Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6383 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6383 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 07/11/2013

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di S. Maria C.V.
nel proc. c/o
Zippo Tommaso, nato a S. Cipriano d’Aversa il 16.1.30
indagato art. 5 d.lgs 74/00

avverso la ordinanza del Tribunale per il Riesame di S. Maria C. V.

del 31.5.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Essendo stato disposto dal G.i.p.
il sequestro preventivo per equivalente di beni mobili ed immobili in relazione all’accusa, nei
confronti di Zippo Tommaso, di avere violato l’art. 5 d.lgs 74/00, poiché, nel frattempo, questi
era deceduto, il sequestro era stato eseguito a carico dell’erede, Zippo Giuseppe.

Avverso tale decisione, il P.M. si rivolge a questa S.C.
2. Motivi del ricorso deducendo erronea applicazione della legge.
Il ricorrente, infatti, censura la tesi del Tribunale, secondo cui la morte dell’indagato impedendo la pronuncia di una sentenza di condanna – precluderebbe la possibilità di adottare
la presente misura ablatoria.
A tal fine, il ricorrente ricorda che il testo dell’art. 322-ter citato dal Tribunale è il
medesimo dell’art. 240 c.p. ma, non per questo – neppure da parte della giurisprudenza di legittimità n.
5262/00 — si è mai dubitato che sia possibile disporre la confisca malgrado la morte del reo.
Riflettendo, quindi, sulla natura della misura del sequestro (e conseguente confisca) per
equivalente, il ricorrente osserva che, nonostante ad esso sia stata riconosciuta, anche dalla
Cassazione, una natura “sanzionatoria” (sì da escluderne la natura retroattiva 12288/10) è, tuttavia
innegabile che essa non è una pena ma semmai solo un tertium genus nell’ambito delle
sanzioni amministrative finalizzate alla reintegrazione del patrimonio della P.A., tanto è vero
che la confisca non può essere disposta nell’ipotesi in cui il contribuente abbia ripianato il
debito in via amministrativa (46726/12).
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Motivi della decisione 3.
inammissibile.

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale,

L’argomentare del ricorrente è viziato ab origine nel momento in cui evoca,
suggestivamente, il parallelo con l’ipotesi – pure affermata anche da questa S.C. – di applicabilità della
confisca in caso di morte del reo. Ed infatti, tale eventualità riguarda il caso in cui il decesso sia
intervenuto dopo la sentenza di condanna dell’accusato. Nella specie, invece, Zippo Tommaso
era ancora solo indagato e, nei suoi confronti, era stata adottata una misura cautelare in
relazione alla accusa mossagli per una responsabilità penale del tutto personale che è venuta
meno con il suo decesso.
Ciò è tanto vero che, giustamente, il Tribunale per il Riesame ricorda anche l’esistenza
di un precedente specifico, proprio di questa sezione (22.9.10, Aureli, n. 35970, Rv. 248484), nel quale si
afferma, expressis verbis, che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente
non può essere mantenuto nel caso di sopravvenuto decesso dell’indagato, titolare dei beni
sequestrati, «in quanto la misura ablatoria non trova applicazione in caso di improcedibilità
dell’azione penale, potendo essere disposta solo in caso di condanna del soggetto cui
appartengono i beni da confiscare».

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.

Così deciso il 7 novembre 2013
Il Presidente

In accoglimento del ricorso di quest’ultimo, il Tribunale per il Riesame, con il
provvedimento impugnato, ha annullato.

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