso in Roma il 15.11.2012

determinazione della pena e rinvia al Giudice di Pace di Alghero

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