Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6355 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6355 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

Data Udienza: 15/11/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CORRO’ RAFFAELE N. IL 17/02/1970
avverso l’ordinanza n. 827/2012 TRIB. L1BERTA’ di VENEZIA, del
17/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. T’ :
A,

Uditi difensor Avv.; L< 4,ed Ktlee2.48.0 e 44 dzed 7e 44- 2( /51 0 11m ettaii"(6 1. Corrò Raffaele venne arrestato nella flagranza dei reati di detenzione di 38 grammi di cocaina. Gli vennero sequestrati ulteriori 11 gr di cocaina e una pistola cal 7, 65,con matricola abrasa e con annesso caricatore corredato da sette proiettili con matricola abrasa. Il Corrò ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia del 17-7-2012 , con cui , in accoglimento dell'appello proposto dal PM avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Venezia, in data 13-6-12 , che aveva sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari , veniva annullato il provvedimento impugnato e , per l'effetto , ripristinato il regime intramurale. 2. Il ricorrente deduce, con unico , articolato motivo , vizio di motivazione e violazione degli artt 274 , 275 e 299 cpp. L'imputato ha sempre lavorato , lavora attualmente con una ditta di import —export ed è incensurato. Non è dunque una persona pericolosa. Per di più, ha ammesso l'attività di cessione di parte dello stupefacente poiché in altra parte esso era destinato al suo fabbisogno personale. Soltanto a scopo di difesa personale, essendo affetto da una gravissima menomazione che lo priva dell'uso del braccio e della mano destra , il Corrò si è determinato a munirsi di un' arma, che non aveva mai usato e che teneva nel cassetto della propria stanza, con il colpo in canna poiché proprio a causa della sua menomazione , non sarebbe stato in grado , in caso di necessità , di caricarla. Del resto , gli accertamenti di polizia scientifica espletati hanno dimostrato che la pistola non è mai stata usata per alcun delitto. Pure la pistola giocattolo rinvenuta in suo possesso serviva soltanto a dargli senso di sicurezza. Anche il quantitativo di stupefacente rinvenuto in possesso del Corrò — 49 grammi lordi — non è tale da destare particolare allarme. La misura degli arresti domiciliari appare pertanto più che idonea a salvaguardare le esigenze cautelari eventualmente ravvisabili. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. La doglianza formulata esula dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art 274 cpp integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è *insindacabile in cassazione ( Cass. 2-8-1996, Colucci , Nuovo dir. 1997, 316). Al riguardo ,il Tribunale ha evidenziato che il possesso di quasi mezzo etto di cocaina è un dato estrema= mente inquietante, per i legami che occorre coltivare per ottenere la RITENUTO IN FATTO consegna della droga . La sostanza da taglio, il bilancino e il possesso di significative somme di danaro concorrono a denotare un intenso pericolo. Il possesso di un'arma clandestina, con munizionamento e addirittura il colpo in canna, nonché di un'arma giocattolo priva di tappo rosso, colorano ancor di più a tinte fosche il quadro, additando scenari delinquenziali di notevole spessore. E il Tribunale sottolinea come, a fronte di tali risultanze, risulti del tutto inattendibile la giustificazione offerta dall'indagato , nell'ottica di dal Corrò , che avrebbero dovuto impedirgli di usare la pistola, la quale, viceversa, era tenuta carica e con il colpo in canna. E il giudice a quo pone in rilievo come, in questo quadro, scarsa significazione assuma il dato relativo all'incensuratezza dell'indagato , in presenza della commissione di vari reati connessi alla droga e alle armi .Trattasi di motivazione adeguata ed esente da vizi logico-giuridici, in quanto ancorata a specifiche circostanze di fatto dalle quali i pericula libertatis , con particolare riguardo a quelli indicati dall'art 274 lett c) cpp, vengono desunti ( Cass , Sez III , 3-12-2003 n 306/04, Scotti, Guida dir. 2004, n. 17, 94). Il giudice a quo ha dunque pienamente assolto all'obbligo di individuare in modo puntuale e dettagliato gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta ( Cass 24-5-'96 , Aloè , C.E.D. Cass. n. 205306) ; con esclusione di ogni presunzione o congettura ( Cass 19-9-95, Lorenzetti , Cass. pen. 1997, 459) e specificando i termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati e cioè la disponibilità di mezzi e la possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11-1997, Filippi , C.E.D. Cass. n. 209876; Cass. 9-6-1995, Biancato , C.E.D. Cass. n. 202259). 4. Nel caso poi in cui venga richiesta la revoca o la sostituzione della misura intramurale, l'indagine che il giudice deve compiere per accertare l'adeguatezza di misure gradate , presuppone l'individuazione delle esigenze cautelari da soddisfare e l'indicazione delle ragioni per le quali queste ultime vengano ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato ( Cass. 21-7-92, Gardino , C.E.D. cass. n. 191652; Cass. 26-594, Montaperto , C.E.D. Cass. n. 199030). In presenza di adeguata motivazione al riguardo, le determinazioni del giudice di merito sfuggono al sindacato di legittimità , al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel esigenze di difesa, che sono contraddette dalle stesse difficoltà fisiche addotte merito delle relative statuizioni. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha sottolineato l' elevatissimo rischio di reiterazione di condotte criminose in materia di armi e di stupefacenti , a fronte del quale la misura applicata è da ritenersi del tutto inadeguata. Trattasi di motivazione immune da vizi logicogiuridici, in quanto aderente alle linee concettuali appena richiamate in 5. lI ricorso, in quanto fondato su motivi non consentiti dalla legge, va dichiarato inammissibile, a norma dell'art 606 co 3 cpp , con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille. Vanno effettuati gli adempimenti di cui all'art 28 reg esec cpp , preordinata mente all'esecuzione del provvedimento restrittivo. PQM DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE. MANDA ALLA CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 28 REG. ESEC. COD. PROC. PEN.. Così deciso in Roma il 15-11-12. tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art 275 cpp .

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