Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6380 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 6380 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ADRAGNA IGNAZIO N. IL 31/05/1957
GENOVESE ENZA N. IL 19/06/1961
avverso la sentenza n. 12446/2010 TRIB.SEZ.DIST. di ALCAMO, del
25/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/senfite le conclusioni del PG Dott.
(5)

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/11/2013

RILEVATO IN FATTO
Il Tribunale di Trapani – sez. Alcamo – con la sentenza 25.10.2011 ha applicato
ad Adragna Ignazio e Genovese Enza la pena di giustizia per violazioni in materia
edilizia e antisismica nonchè sulle opere in cemento armato, disponedo il dissequestro
delle opere previa demolizione e riduzione in pristino dei luoghi.
Il difensore ricorre per cassazione denunziando la violazione dell’art. 323
comma 3 cpp e vizio di motivazione in relazione alla subordinazione del dissequestro
alla demolizione del manufattio, rievando che trattasi di decisione ineseguiibile (non

potendosi – a meno di non commettere ulteriori reati – procedere a demolizione di
opere sottoposte a sequestro), oltre che adottata al di fuori dei poteri del giudice
penale.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo il giudice di merito “non appare necessario mantenere in sequestro
quanto sottoposto a vincolo reale atteso l’esaurimento dell’esigenza probatoria di
preservare il corretto accertamento della consumazione dell’illecito e, di conseguenza,
può esser disposto il dissequestro e la restituzioine all’imputato di quanto in sequestro,
trattandosi di beni la cui titolarità non è controversa, previa demolizione delle opere
abusive e rimessione in pristino dello stato deli luoghi a cura e spese degli imputati”.
Trattasi dunque di opere sottoposte a sequestro probatorio.
Orbene, è disposto normativamente, ma è stato anche chiarito da questa S.C.,
che, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini probatori, le cose
sottoposte a sequestro probatorio devono essere restituite all’avente diritto, salvo che
ricorra una delle tre seguenti ipotesi, e cioè, che il giudice ne disponga il sequestro
conservativo o le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero ne ordini la confisca (sez.
3, Sentenza n. 18538 del 24/03/2010 Cc. dep. 17/05/2010 Rv. 247153; su. 3.7.96,
Chabni Samir, Rv. 205706). Il discorso non cambia nemmeno quando il bene oggetto
di sequestro sia l’opera edilizia illecita e, quindi, da demolire. Ed infatti, anche nella
eventualità in cui, a seguito della definizione del procedimento, venute meno le
esigenze probatorie, il giudice, con la sentenza, non si sia pronunciato in altro modo
sulla destinazione della costruzione illecita, deve ritenersi comunque “illegittima la
protrazione del sequestro probatorio stesso al fine di conservare l’immobile in vista
della sua demolizione, imponendosi invece la sua restituzione all’avente diritto” (sez.
in, 28.11.07, Irti. Rv. 238780; Sentenza sez. 3 n. 18538/2010 cit.).
E’ stato altresì precisato che l’ordine di demolizione delle opere costruite
abusivamente, impartito dal giudice con la sentenza di condanna, è compatibile con il
dissequestro delle stesse, stante che il provvedimento che ne aveva tolto la
disponibilità all’imputato cessa di avere effetto all’esito dell’accertamento

2

giurisdizionale dei fatti di reato e della responsabilità del loro autore. Ritenere legittima
la protrazione, dopo la sentenza di condanna, degli effetti del sequestro probatorio al
fine di conservare l’immobile abusivo in vista della demolizione e, così, rendere questa
operante, finirebbe con il conferire al detto sequestro finalità che non gli sono proprie.
(Sez. 3, 11.2.97, Di Bari, Rv. 207341, conf. Sez. 3, 14.11.02, Ammaturo, Rv.
222876).
D’altro canto è pacifico che nel procedimento del patteggiamento, al giudice
non e’ consentito di modificare unilateralmente i termini dell’accordo intervenuto fra le

varie, Sez. IV, Sentenza n. 31441 del 09/07/2013 Cc. dep. 22/07/2013 Rv. 256073;
sez. II, 7.4.2004 n. 18044 Rv 229049), salvo naturalmente che in materia di sanzioni
accessorie che conseguono ex lege, la cui applicazione pertanto è sottratta alla
disponibilità delle parti (tra le varie, cass. Sez. 2, Sentenza n. 19945 del 19/04/2012
Cc. dep. 25/05/2012 Rv. 252825).
Pertanto, mentre è legittimo il disposto dissequestro e l’ordine di demolizione,
tale non è la subordinazione della restituzione del bene al suo abbattimento e riduzione
in pristino.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione che
elimina – del dissequestro alla demolizione e alla riduzione in pristino.
Così deciso in Roma, il 6.11.2013.

parti, in quanto verrebbe meno la base consensuale su cui questo si fonda (tra le

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA