Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6371 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6371 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 07/11/2013

DEPOSTAN CANCELLERIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De Cesare Vincenzo Paolo, nato a Salerno il 27.4.54
imputato artt. 64, 71, 93, 95 D.P.R. 380/01

.;

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avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 17.4.12
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guicla Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Fulvio Baldi, che ha chiesto l’annullamento con
rinvio ovvero senza rinvio limitatamente alla demolizione disposta, da eliminare;
Sentito il difensore dell’imputato avv. Lucio Basco, che ha insistito per l’accoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Il ricorrente – inizialmente – è
stato accusato di più violazioni edilizie per avere, quale proprietario dell’immobile e
committente dei lavori, realizzato dei lavori di manutenzione straordinaria di una preesistente
veranda, in totale difformità dalla DIA presentata ed in violazione della normativa antisismica
e sul c.a., nonché, per avere rilasciato delle false attestazioni (art. 483 c.p.) nella DIA in sanatoria
depositata successivamente. Infine, il ricorrente è anche stato chiamato a rispondere del reato
di cui agli artt. 48, 323 c.p. per avere indotto in errore il Dirigente del Servizio Trasformazioni

edilizie del Settore urbanistico del Comune di Salerno che, di conseguenza, non aveva
emesso la prescritta dichiarazione di inefficacia della DIA in sanatoria.
Con la sentenza qui impugnata, la condanna è stata alla pena di 1000 C di ammenda
per i soli reati di cui agli artt. 64, 71, 93, 95 D.P.R. 380/01.

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il De Cesare, tramite difensore, ha
proposto appello, convertito in ricorso ( stante à non appellabilità delle condanne alla sola pena dell’ammenda),
deducendo:

2) assoluzione per insussistenza del fatto. Si fa, infatti, notare che il giudice ha
errato nel considerare i lavori edilizi eseguiti come interventi di “ristrutturazione leggera” e,
come tali, necessitanti della denuncia all’Ufficio Provinciale del Genio Civile. A tal fine, egli si
sofferma nel richiamare le risultanze dell’istruttoria dibattimentale e sul fatto che le opere
eseguite – consistenti in due pilastrini di dimensioni estremamente ridotte – non avevano
funzioni strutturali e lo stesso cemento è stato debolmente armato;
3) erronea applicazione dell’art. 98 D.P.R. 380/01 perché, come affermato
anche da questa S.C. (sez. m, 10.10.07, Borgia, Rv. 237843), il potere-dovere del giudice di ordinare la
demolizione dell’immobile in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa
sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle
norme tecniche, e non anche per le violazioni formali.
Con atto depositato il 25.10.13, il ricorrente ha comunicato che la Giunta Regionale
della Campania, in data 15.3.13, ha rilasciato l’autorizzazione sismica in sanatoria, con
relativo certificato di collaudo.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Motivi della decisione –

necessità di rinnovare il dibattimento per l’assunzione di nuove prove
1)
documentali e testimoniali;

Il ricorso è infondatoj nei termini di seguito precisati, tu Ft..4. Ai

491A- NI-1,,e,vASIAUX
3.1. Dal momento che, formalmente, il gravame proposto era un atto di appello,
anche i suoi contenuti risentono del tipo di atto di impugnazione (erroneamente) scelto dal
ricorrente. Per l’effetto, non può che essere considerata addirittura inammissibile la richiesta,
formulata con il primo motivo, di rinnovazione dell’istruttoria non essendo certo, questa sede
di legittimità, deputata all’adozione di una simile decisione.
E’, altresì, infondato, il secondo motivo che richiama l’attenzione sul tipo di intervento
edilizio realizzato e sulle caratteristiche dell’opera.
Questo collegio osserva, però, che non rientra nelle competenze di questa sede di
legittimità operare apprezzamenti di carattere squisitamente fattuale come quelli qui
implicitamente invocati dal ricorrente, inoltre – dovendosi controllare la congruità e logicità della decisione
impugnata — non si può fare a meno di constatarne la assoluta completezza, aderenza alle
risultanze processuali e coerenza nelle conclusioni raggiunte in punto di valutazione della entità
e natura degli interventi edilizi eseguiti.
In particolare, il discorso del Tribunale si basa sulla evocazione delle premesse
(sopralluogo su lastrico solare del ricorrente ove era già stata realizzata una veranda già sanata sulla quale erano in
corso ulteriori lavori per i quali vi era stata istanza di condono) e del prosieguo (incarico peritale a consulente
tecnico, da parte del P.M., per accertare la natura e le dimensioni delle opere realizzate, l’eventuale cambio di
destinazione d’uso, la natura ordinaria o straordinaria della manutenzione in corso e, la conformità o meno alla DIA

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Il giudice ha fondato, pertanto la propria decisione su precise e – dettagliatamente
riportate – conclusioni del consulente secondo le quali i lavori in corso, al momento del
sequestro, differivano in modo radicale dalle attività edilizie contemplate nella DIA ed avevano
comportato una profonda trasformazione della veranda. In particolare, visto il richiamo operato
dal ricorrente in proposito, si apprende dalla sentenza impugnata che «le colonne di sostegno
erano costituite da cinque profili verticali vincolati al parapetto sul lato sud e da due pilastrini
in calcestruzzo armato con ferri, di piccola dimensione …. (con funzione di ) ..contenimento degli
eventuali spostamenti nel piano verticale delle pareti laterali est ed ovest, giacché la copertura
scaricava interamente il proprio peso, sul lato sud, sui profili metallici e, sul lato nord,
sull’originaria trave di chiusura del vano scala» ( n’. 10 ed 11).
Sembra sufficiente la semplice evocazione di questi passaggi motivazionali per
evidenziare la genericità ed infondatezza del tentativo di minimizzazione – peraltro indimostrato – del ricorrente circa la reale natura dei lavori da lui eseguiti e che sono stati
giudicati, nel loro complesso, «radicalmente incompatibili con l’attività edilizia oggetto del titolo
originario» (f.
Vi è da dire, piuttosto, che gli argomenti difensivi, in fatto ed alquanto vaghi, non
scalfiscono l’attenta disamina della vicenda operata nella sentenza impugnata che, quindi, è
pervenuta, in modo del tutto argomentato e logico, a sostenere che si è trattato di opere che,
poste in correlazione reciproca ed in relazione all’organismo edilizio sul quale hanno inciso,
hanno determinato una trasformazione della fisionomia strutturale e tipologica propria del
manufatto.
Per l’effetto, è conforme anche ai principi giurisprudenziali in materia la conclusione che
i lavori svolti dall’imputato hanno dato luogo ad un tipo di ristrutturazione edilizia, c.d.
“leggera”, assentibile mediante DIA ma anche necessitante della denuncia all’Ufficio Provinciale
del genio Civile.
3.2. Se, dunque, il secondo motivo è infondato, deve, però, accogliersi l’ultimo
che, giustamente, si fonda su un principio giurisprudenziale ormai consolidato di questa S.C.
per il quale, in tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice
di ordinare la demolizione dell’immobile, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa
normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la
inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni formali (sez. III, 3.7.07, Borgia, Rv.
237843; Sez. III., 28.10.03, Munafò, Rv. 227066).

Di conseguenza, la decisione impugnata ha errato nel comminare la demolizione
dell’opera ( che per incidens, come provato dal ricorrente con l’atto depositato successivamente, ha ricevuto anche l’autorizzazione
sismica in sanatoria).

La sentenza deve, quindi essere annullata in parte qua con conseguente eliminazione
della comminatoria.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’ordine di demolizione disposto,
che elimina; rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 7 novembre 2013
Il Presidente

presentata e la conformità del manufatto esistente alla data di presentazione della DIA – 19.2.08 – a quello oggetto di
precedente sanatoria).

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