Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6358 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6358 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUOLO VINCENZO N. IL 13/11/1952
avverso la sentenza n. 663/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
19/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per parte civile, l’Avv
Udit difensor Avv.

Data Udienza: 16/01/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Oscar Cedrangolo,
ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Ciaccia Stefano, il quale si associa.

RITENUTO IN FATTO

1.

Muoio Vincenzo propone ricorso per cassazione contro la sentenza

per reati fallimentari emessa dal tribunale di Bari.
2.

Egli lamenta la violazione del divieto di ne bis in idem; sostiene il

ricorrente che vi sia stata una duplicazione di condanna per gli stessi
fatti, atteso che egli era già stato condannato per reati fallimentari con
riferimento al fallimento della società Centro-Sud Srl, mentre ora viene
condannato per la medesima attività svolta nella forma di impresa
individuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato; trattasi di questione già
esaminata nel merito e sulla quale la Corte d’appello fornisce una
risposta adeguata, congrua, logica ed assolutamente condivisibile. A
quanto affermato dalla Corte alla pagina quattro della sentenza, cui si fa
per brevità rinvio, occorre solamente aggiungere che la società è fallita
nel 1998, mentre la ditta individuale è stata sottoposta a fallimento solo
nel 2000, per cui manca anche una totale sovrapposizione temporale
delle due attività, il che conferma la correttezza delle conclusioni
raggiunte dai giudici di merito.
2. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.

1

della Corte d’appello di Bari che ha confermato la sentenza di condanna

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/1/2014

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