Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6388 del 04/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6388 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSTA LETTIERO N. IL 09/02/1978
avverso l’ordinanza n. 602/2013 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
23/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
197sentite le conclusioni del PG Dott. N, j_12.37:

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 23 agosto 2013 il Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del
Riesame, decidendo sull’appello proposto nell’interesse di COSTA Letterio, soggetto imputato
per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, avverso l’ordinanza del GUP del Tribunale dell’Il
luglio 2013 con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura

1.2 I! Tribunale peloritang oltre a ritenere invariate le gravi esigenze cautelari che avevano
determinato l’emissione a carico del COSTA del provvedimento restrittivo in data 21 maggio
2012, evidenziava che l’imputato, in sede di giudizio abbreviato celebratosi in data 8 luglio
2013, era stato condannato dal GUP alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed C
28.000,00 di multa per il reato ascrittogli, sottolineando come le dette esigenze ed in
particolare quella di reiterazione di reati della stessa specie erano attuali e concrete in
relazione alla gravità dei reati ed al collegamento del COSTA con ambienti criminali dediti al
traffico di stupefacenti, escludendo che anche una misura meno grave quale, in ipotesi, gli
arresti domiciliari, fosse idonea a garantire tali esigenze.
1.3 Ricorre per l’annullamento del detto provvedimento l’imputato COSTA a mezzo dle suo
difensore di fiducia, dolendosi della carenza di motivazione caratterizzata da manifesta
illogicità per avere ritenuto la persistenza delle esigenze cautelari nonostante la notevole
distanza temporale dei fatti, risalenti a circa cinque anni prima e rilevando altresì, che il COSTA
nel processo celebratosi a suo carico davanti al GUP era stato prosciolto dalla più grave
imputazione di associazione per delinquere finalizzata all’attività di spaccio, ex art. 74 D.P.R.
309/90 per non avere commesso il fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato per le ragioni che qui sinteticamente si indicano.
2. Quale premessa di ordine generale va ricordato che l’odierno ricorrente era stato
giudicato colpevole del delitto di detenzione illecita a fini di spaccio e condannato con sentenza
del GUP del Tribunale di Messina alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed C
28.000,00 di multa. Muovendo da tale premessa e dando peraltro atto della intervenuta
assoluzione con ampia formula liberatoria per il più grave delitto di cui all’art. 74 stesso D.P.R.,
il Tribunale ha fondato la propria decisione sul duplice presupposto della attualità e concretezza
delle esigenze cautelari. A giudizio della difesa del ricorrente tale motivazione sarebbe
estremamente carente e non rispettosa delle regole indicate dall’art. 292 cod. proc. pen. e 274
stesso codice, attesa la notevole distanza temporale dei fatti, circostanza del tutto pretermessa
dal Tribunale messinese che ha recepito in modo acritico il ravvedimento di rigetto della
istanza da parte del GUP dell’Il luglio 2013.

1

custodiale inframuraria, rigettava il gravame.

2.1 Tanto precisato, la tesi enunciata dalla difesa non è condivisibile in quanto è principio
pacifico nella giurisprudenza di questa Corte Suprema quello secondo il quale, in tema di
misure cautelari personali, nel caso in cui venga emesso un provvedimento restrittivo per reati
commessi dall’imputato in epoca non recente, occorre che da parte del giudice nell’esposizione
delle specifiche esigenze di cautela socialpreventiva e del compendio indiziario giustificanti la
misura richiesta, vengano individuati, in modo particolarmente specifico e dettagliato, gli
elementi atti ad evidenziare il pericolo di reiterazione criminosa in termini di attualità e

“evidenziando il

perdurante collegamento dell’imputato con l’ambiente in cui il delitto è maturato e, quindi, la
sua concreta proclività a delinquere” (così Sez. 6^ 15.1.2003 n. 10673, Khiar Mohamed Zenab
ed altro, Rv. 223967).
2.2 Si tratta di un principio ripreso da un indirizzo successivo che ricorda il rigoroso
obbligo di motivazione da parte del giudice sul punto in quanto ad una maggiore distanza
temporale dal fatto solitamente corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (in
termini Sez. 6^ 10.6.2009 n. 27865, Scollo, Rv. 244417; Sez. Un. 24.9.2009 n. 40538,
lattabnzi, Rv. 244377).
2.3 Ai detti criteri interpretativi si è in effetti uniformato il Tribunale, nella misura in cui ha
sottolineato – pur dando atto della intervenuta assoluzione dal reato associativo – del
collegamento del COSTA con l’ambiente dei narcotrafficanti desunto da elementi concreti (le
intercettazioni telefoniche comprovanti i frequenti contatti al fine di acquistare la droga da
destinare al mercato dei consumatori) e dal rilevante quantitativo della droga illecitamente
detenuto alla base della grave condanna.
2.4 Correttamente il Tribunale ha sottolineato come una misura diversa – in specie gli
arresti domiciliari – sarebbe stata del tutto inidonea a garantire le esigenze della collettività
proprio in ragione dei contatti del COSTA con quegli ambienti destinati a mantenersi in
relazione anche ad una misura meno intensa della detenzione carceraria.
2.5 Non può pertanto condividersi la tesi difensiva che vorrebbe il decorso del tempo e la
distanza temporale dai fatti quali indici univoci di una inattualità e concretezza della misura
custodiale ben potendo ricavarsi elementi contrari proprio da altre circostanze quali il
collegamento dell’imputato con ambienti criminali sintomatico di una inclinazione a
commettere reati della stessa specie.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
4. Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa ai sensi dell’art. 94 comma 1
ter delle Disp. Att. Cod. proc. pen. al Direttore dell’istituto penitenziario ove il ricorrente è
attualmente ristretto.

2

concretezza da fronteggiare unicamente con la permanenza in carcere,

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore
dell’istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94 comma 1 ter Disp. Att. Cod. proc.
pen.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013

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