Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6389 del 03/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6389 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Condello Cosimo, nato a Scillato 1’8/9/1946,
Condello Giovanni, nato a Termini Imerese il 28/6/1960,
Condello Giuseppe, nato a Petralia Sottana il 22/9/1977,
avverso la sentenza 26/3/2015 della Corte d’appello di Palermo, IV sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Fulvio Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi
Udito per la parte civile Cottone Angelo l’avv. Salvatore Chiaromonte, il
quale ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 26/3/2015, la Corte di appello dì Palermo, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in data
20/3/2015, riduceva la pena inflitta a Condello Cosimo, Condello Giovanni e

1

Data Udienza: 03/02/2016

Condello Giuseppe, per concorso in estorsione e lesioni personali,
rideterminandola in anni sei, mesi due di reclusione ed C. 1.300,00 di multa
ciascuno.

3.

Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi tutti e tre gli

imputati per mezzo del difensore di fiducia, sollevando motivi analoghi con i
quali si dolgono della condanna per il reato di estorsione, eccependo
l’inaffidabilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa

Cosimo si duole anche del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui
all’art. 114 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Tutti e tre i ricorsi sono inammissibili in quanto basato su motivi non

consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

2.

Secondo l’insegnamento di questa Corte: “In tema di valutazione

della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice
possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un
testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima. Ne
consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può
essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere
assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento
controllo di credibilità oggettiva e soggettiva,

non

richiedendo

necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni
che inducano a dubitare della sua attendibilità” (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
6910 del 27/04/1999 Ud. (dep.01/06/1999 ) Rv. 213613;

Sez. 5,

Sentenza n. 8934 del 09/06/2000 Ud. (dep. 08/08/2000 ) Rv. 217355; Sez.
2, Sentenza n. 4281 del 17/08/2000 Cc. (dep. 24/08/2000) Rv. 217419).

3.

Tanto premesso, occorre precisare che: “in tema di prove, la

valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una
questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio
motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di
legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste

2

costituitasi parte civile e dolendosi della gravità della pena inflitta. Condello

contraddizioni” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8382 del 22/01/2008 Ud.
(dep.25/02/2008 ) Rv. 239342).

4.

Nel caso di specie il percorso argomentativo seguito dalla Corte

territoriale non presenta contraddizioni manifeste, al contrario il controllo
dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è stato effettuato
dalla Corte con argomentazioni in fatto coerenti e prive di vizi logicogiuridici. In particolare le dichiarazioni sono state ancorate a degli elementi

dei testimoni Giannopolo Salvatore e Schillaci Calogero.Di conseguenza
sono manifestamente infondate le censure in punto di responsabilità per il
delitto di estorsione.

5.

Sono inammissibili anche le censure sollevate da Condello Cosimo in

ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod.
pen. in quanto riproducono le medesime doglianze sollevate con l’appello
che la Corte territoriale ha respinto con motivazione congrua e priva di vizi
logico-giuridici, osservando che il prevenuto aveva pronunciato la frase
minacciosa “o firmi o ti taglio la testa”, che integra l’elemento materiale
della condotta di estorsione.

6.

Ugualmente inammissibili sono le censure in merito al trattamento

sanzionatorio in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
nell’ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti
eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo
motivazionale di cui all’art. 125, comma terzo, cod.pen., anche ove adoperi
espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero
si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 33773 del 29/05/2007 Ud. (dep. 03/09/2007 ) Rv. 237402). E’
stato, poi, ulteriormente precisato che la specifica e dettagliata motivazione
in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o
aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga
superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere
sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le
espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”,
come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36245 del 26/06/2009 Ud. (dep. 18/09/2009)

3

di conferma obiettivi come il referto del pronto soccorso e le dichiarazioni

Rv. 245596). Nel caso di specie la pena inflitta è al di sotto della misura
media di quella edittale. Pertanto nessuna censura può essere mossa, sotto
questo profilo alla sentenza impugnata

7.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché –

inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00)
ciascuno, nonché alla refusione in favore della parte civile Cottone Angelo,
della spese del grado che si liquidano in complessivi €.4.000,00, oltre
accessori di legge in favore dell’erario essendo stata la parte civile ammessa
al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende nonché alla refusione delle spese sostenute in questo grado dalla
parte civile, Cottone Angelo, che si liquidano in complessivi €.4.000,00,
oltre accessori di legge, in favore dell’Erario, essendo stata la parte civile
ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso, il 3 febbraio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

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