Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6360 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6360 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANNATA GIUSEPPE N. IL 25/04/1973
avverso la sentenza n. 3375/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
18/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la rte civile, l’Avv
Udit i•ensor Avv.

Data Udienza: 16/01/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Oscar Cedrangolo,
ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Conti, il quale chiede raccoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Cannata Giuseppe propone ricorso per cassazione contro la

sentenza della Corte d’appello di Catania che ha confermato la sentenza
di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa per
i reati di cui agli articoli 624 e 625 numeri uno e due del codice penale,
emessa dal locale Tribunale.
2.

Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione

l’imputato per i seguenti motivi:
a. erronea applicazione dell’articolo 99, comma 4, del codice
penale e mancanza di motivazione. Lamenta il ricorrente che i
giudici di merito abbiano ritenuto sussistente la recidiva
reiterata ed infraquinquennale, nonostante l’unica sentenza
passata in giudicato al momento del fatto fosse quella del 26
agosto 1997, pronunciata ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale e dunque estinta ai sensi dell’articolo
successivo, per mancata commissione di altri reati nel
quinquennio. Poiché tale ultima circostanza comporta non solo
l’estinzione del reato, ma anche degli effetti penali, di detta
condanna non poteva tenersi conto ai fini della recidiva.
Pertanto, rilevato l’errore di giudizio, il ricorrente chiede
l’annullamento della sentenza e l’effettuazione di un nuovo
giudizio di comparazione senza tener conto della recidiva
(che, peraltro, non sarebbe comunque né reiterata, né
infraquinquennale), facendo presente che comunque nel corso
del giudizio di appello è intervenuta la dichiarazione di
estinzione del reato ai sensi dell’articolo 445 cod. proc. pen.
con provvedimento del giudice dell’esecuzione del tribunale di
Catania del 26 gennaio 2012, acquisito all’udienza d’appello
del 18 gennaio 2013 ed allegato al ricorso.

1

1.

b. Con un secondo motivo di ricorso lamenta l’assoluta
mancanza di motivazione sulla censura già evidenziata del
motivo precedente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre preliminarmente rilevare che la prescrizione del reato era

il 22.12.2011. In ogni caso, i motivi di ricorso non sono manifestamente
infondati e, quindi, essendosi instaurato correttamente il rapporto
processuale, è oggi rilevabile l’intervenuta prescrizione del reato.
2. Non sussistono le condizioni per l’assoluzione ai sensi dell’art. 129,
co. II, cod. proc. pen., non risultando dagli atti la prova evidente che il
fatto non sussiste, non è stato commesso dall’imputato o non costituisce
reato (lo stesso ricorso censura unicamente la misura della pena).
3. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per estinzione del reato per prescrizione.

p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato
per prescrizione.
Così deciso il 16/1/2014

già maturata prima della sentenza di secondo grado, e più precisamente

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