Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6351 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6351 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRASSIA FRANCESCO N. IL 10/08/1976
avverso la sentenza n. 9681/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la part ivile, l’Avv
Udit i dife

Data Udienza: 16/01/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Oscar Cedrangolo,
ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Grassia Francesco propone ricorso per cassazione contro la
sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha confermato la sentenza di

Aversa; lamenta il mancato espletamento dell’esame dell’imputato,
nonostante fosse stato richiesto sia dall’accusa che dalla difesa,
sostenendo che tale omissione comporti una violazione delle norme
processuali che rendono nulla la sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato; il mancato esame
dell’imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del
dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di
intervento, di assistenza e di rappresentanza dell’imputato
medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto
più alla luce della facoltà di rendere in ogni momento spontanee
dichiarazioni.

(Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv.

253459; Massime precedenti Conformi: N. 6515 del 1998 Rv.
210763, N. 47345 del 2005 Rv. 233179; vedi anche Sez. 6, n. 1081
del 11/12/2009, Campo Dell’Orto, Rv. 245707: “Non causa nullità
alcuna il mancato svolgimento dell’esame dell’imputato che ne abbia
fatto preventiva richiesta e che non si sia opposto alla chiusura
dell’istruzione

dibattimentale

senza

che

si

procedesse

it
all’incombente).
2.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.

1

condanna alla pena di un anno di reclusione emessa dal tribunale di

3. L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n.
32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16/1/2014

p.q.m.

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