Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6354 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6354 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERLISI ESTER MARIA N. IL 18/09/1968
contro
1) GINEPRI LUIGI N. IL 25/11/1967
2) TRUGLIA STEFANO N. IL 11/04/1960
avverso il decreto n. 4132/2008 GIP TRIBUNALE di VITERBO, del
13/05/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
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lette/sennte le conclusioni del PG Dee. a; e,94-011
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Uditi di

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or Avv.;

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Data Udienza: 15/11/2012

1.1. Ferlisi Ester, in qualità di persona offesa, ricorre per cassazione , tramite il
difensore , avverso il provvedimento di archiviazione emesso il 13 maggio
2010 dal Gip del Tribunale di Viterbo , lamentando che quest’ultimo, con
provvedimento in data 11-12-2009, abbia fissato udienza in camera di
consiglio , non accogliendo la richiesta di archiviazione formulata dal PM in
data 27-10-2008 , dando avviso soltanto al requirente e agli indagati e non alla
ricorrente, che era parte lesa e che aveva presentato la denuncia per i reati di
cui agli artt 594 e 612 cp nei confronti di Ginebri Luigi, da cui aveva tratto
origine il procedimento, in violazione dell’ art 409 co 2 cpp: ciò che induce
nullità ex art 178 lett c) cpp.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
2. Il difensore del Ginebri ha depositato memoria in data 29 -10 -12, chiedendo il
rigetto del ricorso ed evidenziando che la Ferlisi ,né nella querela proposta nei
confronti del Ginebri per i reati di cui agli artt 594 e 612 cp ,né successivamente
aveva chiesto di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione. Mentre
il procedimento n 5349/08RGNR-4132/08 R GIP riguardava i reati di cui agli artt
328 e 368 cp e non i delitti di cui agli artt 594 e 612 cp , per i quali era stato
formato autonomo fascicolo.
3. Con requisitoria scritta, depositata in data 21-7-12 , il P.G. presso questa Corte
ha chiesto annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato , limitata
mente all’archiviazione della posizione di Ginebri Luigi, con trasmissione degli
atti al Gip.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato. Dall’esame del provvedimento impugnato emerge che si
procedeva nei confronti del Truglia in ordine al reato di cui all’art 328 cp , in
relazione al quale la Ferlisi non poteva considerarsi parte lesa ; e nei confronti del
Ginebri , nell’ambito dello stesso procedimento, in ordine ai reati di cui agli artt
594 e 612 cp , in relazione ai quali la Ferlisi rivestiva qualità di persona offesa.
Dunque le spettava l’avviso di cui all’art 409 co 2 cpp , anche se essa non aveva
chiesto di essere informata della richiesta di archiviazione. La mancata
formulazione di tale richiesta elide infatti il diritto di essere avvisati dal PM
dell’avvenuta formulazione della richiesta di archiviazione. Ma ove quest’ultima
non venga accolta dal Gip , il quale, come nel caso di specie, fissi l’udienza in
camera di consiglio , l’art 409 co 2 cpp include testualmente fra i destinatari del
relativo avviso la persona offesa.
Dall’esame degli atti – l’accesso ai quali è
consentito al giudice di legittimità poiché la censura si iscrive nell’ottica
delineata dall’art 606 co 1 lett c) cpp ( Sez. un. 31-10-2001 , Policastro , rv
220092 ; Sez un. 19-7-12 n 21, Bell’Arte) – non risulta notificato alla Ferlisi
l’avviso dell’udienza in camera di consiglio. Ciò induce nullità a regime
intermedio,ex art 178 lett c ) cpp , non sanata e tempestivamente dedotta , a

RITENUTO IN FATTO

ANNULLA SENZA RINVIO IL DECRETO IMPUGNATO LIMTATAMENTE ALLA
POSIZIONE DI GINEBRI LUIGI E DISPONE TRASMETTERSI GLI ATTI AL
TRIBUNALE DI VITERBO PER L’ULTERIORE CORSO.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 15-11-2012.

seguito della mancata partecipazione all’udienza della persona offesa e del suo
difensore, come ha osservato il P.G. presso questa Corte. Si versa pertanto in
una delle ipotesi di difetto dell’instaurazione del contraddittorio di cui all’art 127
co 5 cpp testualmente previste come motivo di ricorso per cassazione dall’art
409 co 6 cpp.
5. Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio , in ordine alla
posizione procedimentale di Ginebri Luigi e gli atti vanno trasmessi al Tribunale
di Viterbo , per l’ulteriore corso , ex art 409 cpp , in ordine alla richiesta di
archiviazione formulata dal p.m.
PQM

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