Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6362 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6362 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Tomat Gloria, nata a Udine il 15/09/1957

avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine
emessa il 13/06/2011

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
generale dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso, con le conseguenti statuizioni di legge

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Gloria Tomat ricorre avverso il provvedimento indicato in
epigrafe, in forza del quale il G.i.p. del Tribunale di Udine risulta avere disposto
l’archiviazione del procedimento n. 13152/2009 R.G. Mod. 44, iscritto a carico di

Data Udienza: 18/10/2013

ignoti su denuncia della stessa Tomat: costei aveva lamentato presunte condotte
illecite realizzate nell’atto di dare esecuzione a un decreto di sequestro
preventivo presso l’abitazione della donna (sequestro che riguardava alcuni
animali domestici, in particolare dei gatti, che in ipotesi sarebbero stati detenuti
dalla donna in condizioni igieniche assai precarie). In quell’occorso, gli operanti
– del Corpo di Polizia Municipale di Udine – avevano sollecitato l’intervento di
un’ambulanza, il cui personale aveva praticato un’iniezione alla Tomat, di seguito
trasportata presso il nosocomio cittadino e qui sottoposta ad accertamenti e

alcune ore con tanto di sottoposizione a trattamenti non desiderati: secondo la
denunciante, dalla certificazione medica a lei rilasciata i emergeva altresì come il
servizio medico di emergenza fosse stato allertato per l’esecuzione di un
trattamento sanitario obbligatorio, quando invece non erano stati affatto emessi i
provvedimenti necessari per darvi corso.
Nell’ordinanza oggi impugnata, conseguente ad opposizione che la Tomat
aveva presentato avverso la richiesta di archiviazione del P.M., si sostiene che la
condotta dei vigili urbani era stata corretta ed improntata ad oggettiva cautela,
dinanzi ad un contegno della denunciante che avrebbe potuto essere qualificato
come violenza o resistenza a pubblico ufficiale e determinare financo l’arresto
della medesima: il richiamo alla praticabilità di un t.s.o., inoltre, era stato
meramente eventualizzato, e quella che di fatto risultava una limitata
compressione della libertà della donna appariva scriminata ex art. 51 cod. pen.
Con l’odierno ricorso, il difensore della Tomat argomenta che l’ordinanza de
qua:
– non sarebbe stata notificata alla parte avente diritto, con la conseguente
impugnabilità sine die del provvedimento;
– avrebbe carattere di abnormità strutturale e funzionale, dal momento che la
motivazione esplicitata dal G.i.p. si fonderebbe su presupposti inaccettabili (la
Tomat non potrebbe dolersi dell’accaduto, perché vi erano i presupposti per
arrestarla in flagranza di reato, il che equivale a dire che gli operanti commisero
comunque dei reati ex artt. 328 e 361 cod. pen.).
La dedotta abnormità viene ribadita anche in una memoria depositata
nell’interesse della ricorrente 1’08/10/2013, con cui – replicando alle osservazioni
sviluppate nella requisitoria scritta del P.g. presso questa Corte – la difesa
conviene sulla ricorribilità per cassazione di un provvedimento di archiviazione,
in linea di principio, nei soli casi di mancato rispetto del contraddittorio, ma
evidenzia che nella fattispecie concreta l’impugnabilità deriva dal difetto,
nell’ordinanza in esame, «di quel minimo contenuto logico e giuridico, atto a
qualificarlo come esercizio del potere giurisdizionale».

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prestazioni terapeutiche, di fatto mediante un ricovero forzato protrattosi per

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve reputarsi inammissibile, per tardività.
Come risulta dagli atti, la Tomat formalizzò la nomina del proprio difensore
in data 20/09/2011, dando mandato al legale designato di presentare ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza emessa il 13/06/2011, e depositata il giorno
successivo, dal G.i.p. del Tribunale di Udine: se ne arguisce pertanto che, in data

piena contezza del provvedimento adottato dal G.i.p. (potrebbe esservi, in linea
teorica, un refuso nell’indicazione della data in cui intervenne la nomina, ma è lo
stesso difensore, nel corpo del ricorso, a dare atto che questa risale appunto al
20/09/2011).
A quel punto, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato nei quindici giorni,
trattandosi di impugnazione avverso un’ordinanza adottata a seguito di
procedimento in camera di consiglio: tuttavia, sia sulla nomina anzidetta che
sull’originale del ricorso versato in atti (datato 04/03/2012) risulta il timbro di un
avvenuto deposito in data 05/03/2012.
La giurisprudenza di questa Corte, in realtà, appare divisa circa i termini per
la proposizione di un ricorso per cassazione nei riguardi di un provvedimento di
archiviazione, ma le relative pronunce – e le differenti soluzioni interpretative si riferiscono al diverso e più frequente caso del decreto adottato senza dare
affatto corso alla prescritta udienza camerale. Infatti, si è talora ritenuto che
«l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia
fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del giudice delle
indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre
opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 cod. proc. pen., può essere fatta
valere con ricorso per cassazione senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585
stesso codice» (Cass., Sez. V, n. 1508 del 13/12/2010, Giammona, Rv 249085);
in altre, più recenti, occasioni si è invece affermato che «in tema di ricorso per
cassazione della persona offesa avverso il decreto di archiviazione non preceduto
dall’avviso della richiesta formulata dal P.M., il termine per impugnare, che
decorre dal momento in cui il soggetto acquisisce la conoscenza effettiva del
provvedimento, è di quindici giorni, a norma dell’art. 585, comma primo, lett. a),
cod. proc. pen.» (Cass., Sez. VI, n. 47982 del 27/11/2012, Brancaccio, Rv
254103; v. anche, negli stessi termini, Cass., Sez. VI, n. 25019 del 23/05/2013,
Russo).
Nel caso oggi in esame, invece, il contraddittorio venne regolarmente
instaurato, con avviso alla persona offesa dell’intervenuta richiesta di

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anteriore od al più coincidente con quel 20 settembre, la ricorrente aveva avuto

archiviazione e fissazione dell’udienza camerale a seguito della rituale
opposizione depositata nell’interesse della Tomat: e, pure a fronte di una (in
ipotesi) omessa formale notificazione dell’ordinanza all’esito adottata dal giudice,
è la ricorrente stessa a documentare – come in precedenza rilevato – di avere
avuto conoscenza effettiva di quel provvedimento, al più tardi, il 20 settembre
2011.

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente

colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (v. Corte Cost., sent. n.
186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di € 500,00, così equitativamente stabilita in ragione dei Motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 18/10/2013.

al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di

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