Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6354 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6354 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEONE DANIELE N. IL 28/08/1980
avverso la sentenza n. 1324/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 08/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Data Udienza: 16/01/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Oscar Cedrangolo,
ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione e conferma delle statuizioni civili.
Per la parte civile è presente l’Avvocato Campanelli in sost. Avv.
Semeraro, il quale deposita conclusioni scritte e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

pena di due anni di reclusione per aver cagionato, in concorso con
Bisignano Cosimo, lesioni in danno di Musciacchio Ciro, colpendolo con
pugni e calci.
2. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha
assolto il Bisignano ed ha confermato la condanna per Leone Daniele.
3. Contro la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione
entrambi i difensori dell’imputato per i seguenti motivi:
4. Avvocato Sernia:
a.

nullità della sentenza, scritta a mano, per illeggibilità della
stessa.

b.

Violazione dell’articolo 606, lettere B ed E in relazione
all’articolo 546 cod. proc. pen., per l’assenza assoluta di
motivazione in merito alle diverse deduzioni difensive.

c.

Eccessività del trattamento sanzionatorio.

d.

Prescrizione del reato.

5. Avvocato Vitale:
a.

carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della
motivazione in punto di attendibilità della persona offesa e di
inattendibilità del coimputato. Secondo la difesa la Corte
territoriale avrebbe fondato il giudizio di attendibilità della
persona offesa sulla carenza di interesse nella vicenda,
mentre avrebbe negato lo stesso criterio interpretativo nei
confronti del coimputato Bisignano, il quale si era assunto la
paternità del fatto.

b.

Omessa motivazione sul rifiuto di acquisizione di una prova
decisiva: nullità della sentenza per violazione degli articoli
507, 603, comma 3, cod. proc. pen.. Sotto tale profilo la
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1. Leone Daniele è stato condannato dal tribunale di Taranto alla

difesa lamenta che il tribunale non ha accolto la richiesta
svolta ex articolo 507 di acquisizione del filmato ripreso dalle
telecamere del vicino ristorante e di audizione del gestore.
Lamenta, poi, che il giudice di appello non abbia esercitato i
propri poteri di integrazione probatoria per l’acquisizione di
detto filmato.
c. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di
responsabilità del Leone per il reato contestato. Secondo la

punto il minimo riscontro ed inconferenti ed illogiche sono le
considerazioni contenute alla pagina 8 della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza di primo grado ha escluso le aggravanti contestate ed
ha ritenuto l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 582 c.p (lo si
evince dalla considerazione contenuta alla pagina 4 della sentenza di
primo grado, ove si dice che il reato, dopo l’operata riqualificazione
giuridica, diventa perseguibile a querela).
2. Il reato risulta pertanto assoggettato alla competenza per materia
del giudice di pace e punibile con la sola pena pecuniaria ai sensi dell’art.
52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
3. Va quindi rilevata d’ufficio l’illegalità della pena irrogata, che
peraltro rimane coperta dalla intervenuta prescrizione del reato,
maturata, pur tenendo conto delle sospensioni processuali, il 1.09.2011.
4. Venendo all’esame dei motivi di ricorso, indispensabile al fine delle
pronunce di carattere civile, si osserva quanto segue: in merito al ricorso
depositato dall’avvocato Sernia, il primo motivo è manifestamente
infondato, per essere la sentenza assolutamente intellegibile, anche se
manoscritta.
5. Il secondo motivo è manifestamente infondato a cagione della sua
assoluta genericità, mancando l’indicazione specifica delle deduzioni
difensive asseritamente non esaminate dal giudice di merito.
6. Il terzo motivo è assorbito dalla rilevata illegalità della pena.
7. Quanto al ricorso dell’avvocato Vitale, il primo motivo è infondato. In
primo luogo occorre rilevare che la valutazione di attendibilità e

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difesa la deposizione della persona offesa non ha ricevuto sul

credibilità della persona offesa non è stata condotta unicamente con
riferimento alla sua mancanza di interesse all’esito della vicenda, ma
sono stati esaminati anche i riscontri esterni costituiti in primo luogo
dal certificato medico che ha confermato le lesioni patite, compatibili
con la ricostruzione dei fatti. Il giudice di appello ha poi fatto rinvio
alla valutazione di attendibilità già compiuta dal giudice di grado
inferiore, rinvenibile alla pagina due della sentenza di primo grado. Al
contrario, la ricostruzione dei fatti operata dagli imputati è stata

persona offesa, sia dal certificato medico, che evidenzia lesioni non
compatibili con tale ricostruzione. Si vedano le pagine 8 e 9 della
sentenza di appello. Per il resto il motivo di ricorso procede in un non
consentito riesame delle prove, al fine di contestare le valutazioni di
merito compiute dalla Corte d’appello senza incorrere in alcun vizio
logico evidente.
8. Il secondo motivo è inammissibile. Premesso che sul diniego
dell’istanza ex articolo 507 vi è una motivazione specifica in
sentenza, occorre rilevare che non è possibile censurare con il ricorso
per cassazione una violazione di legge relativa al primo grado di
giudizio e non sollevata nell’atto di appello. In ogni caso, la mancata
assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione per
cassazione – può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di
cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, secondo
comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere
validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato
sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad
avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui
all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non
necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013,
Muraca, Rv. 254974).
9. Il terzo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la
deposizione della persona offesa non richiede alcun riscontro esterno
necessario; come si è già detto in precedenza, la deposizione del
teste Musciacchio è stata sottoposta alle consuete verifiche di
attendibilità da parte di entrambi i giudici di primo e secondo grado
che, con giudizio di merito insindacabile in cassazione, hanno dato
esito positivo. Del tutto superflue e non determinanti, pertanto, sono

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ritenuta incoerente, illogica e smentita sia dalle dichiarazioni della

le ulteriori considerazioni di natura logica svolte alla pagina otto della
sentenza.
10. I ricorsi proposti dai difensori dell’imputato non sono, dunque,
meritevoli di accoglimento, se non per la parte in cui si eccepisce la
prescrizione.
11.

Essendovi rigetto dei ricorsi ai fini civili, va disposta la

condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (ed

p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto
per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla
rifusione delle spese di parte civile, liquidate in favore dello Stato in
complessivi C 1.800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 16/1/2014

anticipate dallo Stato), che si liquidano come da dispositivo.

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