Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6370 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6370 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Lanna Stefano, nato a Napoli 1’1.4.61
Esposito Raffaele, nato a Caivano il 25.2.51
imputati artt. 80, 86, 64 D.Lgs. 81/08

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. Afragola,

del 18.4.12

Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Fulvio Baldi, che ha chiesto annullamento con
rinvio per il primo motivo, comune ad entrambi, e rigetto nel resto;
degli imputati, avv. Valerio de Maio, che ha insistito per
Sentito il difensore
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, gli
odierni ricorrenti sono stati condannati, il Lanna, alla pena di 1500 € e, l’Esposito, a quella di
2000 €, di ammenda per avere, nella loro qualità di Dirigente del Settore Manutenzione edifici
del Comune di Caivano – competente, tra l’altro, alla effettuazione di manutenzione presso la
scuola elementare “Mameli” di Caivano – omesso di provvedere alla manutenzione dell’edificio

Data Udienza: 07/11/2013

scolastico in questione, in particolare, degli impianti elettrici nonché di altre specifiche parti
dell’edificio (per umidità, tinteggiatura, crepe, segnaletica di sicurezza, apertura delle finestre… ecc. ecc.).
Va precisato che la carica amministrativa in ragione della quale gli odierni ricorrenti
sono stati imputati è stata ricoperta, dal Lanna, a far data dal 10 maggio 2009 e, dall’Esposito,
negli anni precedenti.
Le accuse scaturiscono da una ispezione – originata da una segnalazione anonima — espletata il
14 maggio 2009.

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, gli imputati hanno proposto ricorso,
personalmente, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione. Si ricorda, infatti, che quello
contestato (artt. 80, 86, 64 d.lgs 81/08) è un reato “proprio” che, cioè, può essere ascritto
esclusivamente al soggetto che assume la qualifica di “datore di lavoro”.
Tale figura viene individuata, dall’art. 2 d.lgs 81/08, nel “dirigente al quale spettano i
poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui …
sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale… e dotato di autonomi poteri decisionali
e di spesa». Orbene, nella specie, è da escludere che il Lanna fosse in suddetta condizione,
soprattutto, perché non possedeva una autonomia gestionale, decisionale e/o di spesa. Il
termine “dirigente” del servizio Manutenzione, infatti, non deve trarre in inganno, essendo egli
del tutto privo di poteri decisionali e di spesa ovvero di budget o fondi finanziari ai quali
attingere.
Inoltre, come provato in udienza, mediante attestazione rilasciata dal segretario
generale del Comune di Caivano, dal 2.3.04 al 27.10.09, la qualifica di datore di lavoro era
attribuita – in virtù di delibera della giunta comunale del 2.3.04, all’ing. Domenico Antonio
Falco e, sul punto, la sentenza nulla dice. In ogni caso, si ricorda il precedente di questa S.C.
in base al quale «il responsabile del servizio manutenzione ed il responsabile del reparto sono
privi di responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali, avendo poteri di livello inferiore,
solitamente rapportati all’effettivo potere di spesa, e quindi, pur avendo qualifica dirigenziale,
non sono equiparabili al datore di lavoro» (sez. IV, 28.4.11, Millo, Rv. 250709);
1)

2) violazione dell’art. 18, 3 0 co d.lgs 81/08 perché la disposizione in esame
precisa che gli obblighi previsti in capo a pubblica amministrazione e p.u. «si intendono assolti
da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati con la richiesta del loro
adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne abbia l’obbligo giuridico».
Si fa notare che, per l’appunto, il Lanna, sebbene fosse in carica solo da una decina di
giorni al momento dell’ispezione, ha – come dimostrato in giudizio – fatto tutto quanto in suo
potere per attivare i soggetti competenti ad intervenire;
3) nullità della sentenza Per inesegibilità della condotta omessa. Come spiegato
anche in giudizio dal ricorrente, i ritardi nell’adempimento delle prescrizioni imposte dagli
ispettori non sono ascrivibili al Lanna, bensì, agli altri organi comunali. A tal fine, si ricorda
anche altro precedente di legittimità (sez.m,11.1.08, Rv. 239279) in base al quale, «l’inottemperanza
da parte del contravventore alle prescrizioni di regolarizzazione impartite dall’organo di
vigilanza a norma del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, costituisce una condizione di
punibilità. Ne consegue che è onere del giudice accertare se il contravventore abbia omesso di
ottemperare alla prescrizione per negligenza, imprudenza o imperizia o inosservanza di norme
regolamentari ovvero se sia stato impossibilitato a ottemperare per caso fortuito o per forza
maggiore».

ESPOSITO
1) nullità della sentenza per totale estraneità del ricorrente. Si fa, infatti, notare
che, all’Esposito, non risulta essere stata mai mossa alcuna contestazione. Si ripropongono,
quindi, gli stessi argomenti di cui al primo motivo di Lanna;

2

LANNA

2) nullità della sentenza impugnata perché in materia di contravvenzioni alla
sicurezza sul lavoro, trovano applicazione le disposizioni in tema di prescrizione ed estinzione
del reato la Cui applicazione costituisce – secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale — una
vera e propria condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione penale. Orbene, nella
specie, non essendo mai stata rivolta all’imputato alcuna prescrizione cui ottemperare entro
un certo termine, egli era nell’impossibilità di adempiervi.

I ricorrenti concludono invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

I ricorsi sono fondati perché tale è il primo motivo, comune
3. Motivi della decisione
ad entrambe le doglianze, ed il suo accoglimento risulta assorbente rispetto ai restanti
argomenti difensivi.

Ricordandolo in estrema sintesi, la sentenza impugnata fonda il proprio giudizio di
responsabilità muovendo dalla premessa che la successione dei soggetti nella carica non ha
escluso la responsabilità di alcuno dei due.
Inoltre, quanto all’Esposito – che ha ricoperto il ruolo di dirigente più a lungo — pur prendendo
atto delle obiettive e documentate difficoltà finanziarie del Comune invocate dalla difesa
dell’imputato, la sentenza conclude che, a fronte di ciò, egli avrebbe dovuto prendere la impopolare ma necessitata – decisione di chiudere la scuola, visto l’evidente rischio cui erano
esposti – soprattutto — gli alunni (causa fili elettrici scoperti e penzolanti fuori).
Anche per Lanna, pur riconoscendo la brevità di tempo dell’incarico ricoperto, si
evidenzia il ritardo notevole con cui egli ha adempiuto alle prescrizioni impostegli dagli ispettori
(ben oltre il termine concessogli).

Le argomentazioni predette non sono né convincenti né corrette ed offrono il fianco a
molteplici obiezioni quali, ad esempio, per quel che attiene a Lanna, il non avere, la sentenza,
minimamente replicato alla obiezione difensiva secondo cui, nel periodo incriminato, dal 2.3.04
al 27.10.09, in virtù di delibera della giunta comunale del 2.3.04, la qualifica di datore di
lavoro era stata attribuita a persona diversa dall’imputato (l’ing. Domenico Antonio Falco).
Quanto, poi, all’Esposito, non è priva di pregio anche l’ulteriore obiezione, contenuta nel
suo primo motivo, circa l’assenza, nei suoi confronti, di qualsiasi contestazione visto che, come
sottolineato anche dalla giurisprudenza di questa Corte (sez. m, 11.1.08, Pirovano, Rv. 239279), – dal
momento che, in materia antinfortunistica, l’inottemperanza da parte del contravventore alle prescrizioni di
regolarizzazione costituisce una condizione di punibilità – ne consegue che è onere del giudice accertare

se il contravventore abbia omesso di ottemperare alla prescrizione per negligenza, imprudenza
o imperizia o inosservanza di norme regolamentari ovvero se sia stato impossibilitato a
ottemperare per caso fortuito o per forza maggiore.
Nella specie, difficilmente si può negare che l’Esposito non ha ottemperato perché mai
avvertito, visto che 1’8.6.09, quando fu redatto il verbale di prescrizioni, non ricopriva più alcun
incarico essendogli subentrato il Lanna.
I suddetti rilievi – cui potrebbero sommarsene altri di segno analogo ove si analizzassero anche i motivi
successivi al primo — sono tuttavia, superati da quello, assorbente, che, come dimostrato (e non
negato neppure nella decisione impugnata), sia il Lanna, che l’Esposito, pur avendo una qualifica
“dirigenziale”, erano del tutto sforniti di poteri di spesa.
Il vizio della sentenza impugnata risiede nell’avere operato una sorta di equazione tra la
posizione apicale ricoperta dagli imputati e la addebitalità ad essi del mancato approntamento
dei lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione dell’edificio scolastico “Mameli” di Caivano
trascurando, però, di considerare se, a tale posizione corrispondesse o meno anche una
effettiva disponibilità di risorse finanziarie.
Come giustamente ricordato dai ricorrenti, questa S.C. (sez. IV, 28.4.11, Millo, n. 23292, Rv.
250709) ha già avuto modo di sottolineare, sia pure con riferimento ad imprese di grandi
dimensioni, che il soggetto responsabile per la mancata adozione di misure di sicurezza non

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come anticipato, si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata perché il fatto contestato non è ascrivibile agli imputati.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere gli imputati commesso il fatto.

Così deciso il 7 novembre 2013
Il Presidente

può essere individuato, automaticamente, in colui o in coloro che occupano la posizione di
vertice.
Occorre, infatti, un accertamento puntuale, ed in concreto, circa la effettiva situazione
della gerarchia delle responsabilità, all’interno dell’apparato strutturale, onde non incorrere nel
rischio di ascrivere all’organo di vertice quasi una sorta di responsabilità oggettiva rispetto a
situazioni ragionevolmente non controllabili, perché devolute alla cura ed alla conseguente
responsabilità di altri che abbiano anche piena ed esclusiva autonomia di spesa.
Di qui, il principio enunciato nel precedente giurisprudenziale – citato dal ricorrente Lanna —
questo
Collegio ritiene di allinearsi, secondo cui, in tema di posizioni di garanzia in materia
cui
antinfortunistica, «il responsabile del servizio manutenzione ed il responsabile del reparto sono
privi di responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali, avendo poteri di livello inferiore,
solitamente rapportati all’effettivo potere di spesa, e quindi, pur avendo qualifica dirigenziale,
non sono equiparabili al datore di lavoro».
Nel caso che occupa, è la stessa decisione impugnata a dare atto delle ampie prove
fornite dagli imputati per dimostrare la impossibilità di fronteggiare il problema per la
disastrosa situazione economica del Comune di Caivano e per non avere, essi, mai avuto a
disposizione somme di denaro assegnate a titolo di piano economico di gestione.
Tanto è valido l’argomento che il provvedimento impugnato lo supera in modo
incongruo ascrivendo agli imputati la mancata adozione di una misura (la chiusura dell’istituto
scolastico) che, di certo, non rientrava nelle loro competenze, bensì, di quelle del preside e che,
comunque, a tutto concedere, rappresenta contestazione di una condotta ulteriore e diversa
rispetto a quelle per le quali gli imputati sono stati rinviati a giudizio e giudicati.

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