Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6388 del 15/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 6388 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Savo Benito, nato a Torrice, il 1.9.1940, avverso la sentenza
pronunciata in data 8.11.2011 dalla corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Carmine Stabile, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
uditi per le costituite parti civili l’avv. Cesare Natalizio di Isola del
Liri e l’avv. Cinzia Stirpe del Foro di Frosinone;
udito per il ricorrente l’avv. Giacomo Ventura del Foro di Gela.

Data Udienza: 15/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunciata in data 8.11.2011 la corte di appello di
Roma confermava, in relazione alla posizione di Savo Benito, la

aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento
dei danni derivanti dal reato in favore delle costituite parti civili il
suddetto Savo, imputato del delitto di cui agli artt. 48, 479, in
relazione all’art. 476, c.p., per avere, come descritto nel capo
d’imputazione, indotto in errore, in qualità di sindaco del comune
di Torrice, i funzionari ed il segretario comunale, rispettivamente
addetti alla dattiloscrittura delle deliberazioni della giunta ed alla
attestazione di autenticità delle medesime alle decisioni assunte
dall’organo collegiale, i quali avevano falsamente attestato o nella
delibera n. 468 dell’11.7.1996 1 che l’incarico di redigere il progetto
di fattibilità per la costruzione di un teatro e di un parcheggio,
destinati a sorgere nel territorio di detto comune, era stato
affidato all’architetto Tersigli Angelo, mentre la giunta municipale
sul punto non si era espressa, come risultava dal brogliaccio e
dalla delibera redatta nel corso della seduta dell’organo comunale.
Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso, a mezzo del suo
difensore di fiducia, l’imputato, articolando un unico motivo di
impugnazione consistente nella inosservanza ovvero nella erronea
applicazione della legge penale.
In particolare, ad avviso del ricorrente, nel caso in esame non
sarebbe configurabile l’ipotesi di reato in contestazione, poiché
l’intervento del sindaco, che, il giorno successivo alla delibera
della giunta municipale, aveva indicato telefonicamente, su loro

2

sentenza con cui, in data 18.5.2006, il tribunale di Frosinone

specifica

richiesta,

agli impiegati comunali

incaricati di

dattiloscrivere e ricopiare in bella la delibera di cui al capo di
imputazione, nella cui minuta era stato lasciato in bianco il nome
del professionista incaricato della redazione del progetto di

era pronunciata, si è svolto al di fuori di ogni previsione normativa
rispetto alla formazione dell’atto pubblico falso e, quindi, era
giuridicamente inidoneo a rifluire nella formazione dell’atto
medesimo, appartenendo, invece, il relativo potere al segretario
comunale, peraltro presentedark—le•-•iera-az- alla riunione della
giunta municipale
municipale ed inutilmente contattato dagli impiegati
comunali, che, non trovandolo, si erano rivolti al sindaco per
ricevere indicazioni sul nome del professionista da inserire
nell’atto della cui stesura definitiva erano incaricati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso appare fondato e va accolto.
Ed invero la corte territoriale, nel confermare la condanna inflitta
in primo grado al sindaco del comune di Torrice, ha erroneamente
ritenuto che l’imputato, nell’indicare “frettolosamente” agli
impiegati comunali incaricati di redigere la versione definitiva della
delibera di giunta municipale n. 468 dell’11.7.1996, il nome
dell’architetto Tersigli, abbia posto in essere una condotta
penalmente rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt.

448 e 479, c.p., essendo ad essa conseguita la pubblicazione della
menzionata delibera in cui veniva attestato, contrariamente al
vero, che l’incarico di redigere il progetto di fattibilità per la
costruzione di un teatro e di un parcheggio in via San Martino, era

3

fattibilità, il nome dell’architetto Tersigli, su cui la giunta non si

stato affidato al suddetto architetto, laddove, sul punto, la giunta
municipale non si era espressa, in conseguenza del contrasto
insorto sul conferimento dell’incarico al Tersigli, tra il sindaco, che
ne sosteneva la nomina, e gli assessori, che vi si opponevano,

nella relativa seduta dell’organo comunale (cfr. p. 5
dell’impugnata sentenza).
Da tempo, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l’affermazione
di responsabilità dell’autore mediato del reato di falsità ideologica
commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico postula che l’atto,
per disposizione di legge, debba essere redatto sulla base delle
dichiarazioni di terzi, per cui l’attività documentata rappresenta
un’attestazione di fatti dichiarati dal terzo e dei quali il pubblico
ufficiale non ha diretta conoscenza.
In tal caso, infatti, della falsità ideologica in atti pubblici risponde il
terzo che, con mendaci dichiarazioni, abbia indotto in errore il
pubblico ufficiale.
Non è invece configurabile l’ipotesi di reato ex art. 48 e 479 c.p.
allorquando la falsità dell’atto sia stata determinata dalle mendaci
dichiarazioni del terzo, delle quali il pubblico ufficiale, al di fuori di
ogni previsione normativa, si sia incautamente avvalso in luogo di
prendere diretta conoscenza dei fatti oggetto dell’attestazione
(cfr., Cass., sez. V, 15/04/1980, De Benedictis, nonché, in senso
conforme, Cass., sez. I, 26/05/1987, Crespi).
In tal caso la dichiarazione del terzo non rispondente al vero si
presenta come assolutamente inidonea ad influire sulla falsità
dell’atto formato dal pubblico ufficiale, e, quindi, sull’evento
giuridico della fattispecie di cui all’art. 479, c.p., in quanto resa al
di fuori della sequenza normativamente prevista per la formazione

4

come risultava dal brogliaccio e dalla minuta di delibera redatta

dell’atto stesso, che non è destinato a raccogliere la dichiarazione
del terzo avente ad oggetto fatti di cui il pubblico ufficiale
incaricato della redazione dell’atto non ha conoscenza, così
integrando un’ipotesi di reato impossibile, senza dubbio

ex plurimis, Cass, Sez. V, 24.11.1983, n. 802, Grandieri, rv.

162428).
Ciò è quanto si è verificato nel caso in esame, in quanto
l’imputato, pur agendo poco correttamente, non ha posto in
essere alcuna condotta riconducibile al paradigma normativo di
cui al combinato disposto degli artt. 48 e 479, c.p.
Da un lato, infatti, l’indicazione sul nome del professionista da
inserire nella versione definitiva della delibera della giunta
comunale è stata fornita dal Savo – ad impiegati, peraltro, privi di
ogni potere in ordine alla attestazione di autenticità del contenuto
dell’atto stesso, in quanto incaricati della mera redazione in forma
dattiloscritta della delibera- del tutto informalmente, al di fuori,
dunque, di un circuito normativamente predefinito, che
prevedesse l’inserimento di tale dichiarazione nel corpo della
delibera poi pubblicata; dall’altro il soggetto cui spettava il potere
di attestazione della conformità di quanto in essa riportato alle
decisioni effettivamente prese nel corso della riunione della giunta
municipale dell’il luglio 1996, vale a dire il segretario comunale
Pece Sandra, che aveva partecipato in qualità di verbalizzante alla
menzionata riunione e, quindi, era assolutamente consapevole del
contrasto sorto tra il sindaco e gli assessori sul nome
dell’architetto Tersigli ed alla conseguente sospensione della
decisione sul punto, ha proceduto a firmare la delibera,
consentendone la pubblicazione, in assenza di ogni indicazione al

configurabile anche in tema di falso ideologico (cfr., al riguardo,

riguardo da parte dell’imputato, senza controllarne il contenuto
(come ammesso dalla stessa Pace, escussa in qualità di testimone
nel corso dell’istruzione dibattimentale: cfr. pp. 4-5
dell’impugnata sentenza), avvalendosi, pertanto, incautamente di

dichiarazione del sindaco, che ha fornito una falsa
rappresentazione della realtà in ordine al conferimento
dell’incarico all’architetto Tersigli, facilmente evitabile dal
segretario comunale, essendo a sua diretta conoscenza, come si è
detto, la circostanza che, sul punto, non vi era stata alcuna
decisione da parte della giunta municipale.
Sulla base delle svolte considerazioni, pertanto, si impone
l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza non
sussistendo il fatto per cui il Savo ha riportato condanna.
P.Q. M .
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non
sussiste.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma il 15.11.2012

quanto predisposto dagli impiegati comunali sulla base della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA