Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 637 del 31/10/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 637 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUERRISI PASQUALE nato il 14/01/1973 a GIOIA TAURO

avverso l’ordinanza del 23/03/2017 del Tribunale Libertà di Reggio Calabria

sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Lorenzo Gatto, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Guerrisi Pasquale ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa il
23/03/2017 dal Tribunale della libertà di Reggio Calabria, che ha rigettato
l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio
Calabria applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione
ai reati di: associazione per delinquere di tipo mafioso (capo A), per aver
partecipato, con ruolo di partecipe, alla cosca “Piromalli”; tentato omicidio ai

Data Udienza: 31/10/2017

danni di Zito Michele (capo I); associazione per delinquere finalizzata al traffico
di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina, con ruolo di organizzatore (capo L).
Deduce i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp.
att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità
indiziaria del reato di cui all’art. 416 bis c.p.: deduce l’assenza di autonoma
motivazione dell’ordinanza impugnata, che si limita a riproporre una serie di
intercettazioni telefoniche e di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, senza

nell’organizzazione; lamenta che l’ordinanza non si ispiri ad un metodo di
valutazione unitaria del compendio probatorio, basato sul previo accertamento
della gravità e precisione dei singoli indizi, e che non evidenzi gli elementi dai
quali desumere la partecipazione all’associazione operante in Gioia Tauro, il ruolo
in senso dinamico assunto nel sodalizio, gli indici fattuali della ‘messa a
disposizione’; inoltre, nessuno dei collaboratori di giustizia lo ha mai indicato
come partecipe, ma semmai come usuraio, vicino ad Antonio Piromalli ed ai
Mazzaferro; frequentazioni e rapporti che non possono attestare la ‘mafiosità’
dell’indagato; peraltro, i Mazzaferro riponevano scarsa fiducia in lui, come
emerge dalle intercettazioni, e la presunta attività di bonifica poteva essere stata
eseguita per altri scopi illeciti.
1.2. Vizio di motivazione in relazione al tentato omicidio di Zito Michele
(capo I): deduce l’assenza di atti esecutivi idonei ad integrare il tentativo,
essendo stati richiamati meri propositi omicidi, contestando la rilevanza dei meri
atti preparatori ai fini dell’integrazione del tentativo punibile, e sostenendo
l’estraneità del Guerrisi al fatto, il cui coinvolgimento non può ritenersi desunto
dalla conversazione del 06/06/2016 tra Guerrisi e Barbaro, e dalla conversazione
del 20/06/2016, in cui si parla di un telefonino da consegnare a Guerrisi.
1.3. Vizio di motivazione in relazione all’associazione finalizzata al
narcotraffico (capo L): deduce la mancanza di motivazione con riferimento alla
struttura dell’organizzazione, ai canali di rifornimento, all’impiego dei capitali,
alla natura e quantità dello stupefacente, lamentando che sia del tutto
insufficiente il richiamo ad una intercettazione tra Guerrisi e Barbaro in cui si
parla dell’importazione di olio.
1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante di
cui all’art. 7 I. 203 del 1991.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

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indicare la natura autonoma del sodalizio, ed il ruolo svolto dall’indagato

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che inammissibile,
anche sotto altro profilo, nella parte in cui sollecita una rivalutazione del
compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, limitandosi a
censurare non già la motivazione, bensì la valutazione probatoria formulata dai
giudici di merito.
2.1. Giova preliminarmente rammentare i limiti del sindacato di legittimità,
evidenziando che il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare

delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di
riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di
apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame,
essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la
sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo
hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212
del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438); il controllo di legittimità sulla
motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà
personale, pur dopo le modifiche apportate dall’art. 8 L. 20 febbraio 2006 n. 46,
non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a
fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali,
provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa
valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito (Sez. 2, n. 19547 del
18/05/2006, Prezioso, Rv. 233772); il sindacato di legittimità non concerne,
dunque, nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito
circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori,
onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la
motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di
circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del
11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).
2.2. Tanto premesso, va innanzitutto osservato che l’ordinanza impugnata
ha diffusamente motivato sul ruolo assunto dal Guerrisi Pasquale nelle dinamiche
della cosca Piromalli, non soltanto esponendo analiticamente gli elementi indiziari
– costituiti soprattutto dagli esiti delle eloquenti intercettazioni telefoniche e
ambientali (da p. 26 a p. 114), ma, anche, dalle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia (da p. 114 a p. 148) – emersi nei confronti dell’indagato in relazione ai
delitti contestati nell’imputazione provvisoria, ma altresì valutandone la
precisione, la gravità e la concordanza.

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personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali

A fronte di una motivazione così analitica e diffusa, peraltro, le doglianze
proposte dal ricorrente risultano del tutto generiche, calibrate su astratti richiami
di pacifici principi giurisprudenziali, tuttavia avulsi dal tessuto argonnentativo
dell’ordinanza impugnata che si intende censurare.
Il Tribunale del riesame, infatti, ha affermato il pieno e stabile inserimento
di Guerrisi Pasquale, con ruolo di partecipe, nell’ambito dell’associazione mafiosa
storicamente capeggiata dai “Piromalli”, sulla base non soltanto della completa
“messa a disposizione” nei confronti del sodalizio per il perseguimento dei

ma anche sulla base dei delitti-fine oggetto degli altri titoli cautelari in relazione
ai quali è stata affermata la gravità indiziaria, che ne hanno rivelato il ruolo
pienamente operativo.
Quanto al primo profilo, della “messa a disposizione”, invero, va premesso
che nell’ambito del procedimento è emerso che il reggente della cosca, Piromani
Antonio (cl. 72), in seguito alla scarcerazione, si era stabilito, in attuazione di
una deliberata strategia di ‘inabissamento’, a Milano, ove coltivava numerosi
interessi imprenditoriali nei quali reinvestiva i profitti illeciti del sodalizio, e da
dove manteneva il controllo assoluto sul territorio di origine (in particolare, Gioia
Tauro), grazie ad una ‘filiera comunicativa’ garantita dai sodali appartenenti alla
sua famiglia ed alla famiglia, storicamente intranea alla cosca, dei Mazzaferro;
nell’ambito di tale ‘filiera’ viene delineato, appunto, il ruolo di Mazzaferro
Teodoro – figlio di Girolamo (detto Mommo), anch’egli ‘decano’ del sodalizio -,
componente del ‘primo livello’ della catena comunicativa con Piromalli Antonio,
con il compito, altresì, di controllare e coordinare le varie attività delittuose
gestite dalla cosca, anche grazie alla diretta collaborazione, in posizione
subordinata, proprio di Guerrisi Pasquale.
Al riguardo, l’ordinanza impugnata ha evidenziato, sulla base di
intercettazioni telefoniche o ambientali puntualmente richiamate, quali elementi
indiziari significativi: i plurimi contatti intrattenuti con altri affiliati della cosca;
l’attività di ‘bonifica ambientale’ per la rilevazione di ‘cimici’ garantita proprio da
Guerrisi Pasquale, mediante la strumentazione da lui detenuta nell’interesse
della cosca, ed evidentemente finalizzata a garantire la segretezza delle
comunicazioni e degli incontri con i sodali, come si evince, altresì, dalla
circostanza che gli ‘affiliati’ si recavano spesso presso la sede dell’impresa gestita
dall’indagato (la Edil Guerrisi) proprio per far ‘bonificare’ i veicoli in loro uso (p.
44-54), e che lo stesso Guerrisi manifestava l’intenzione di ‘bonificare’ la stanza
dell’ospedale ove si trovava ricoverato Comerci Andrea, sodale vittima di un
attentato, per evitare “passi falsi” che potessero fornire spunti agli inquirenti (p.
41); la piena conoscenza dei rapporti e delle alleanze intrattenute dalla cosca

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comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670),

Piromalli con gli “Alvaro” di Sinopoli, con i quali il Guerrisi fungeva da ‘anello di
congiunzione’ grazie ai legami parentali acquisiti con la famiglia mafiosa satellite
dei Morabito (avendo sposato Morabito Amalia); le frequentazioni e le riunioni di
‘ndrangheta presso la masseria di “Mommo” Mazzaferro o presso la Edil Guerrisi,
al fine di appianare controversie sorte in seno al sodalizio o gestire momenti di
tensione scaturiti da atti ostili nei confronti di affiliati (come nel caso
dell’attentato a Trimboli Giuseppe Antonio); la piena partecipazione alle
dinamiche del sodalizio, desunta dalle lamentele che lo stesso Guerrisi rivolgeva,

averlo questi tenuto all’oscuro dell’attività di gestione della latitanza di Crea
Giuseppe e Ferraro Giuseppe, esponenti apicali di cosche alleate, e per
l’ammissione di “Drolo” (soprannome di Rosace Vincenzo), uno dei due
‘vivandieri’, al cospetto del latitante Crea Giuseppe (p. 55-56), ovvero dalle
doglianze per il ruolo progressivo riconosciuto ai “ceceini” (Trunfio Francesco e
Giuseppe) nel traffico di cocaina, ed il correlativo ridimensionamento del ruolo
riconosciuto allo stesso Guerrisi, anche per l’esigenza di sottrarlo ad una
eccessiva ‘visibilità’ investigativa, che avrebbe potuto compromettere gli affari
illeciti (p. 59); partecipazione desunta, altresì, dall’affidamento della risoluzione
di contrasti ai ‘capi’ riconosciuti del sodalizio, come quando Guerrisi Pasquale
investiva Mazzaferro Teodoro della risoluzione del problema insorto con
Mazzaferro Toro, che non gli assicurava il monopolio nell’attività di vendita di
materiale edile, mettendo così a repentaglio il suo prestigio mafioso (p. 34).
La partecipazione di Guerrisi Pasquale è stata poi affermata sulla base dei
delitti-fine contestati, che, in ragione delle modalità e delle circostanze emerse,
hanno evidenziato la piena operatività criminale dell’indagato, non solo nel
traffico di sostanze stupefacenti, ma anche nel tentato omicidio ai danni di un
esponente di una cosca nemica, programmato in risposta all’attentato subìto da
due affiliati per ragioni di predominio nel traffico di stupefacenti; attentato che,
anche nell’ambito della cosca di appartenenza, veniva percepito come diretto
all’intera “famiglia” (intesa come cosca Piromalli), come desumibile
dall’affermazione, oggetto di captazione, proprio di Guerrisi Pasquale, che,
commentando l’agguato al sodale, affermava che l’autore (“questo Domenico”:
n.d.r. Stanganelli) sapeva dell’appartenenza della vittima (Trimboli) alla
“famiglia” (“si sa che noi stiamo con quella famiglia”) (p. 112 dell’ordinanza
impugnata); affermazione che, valutata nell’ambito del complessivo quadro
indiziario acquisito, costituisce una sorta di ‘asserzione implicita’ di appartenenza
mafiosa.
L’intraneità dell’odierno ricorrente, infine, è stata affermata sulla base delle
dichiarazioni convergenti rese da sei collaboratori di giustizia (Mesiani Mazzacuva

5

(iz

nei dialoghi con Barbaro Giuseppe, nei confronti di Mazzaferro Teodoro, per

Pietro, Russo Antonio, Fondacaro Marcello, Labate Pasquale, Belfiore Marino e
Furfaro Arcangelo), che hanno riferito della storica organicità della famiglia
Mazzaferro alla cosca Piromalli, e, con riferimento a Guerrisi Pasquale, del ruolo
assunto nella consorteria; dichiarazioni che non sono state oggetto di specifiche
censure da parte del ricorrente, che si è limitato ad una generica, quanto
laconica, contestazione della portata accusatoria delle stesse. Le censure,
peraltro, risultano del tutto prive di specificità, non avendo il ricorso indicato o
prodotto le dichiarazioni (o parti delle stesse) che avrebbero contraddetto la

apprezzamento del vizio dedotto (Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, Massaro, Rv.
253017).
La motivazione dell’ordinanza impugnata, dunque, appare immune da
censure, avendo diffusamente evidenziato gli elementi indiziari a fondamento
della valutazione di gravità indiziaria.

3. Il secondo motivo, concernente il tentato omicidio, è inammissibile.
Quanto alla integrazione della soglia di punibilità del tentativo, contestata in
ragione della mera commissione di atti preparatori, va rammentato che, per la
configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma
anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente
ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in
ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa
probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso,
salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo
(Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963, che ha, in tal senso,
valorizzato, quali indici dell’idoneità ed univocità degli atti, l’individuazione
dell’obiettivo, la progettazione dell’azione nei minimi particolari, la progressione
nell’organizzazione, nonché la scelta di un’idonea strada con curve a gomito per
l’agguato; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931; Sez. 2, n.
11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930; Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015,
Sciuto, Rv. 262768; contra, isolata nella giurisprudenza di legittimità, Sez. 1, n.
40058 del 24/09/2008, Cristello, Rv. 241649, secondo cui nel delitto tentato gli
atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere
esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in
minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o
vincolata, in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio,
ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta; ne
consegue che non sono punibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori).

6

valutazione formulata dal giudice di merito, in modo da consentire l’effettivo

Invero, ai fini della punibilità del tentativo, rileva l’idoneità causale degli atti
compiuti al conseguimento dell’obiettivo delittuoso nonché l’univocità della loro
destinazione, da apprezzarsi con valutazione “ex ante” in rapporto alle
circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e
generico “discrimen” tra atti preparatori ed atti esecutivi (Sez. 5, n. 36422 del
17/05/2011, Bellone, Rv. 250932; Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv.
248305; Sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, Basco, Rv. 247197).
Tanto premesso, l’ordinanza impugnata appare immune dalle censure

delle condotte poste in essere per eseguire l’omicidio di Zito Michele, sia in
ordine al coinvolgimento di Guerrisi Pasquale.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che: il proposito omicida era stato
determinato dall’attentato subìto da Trimboli Giuseppe Antonio e da Tomasselli
Gaetano, le cui abitazioni venivano fatte oggetto di numerosi colpi di
kalashnikov, per contrasti insorti in relazione all’attività di narcotraffico gestita
dalla cosca; dalle conversazioni intercettate era emerso che Mazzaferro Teodoro,
avvisato dallo stesso Trimboli dell’agguato, aveva immediatamente messo in
azione i propri sodali per localizzare la vittima individuata, e che era stata
assunta non solo la precisa determinazione di uccidere Zito, ma era stata anche
predisposta la fase esecutiva dell’azione omicida, mediante individuazione degli
esecutori, approntamento delle armi e dei mezzi da usare (una moto),
sopralluoghi per individuare il luogo dell’esecuzione e le vie di fuga dei killer; il
proposito omicida, tuttavia, veniva vanificato soltanto dall’arresto della vittima
designata, in esecuzione di un fermo disposto nell’ambito di altro procedimento
penale per traffico di stupefacenti.
L’ordinanza, dunque, risulta avere compiutamente evidenziato, quali indici
dell’idoneità ed univocità degli atti, l’individuazione dell’obiettivo, la
progettazione dell’azione nei minimi particolari, la progressione
nell’organizzazione, con predisposizione delle armi, individuazione dei

killer,

sopralluoghi per la scelta del luogo dell’esecuzione e delle vie di fuga (in tal
senso, ex multis, Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963; Sez. 5,
n. 36422 del 17/05/2011, Bellone, Rv. 250932, in una fattispecie in cui ha
ritenuto configurabile il tentato omicidio, in ragione non solo della partecipazione
dell’imputato a riunioni preparatorie e alla disponibilità di armi ma anche e
soprattutto per il passaggio, unitamente ai suoi complici, alla fase attuativa del
piano criminoso, mediante l’effettuazione di veri e propri appostamenti,
finalizzati al compimento dell’omicidio, poi non realizzato per la rilevata presenza
in zona di pattuglie dei carabinieri; Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv.
248305, che, nella fattispecie, ha ravvisato il tentativo di omicidio in una

7

4e-

proposte, avendo esaustivamente motivato sia in merito alla rilevanza penale

situazione nella quale erano stati predisposti più appostamenti, con il fine di
localizzare il luogo dove si sarebbe dovuta recare la vittima designata, che
tuttavia non era stata presente in occasione degli agguati, forse perché avvertita
dai carabinieri a seguito di intercettazioni telefoniche e ambientali; Sez. 1, n.
19511 del 15/01/2010, Basco, Rv. 247197, in una fattispecie in cui è stato
ritenuto il tentativo nella predisposizione di un agguato a fine di omicidio
concepito con l’appostamento all’uscita di un casello autostradale, dal quale
sarebbero dovute transitare le vittime designate).

precedenti di questa Sezione assunti in giudizi concernenti coindagati nel
medesimo procedimento cautelare e nei medesimi reati (Sez. 5, n. 51117 del
21/09/2017, Mazzaferro Teodoro; Sez. 5, n. 54019 del 03/11/2017, Trimboli),
va sottolineato che il pieno coinvolgimento di Guerrisi Pasquale nel tentato
omicidio non è stato desunto, come sostiene il ricorrente, soltanto dalle due
intercettazioni del 6 e del 20 giugno 2016 – l’arbitraria selezione del cui
contenuto, da parte del ricorrente, impedisce di apprezzarne l’univocità indiziaria
-, bensì da tutte le intercettazioni analiticamente richiamate (da p. 63 a p. 112)
dal Tribunale della libertà, dalle quali emerge che: il giorno dopo gli attentati, il 4
gennaio 2016, Mazzaferro Teodoro convocava proprio Guerrisi presso la
‘masseria’ per incaricarlo di avviare l’indagine ‘parallela’ sugli autori degli
attentati; nei giorni successivi Guerrisi, unitamente ad altri sodali, partecipava
ad una serie di riunioni, anche presso la sede della propria impresa, per visionare
i video estrapolati dal sistema di videosorveglianza installato presso un
cementificio adiacente all’abitazione di Tomaselli, ed individuare il numero di
targa di un’autovettura che aveva partecipato all’agguato; in una significativa
conversazione con Panuccio Cosimo, intercettata a bordo dell’auto del Guerrisi il
16 gennaio 2016, questi riferisce che i responsabili delle azioni di fuoco sono
riconducibili alla “squadra” (la

“cricchicedda”),

capeggiata da Stanganelli

Domenico, coinvolta nell’attività di esfiltrazione della cocaina dai

containers

provenienti dal Sud America al porto di Gioia Tauro, che Zito Michele si era
occupato dell’organizzazione ed esecuzione materiale degli attentati, con l’ausilio
di Pataffio Giuseppe (p. 64-72); le conversazioni intercettate il 6 ed il 20 giugno
2016, infine, confermano la partecipazione del Guerrisi alle fasi di localizzazione
dell’obiettivo, all’individuazione delle modalità più opportune, al rischio che
l’allontanamento di Trimboli prima dell’esecuzione del proposito omicida potesse
essere interpretato come una ‘firma’ apposta sul delitto programmato (p. 96),
alle difficoltà insorte nell’esecuzione dell’omicidio, a causa degli accresciuti
controlli delle forze di polizia (p. 106).

8

Al riguardo, nell’evidenziare la conformità della decisione a diversi

4. Il terzo motivo, concernente il traffico di sostanze stupefacenti, è
inammissibile, non soltanto per difetto di specificità, ma altresì perché sollecita
una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità,
limitandosi a censurare non già la motivazione, bensì la valutazione probatoria
formulata dai giudici di merito.
Le censure proposte concernono la mancanza di motivazione con riferimento
alla struttura dell’organizzazione, ai canali di rifornimento, all’impiego dei
capitali, alla natura e quantità dello stupefacente.

risultano generiche, perché non si confrontano in alcun modo con il richiamo,
contenuto nella motivazione del Tribunale del riesame, ai dialoghi intercettati tra
Guerrisi e Barbaro Giuseppe, nei quali il primo descrive gli ingenti guadagni
derivati dall’attività di narcotraffico condotta insieme a Trimboli

(“e allora se

io…mi sono fatto 100.000,00 euro, Pino ne ha fatti almeno 900.000,00%
individua il movente degli attentati subìti da Trimboli e Tomaselli proprio nel
predominio della cosca – insidiato dalla “cricchicedda” di Stanganelli Domenico nell’attività di esfiltrazione della cocaina dai

containers provenienti dal Sud

America, si lamenta di essere stato scavalcato nella scala gerarchica
dell’associazione, pur avendo egli procacciato l’occasione per avviare il fiorente
traffico organizzato, per volontà di Mazzaferro Teodoro, che intendeva favorire i
“ceceini” (Trunfio Francesco e Giuseppe) per ragioni familiari, essendo costoro i
cugini della moglie.
Al riguardo, nel rammentare che, in tema di intercettazioni di conversazioni
o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti
intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto,
rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in
relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di
legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), va
evidenziato che, con le censure proposte, il ricorrente non lamenta una
motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi
della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma
una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente
sbagliata delle conversazioni intercettate. Il controllo di legittimità, tuttavia,
concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e
decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per
essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della
motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della
valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è
estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Al

9

q?,

Tuttavia, oltre a richiamare quanto già evidenziato infra § 3, le doglianze

contrario, le censure proposte concernono la ritenuta erroneità e/o parzialità
della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito, ed hanno ad oggetto
le conversazioni intercettate, non già la motivazione dell’ordinanza impugnata.
La doglianza è, infine, inammissibile perché sollecita una rivalutazione del
compendio probatorio non consentita in sede di legittimità.

5. Il quarto motivo, concernente l’aggravante di cui all’art. 7 I. 203 del
1991, è manifestamente infondato, oltre che generico, in quanto l’ordinanza

203/1991, evidenziando, con riferimento all’associazione finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti, ed al collegato tentato omicidio di Zito, non soltanto le
modalità integranti il metodo mafioso, emerse a proposito della programmazione
dell’omicidio in risposta all’attentato subìto da un affiliato, ma altresì le finalità di
riaffermazione del predominio della cosca dei Piromalli sulla cosca dei Molè, e
dell’ambito di competenza nei traffici di stupefacenti presso il porto di Gioia
Tauro (p. 114 dell’ordinanza impugnata).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro
in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in
Euro 2.000,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause
di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della
sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di
inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi
di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,
disp.att. c.p.p. .

Così deciso in Roma il 31/10/2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giuseppe Riccardi

Paolo Antonio Bruno

h(t(A
Depositato in Cancelleria
Roma, lì

11 O GEN 2018

impugnata ha motivato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 I.

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