Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6369 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6369 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
La Ragione Massimo, nato a Piano di Sorrento il 10.10.1968, avverso
l’ordinanza emessa il 29.1.2012 dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Torre Annunziata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza adottata il 29.1.2013

il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Torre Annunziata rigettava, ritenendola
viziata per errore di calcolo, la richiesta di definizione del procedimento
penale sorto a carico di La Ragione Massimo, mediante applicazione
della pena, su cui si era formato il consenso delle parti, in relazione al
delitto di cui all’art. 624, c.p., formulata in sede di opposizione al

Data Udienza: 18/10/2013

decreto penale di condanna emesso nei confronti del suddetto La
Ragione, di cui, pertanto, dichiarava l’esecutività.
2. Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso per Cassazione, il La Ragione, a mezzo del suo
difensore di fiducia, lamentando violazione di legge, in relazione agli

quanto il giudice per le indagini preliminari, una volta assunta la
decisone di rigettare la richiesta di “patteggiamento”, avrebbe dovuto
disporre il giudizio immediato nei confronti dell’imputato e non
dichiarare l’esecutività del decreto opposto.
3 Con requisitoria scritta depositata il 10.4.2013 il pubblico ministero,
nella persona del sostituto procuratore generale dott. Nicola Lettieri, ha
concluso per l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.
4. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
5. Il provvedimento del giudice procedente è senza dubbio censurabile.
Ed invero da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato il
principio che il mancato accoglimento per qualsiasi causa della richiesta
concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a
decreto penale comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato
(cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 18/9/2009, n. 40137, confl. comp. in
proc. Furlan, rv. 245356; Cass.,
sez. I, 14/12/2001, n. 2263, Boragina).
Nel silenzio della legge, infatti, il caso di mancato accoglimento, da parte
del giudice * dell’opposizione al decreto penale, della richiesta di
applicazione della pena con il consenso del p.m., deve essere equiparato
all’ipotesi in cui la richiesta di patteggiamento non sia stata proposta o
non sia stato acquisito il consenso del p.m., con la conseguenza che il
processo non può regredire alla fase delle indagini preliminari, ma deve
seguire il suo corso ordinario. Pertanto, ove l’opponente non abbia
richiesto il giudizio abbreviato o la richiesta di patteggiamento venga
rigettata, il giudice non può che disporre il giudizio immediato che
costituisce lo sbocco necessario dell’opposizione quando difettino o non

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artt. 461 e 464, c.p.p. ed abnormità del provvedimento impugnato, in

siano richiesti o consentiti gli altri riti (cfr. Cass., sez. IV, 16/01/2002, n.
6574, Pagliarini).
Ne consegue che al rigetto della richiesta di applicazione della pena
proposta contestualmente all’opposizione al decreto penale, in difetto di
una formale rinuncia all’impugnazione, deve seguire, non già la

forma, dichiarazione che costituisce, ai sensi dell’art. 461, co. 5, c.p.p.,
il presupposto per ordinare l’esecuzione del decreto penale di condanna
nel caso in cui sia stata proposta un’opposizione non conforme alle
disposizioni contenute nel citato art. 461, co. 2 e 4, c.p.p., ma
l’emissione del decreto di giudizio immediato (cfr. Cass., sez. III,
8/10/2009, n. 44468, G., rv. 245217; Cass.„ sez. III, 22/03/2005, n.
14380, C.).
6. L’errore in cui è incorso il giudice procedente ha finito con incidere
negativamente sulla sfera giuridica dell’imputato, che si è visto esposto
alla applicazione della sanzione pecuniaria contenuta in un
provvedimento giurisdizionale di cui non poteva essere ordinata
l’esecuzione, nonché privato del diritto di far valere le proprie ragioni in
sede di giudizio ordinario, anche attraverso la riproposizione della
richiesta di “patteggiamento” rigettata dal giudice per le indagini
preliminari.
Come è stato affermato da un condivisibile orientamento della
giurisprudenza di legittimità, infatti, la richiesta di applicazione della
pena proposta contestualmente all’opposizione al decreto penale di
condanna, una volta rigettata dal giudice, può essere riproposta in
apertura del dibattimento introdotto dal conseguente decreto di giudizio
immediato, purché la nuova domanda reiteri esattamente quella
precedente.
Ciò in quanto la preclusione introdotta dal comma 3 dell’art. 464 c.p.p.,
riguarda l’eventualità che una richiesta di patteggiamento venga
presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all’opposizione,
mentre la reiterazione della precedente domanda costituisce il
presupposto affinché possa esercitarsi il sindacato del giudice

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dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione presentata in siffatta

dibattimentale sulla precedente decisione di rigetto (cfr. Cass., sez. III,
12/05/2005, n. 20517, M., rv. 231921).
7 Sulla base delle svolte considerazioni l’impugnata ordinanza va,
dunque, annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al tribunale di
Torre Annunziata per ulteriore corso.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone restituirsi gli
atti al tribunale di Torre Annunziata per ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 18.10.2013

P.Q.M.

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