Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6386 del 03/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6386 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

BUONERBA Eduardo n. a Napoli il 04/04/1972
CISSE Mory n. in Senegal il 15/01/1968

avverso la sentenza n. 1740 in data 22.05.2014 della Corte di Appello di Bologna
visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
sentito il difensore del Buonerba avv. Giuliano Renzi del foro di Rimini che ha
concluso N Z I Q,cca t’f.40.£34
it’ke6Dio –

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22/05/2014 la Corte di Appello di Bologna confermava la
sentenza emessa dal Tribunale di Rimini il 12/07/2012, appellata dagli imputati
Cisse Mory e Buonerba Edoardo, di condanna alla pena, il primo, di quattro anni,
sette mesi di reclusione ed C 1.300,00 di multa e, il secondo, di cinque anni di
reclusione ed C 2.000,00 di multa – con esclusione della recidiva contestata perché ritenuti responsabili dei reati loro ascritti ai capi A) – rapina aggravata in
concorso tra loro e con gli esecutori materiali del delitto, Ferrara Angelo e
Quagliariello Valerio, ai danni della Cassa di Risparmio di Forlì e di Romagna

Data Udienza: 03/02/2016

filiale di Rimini – e B) – porto abusivo di coltello in luogo pubblico per
commettere il reato sub A).
La corte territoriale riteneva accertato il ruolo del Buonerba di organizzatore
della rapina e del Cisse di supporto logistico per il gesto criminale sulla base delle
dichiarazioni dibattimentali di contenuto accusatorio del Ferrara e, per il Cisse,
anche del Quagliariello, in considerazione altresì dei numerosi riscontri esterni
evidenziati dal tribunale in conformità con le acquisizioni istruttorie.
Avverso la sentenza hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione entrambi gli

Il Buonerba ha articolato due motivi:

erronea applicazione della legge penale, sostanziale e processuale,
nonché contraddittorietà della motivazione con riferimento alla
valutazione del quadro probatorio, senza tener conto delle dichiarazioni
del Quagliariello che aveva escluso ogni responsabilità del Buonerba;

erronea qualificazione giuridica della condotta in termini di rapina anziché
di favoreggiamento, reale o personale.

Anche il Cisse ha posto a base del ricorso un duplice motivo:

il vizio motivazionale ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento
alle eccepite contraddizioni nelle dichiarazioni dei due chiamanti in
correità nonché alle reticenze del Ferrara, in mancanza altresì di una
valutazione di attendibilità dei due testi e di riscontri oggettivi certi in
merito alla presenza del Cissi sul luogo della rapina;

erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. con riferimento al
quantum della pena, determinata in misura superiore al minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi possono essere trattati congiuntamente in
quanto costituiscono censure di merito, relative alla valutazione dei fatti, non
proponibili in sede di legittimità.
I ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione, tentano in realtà di sottoporre
a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la Novella di cui
alla modifica normativa dell’articolo 606 lett. e) cod. proc. pen. ex legge 20
febbraio 2006 n. 46 che ha lasciato infatti inalterata la natura del controllo
demandato alla corte di Cassazione che può essere solo di legittimità e non può
estendersi ad una valutazione di merito.

2

imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia.

Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa – in sede di controllo della
motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché
ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale
modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del
fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è e resta giudice
della motivazione.

agli odierni ricorrenti ci si trova dinanzi ad una c.d. “doppia conforme” e cioè
doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può
essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti
(con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritarnente travisato è
stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione
del provvedimento di secondo grado.
Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui
l’impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa
sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. “doppia conforme”, superarsi il
limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il
giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia
richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass.
Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2,
sent. n. 5223/2007, Rv 236130).
Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale
probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli
appellanti, è giunto, con riguardo alla posizione di entrambi, alla medesima
conclusione della sentenza di primo grado, sottolineando:

quanto alla responsabilità del Cisse, la duplice e convergente chiamata in
correità del Ferrara e del Quagliariello – ritenuti attendibili – ed il riscontro
costituito dalle intercettazioni telefoniche (pagg. 5 e 6 della sentenza
impugnata – par. 5.3);

quanto alla responsabilità del Buonerba, la chiamata in correità del Ferrara e
le ragioni dell’inattendibilità a riguardo della testimonianza del Quagliariello
(il quale / tk dopo aver reso dichiarazioni di contenuto accusatorio in fase di
indagini, ripetutamente contestategli dal P.M. in sede di esame
dibattimentale, aveva poi voluto tenere esente da accuse il vecchio amico), in

3

Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine

considerazione altresì dell’esito del confronto con il Ferrara e dei numerosi
riscontri esterni elencati nel paragrafo 1.1.8 (pag.3).
In definitiva, attraverso i motivi in esame i ricorrenti intendono prospettare una
diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa che non può trovare ingresso in
questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata, che
appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di
responsabilità di entrambi.
3. Il secondo motivo del ricorso del Buonerba attiene alla qualificazione del reato

genericità, anche in fase di appello, sì che non imponeva un particolare obbligo
motivazionale, in ragione anche della ben evidenziata partecipazione del
ricorrente alla spartizione del bottino.
4. Anche il secondo motivo di ricorso del Ciesse è privo di qualsiasi fondamento,
posto che la pena base è stata determinata – come evidenziato dal giudice di
appello – in misura vicina al minimo edittale, con adeguata motivazione circa il
diniego delle attenuanti (i precedenti penali, il comportamento processuale, la
gravità dei fatti, il cospicuo danno alla parte offesa), in mancanza di elementi di
meritevolezza che la difesa era tenuta ad allegare per supportare la richiesta di
riduzione della pena.
5. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati
inammissibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 03 febbraio 2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

in termini di favoreggiamento “reale o personale” e si caratterizza per la sua

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