Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6385 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6385 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARDHUL TERZIU N. IL 22/03/1958
avverso l’ordinanza n. 741/2013 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
12/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
10é/sentite le conclusioni del PG Dett.b,ezb Qc>
[-bAQ.-~,104 tik)

i difensor Avv.;
– C•40′ C )

Data Udienza: 21/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 12.7.2013 il Tribunale di Venezia ha rigettato l’appello di
Bardhul Terziu contro l’ordinanza del GIP che aveva respinto la richiesta dell’imputato
di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al
reato di introduzione nello Stato di un ingente quantitativo di stupefacenti del tipo
marijuana (kg. 24,453 divisi in 50 pacchetti occultati in un autoveicolo: artt. 73 e 80
DPR n. 309/1990).

considerazione delle modalità del trasporto eseguito da “incensurato” (secondo prassi
delle organizzazioni criminali, che utilizzano, per i rilevanti quantitativi, soggetti “puliti”
e quindi meno soggetti a controlli) e mediante opportuno occultamento nei più
reconditi vani dell’auto, appositamente adattata al trasporto di stupefacenti. Tali
circostanze rendevano inverosimile, secondo i giudici di merito, che l’organizzazione si
sia rivolta al primo venuto. Il Tribunale ha ritenuto vacillante la tesi dello stato di
indigenza, addotta dall’imputato a giustificazione della propria condotta / perché egli
stesso aveva dichiarato che due dei suoi figli lavoravano e una terza era sposata e
viveva fuori casa: da tali elementi ha desunto che il Bardhul, lungi dall’essere un
estemporaneo protagonista della vicenda, era invece un uomo di fiducia
dell’organizzazione, di cui si sconoscono per buona parte gli estremi.
2. Il Bardhul ricorre per cassazione con due motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Col primo motivo denunzia, ai sensi dell’art. 606 lett. b cpp, l’inosservanza
dell’art. 274 lett. c) cpp nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla
sussistenza delle esigenze cautelari. Rimprovera al Tribunale di avere escluso il
carattere episodico della condotta sulla base di elementi incongruenti, ritenendo>0
erroneamente l’esistenza di una organizzazione criminale di cui egli farebbe parte.
Rileva che lo stato di incensuratezza avrebbe dovuto essere valutata in senso a lui
favorevole e non al contrario. Rileva inoltre che il Tribunale non ha spiegato perché
l’ingente quantitativo e l’occultamento all’interno dell’autovettura rappresentava un
elemento da cui desumere il pericolo di reiterazione del reato; rimprovera infine al
Tribunale di non avere dato rilievo al dedotto stato di indigenza, confermato anche
dalle dichiarazioni rese dal nipote Bulla Erjon.
2. Con un secondo motivo il ricorrente denunzia l’inosservanza dell’art. 275 lett.
c) cpp nonché la mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla
possibilità di applicare gli arresti domiciliari in considerazione delle ragioni addotte con
l’atto di appello (esistenza dell’abitazione del nipote pronto ad accoglierlo e presenza in
casa di altri parenti con conseguenza impossibilità per l’imputato di restare da solo).
Le due censure – che investono sostanzialmente e il vizio motivazionale possono formare oggetto di trattazione unitaria. Esse sono infondate.

2

Secondo il Tribunale persisteva l’intensità delle esigenze cautelari, in

Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come
parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili
nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento
coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della
perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che
concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione
possibile della libertà personale (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16085 del 31/03/2011 Cc.

L’art. 292 cod. proc. pen., in attuazione dell’obbligo costituzionale, sancito per
tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost., comma 6) e, specificamente, per
qualsiasi atto di restrizione della libertà personale (art. 13 Cost., comma 1), stabilisce
proprio, quale contenuto essenziale dell’ordinanza “de libertate” del giudice,
“l’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in
concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono
desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza”. Il primo comma dell’art. 275
cpp impone al giudice di tener conto, nel disporre le misure cautelari, della specifica
idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto (cfr. cass. Sez. 6, Sentenza n. 18728 del 19/04/2012 Cc.
dep. 16/05/2012 Rv. 252645).
Nel caso di specie, il Tribunale ha dato conto attraverso un percorso
logicamente coerente dell’insussistenza delle ragioni che potessero giustificare una
revoca o comunque una attenuazione della misura cautelare della custodia in carcere.
Ha considerato, nell’esercizio dei poteri a lui riservati, la persistente intensità delle
esigenze cautelari di prevenzione in rapporto alle modalità del fatto di cui ha esposto i
tratti salienti, escludendo che l’imputato fosse il primo venuto all’interno
dell’organizzazione e dando una plausibile giustificazione all’incensuratezza come
qualità preferibile ai fini della scelta del vettore da parte degli organizzatori del traffico.
Ha poi considerato il legame col territorio dello Stato rappresentato solo da un nipote
acquisito, legame che già il Gip aveva reputato assai labile.
Il denunciato vizio di motivazione dunque non sussiste: del resto è noto che il
controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza
strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico
argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06
n. 23528). Ancora, l’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio
denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu
oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi

3

dep. 22/04/2011 Rv. 249324).

disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo
logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del
20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999,
Spina, RV. 214794).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La

dell’Istituto Penitenziario competente ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att cpp

Così deciso in Roma, il 21.11.2013.

Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore

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