Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6362 del 09/02/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6362 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Calabrese Giovanni, nato ad Aversa il 02/01/1953

avverso la sentenza del 04/03/2014 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Maria Francesca Loy, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Massimo Pisani, sostituto processuale dell’avv.
Giuseppe Pellegrino, che ha concluso riportandosi ai motivi di cui chiede
l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, rigettata la richiesta di rinvio avanzata in
udienza dal difensore del prevenuto per dedotto legittimo impedimento dePo
24,290

~, giusta prodotto certificato medico ed all’esito di disposta visita
medico-legale, ha ritenuto la penale responsabilità dell’imputato in ordine al

Data Udienza: 09/02/2016

reato di peculato ascrittogli (art. 314 cod. pen.) e lo ha condannato alla
pena di giustizia.

2. Avverso l’indicata sentenza e, per la stessa, avverso la presupposta
ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensore del Calabrese
articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità per violazione di
legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 420

2015, con la quale la Corte di appello, giusta visita medico-legale, ha
rigettato la richiesta di rinvio per detta udienza avanzata dalla difesa.
La Corte infatti all’esito della visita medica, disposta per verificare
l’esistenza del legittimo impedimento dell’imputato, avrebbe avuto
conferma, per l’accertamento condotto dal medico legale, dell’impedimento
assoluto a presenziare all’udienza già attestato dal certificato medico
prodotto dal difensore.
Il medico legale avrebbe infatti confermato l’esistenza della patologia da
cui il prevenuto era affetto (faringite acuta con faringodinia), valendo ogni
altra considerazione spesa nella redatta anamnesi ad attestare unicamente
che l’assunzione di antipiretici, tre ore prima della visita, avesse
determinato, nel prevenuto, l’abbassamento della temperatura corporea.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere dell’impugnata
sentenza illogicità della motivazione, nella parte in cui ha denegato
all’imputato la concessione delle attenuanti generiche (art. 606, comma 1,
lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 62 bis cod. pen.).
Per la censurata motivazione la Corte territoriale avrebbe negato le
attenuanti argomentando anche dalla gravità del fatto definito come
particolarmente odioso (il prevenuto è stato ritenuto responsabile di essersi
appropriato, quale dipendente di Azienda Sanitaria Locale, in servizio presso
l’ospedale di Aversa, di medicinali e dispositivi medico-chirurgici) in quanto
perpetrato ai danni di struttura sanitaria e della collettività.
L’indicata motivazione, per il segnato passaggio, avrebbe infatti precluso
il riconoscimento delle attenuanti generiche nei reati contro al p.A., in
genere, in cui sempre si sarebbe riscontrata l’offesa all’ente e quindi alla
collettività, ai cui servizi il primo è preposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2

ter e 178 lett. c) cod. proc. pen.) dell’ordinanza emessa in data 4 marzo

f
#

La Corte di appello di Napoli per ordinanza in data 4 marzo 2015,
reiettiva della richiesta di rinvio avanzata in udienza dal difensore
dell’imputato per impedimento assoluto di quest’ultimo a presenziare
all’udienza, ha con motivazione non manifestamente illogica, e come tale
non scrutinabile in questa sede, ritenuto che il prevenuto non versasse in
una condizione di legittimo impedimento.
La Corte di appello, facendo piena applicazione dei principi propri della
giurisprudenza di legittimità, ha infatti rilevato come gli esiti della disposta

in temperatura corporea pari a 36,5 °C , astenia, iperemia delle arcate
palatine anteriori e posteriori, con conferma di diagnosi di faringite acuta
con faringodinia) non attestassero una assoluta impossibilità dell’imputato
a comparire.
Come ritenuto dai Giudici di merito, non risulta invero correlata alla
verificata condizione il prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio
per la salute del prevenuto ove lo stesso si fosse allontanato dal domicilio o
comunque una preclusione, dello stesso, a partecipare lucidamente ed
attivamente al processo (Sez. 6, n. 36373 del 04/04/2014, Casciello, Rv.
260614; Sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014, Margherita).

2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile in quanto
manifestamente infondato.
La motivazione offerta dalla Corte di merito a sostegno della non
concedibilità delle attenuanti generiche (art. 62 bis cod. pen.) non è affetta
da manifesta illogicità e come tale resta libera da ogni sindacato da
esercitarsi in questa sede, argomentando i Giudici di appello dalla gravità
del fatto — congruamente tratteggiata per la richiamata lesione di interessi
collettivi particolarmente sensibili, quali sono quelli connessi alla salute — e
dalla personalità del reo.
Ed infatti la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra
nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il
cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in
misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla
gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del
28/10/2010, Straface, Rv. 248737).

3.

Il ricorso è conclusivamente inammissibile ed il ricorrente va

condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

visita medico-legale (iperemia a 39 gradi trattata con antipiretici ed esitata

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 09/02/2016

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