Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6350 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6350 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TROPEANO CARMINE N. IL 08/10/1969
avverso la sentenza n. 8353/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte c vile, l’Avv
Uditi difense

vv.

Data Udienza: 16/01/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Oscar Cedrangolo,
ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
Per la parte civile è presente l’Avvocato Festa, il quale conclude chiedendo
rigettarsi il ricorso. Deposita nota spese.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Sergio Perotta, il quale chiede
l’accoglimento del ricorso.

1.

Tropeano Carmine propone ricorso contro la sentenza della Corte

d’appello di Napoli che ha confermato la sentenza del tribunale di
Avellino che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo
582 del codice penale perché, a seguito di un contrasto per motivi di
viabilità con tale Barletta Michele, lo aggrediva, scaraventandolo per
terra e colpendolo ripetutamente, cagionandone lesioni personali
giudicate guaribili in 21 giorni.
2.

A sostegno del ricorso per cassazione propone i seguenti motivi:
a.

mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione in relazione all’esercizio della legittima difesa. Il
deducente osserva che il Barletta è stato condannato, con
sentenza passata in giudicato, per le lesioni a lui procurate
nell’ambito del medesimo episodio.

b.

Violazione dell’articolo 52 del codice penale e dell’articolo 192,
commi 1 e 2, cod. proc. pen..

c.

Prescrizione estintiva del reato.

d.

Mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e
mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62,
numero 2, cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile; i primi due motivi evidenziano
contraddittorietà od illogicità della motivazione che non sussistono
affatto e che costituiscono semplicemente il pretesto per procedere in
questa sede di legittimità ad un nuovo esame delle prove al fine di
giungere ad una diversa ricostruzione dei fatti, ovviamente più
1

RITENUTO IN FATTO

favorevole per l’imputato. Trattasi, all’evidenza, di attività non consentita
in cassazione.
2. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto diretto a
censurare valutazioni di merito (sul riconoscimento delle attenuanti e sul
bilanciamento delle circostanze) che hanno trovato adeguata
motivazione alla pagina cinque della sentenza.
3.

L’inammissibilità originaria del ricorso, non consentendo il formarsi di

l’eventuale decorso dei termini prescrizionali, tanto più maturati dopo
la sentenza impugnata e la proposizione medesima del ricorso (Sez.
U., n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U., n. 33542 del
27/06/2001, Cavaliera; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca). Si
deve tener conto, infatti, di due rinvii disposti nel corso del giudizio di
appello, con relativa sospensione del decorso della prescrizione (si
tratta, in particolare, del rinvio richiesto dalla difesa all’udienza del
20.12.2011 e di quello disposto all’udienza del 22.03.2012 per
adesione all’astensione indetta dagli organi forensi) per complessivi
mesi cinque. La prescrizione, dunque, risulta maturata dopo la
sentenza di secondo grado.
4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616
C.P.P., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in
favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000.
5. Va, inoltre, disposta la condanna alla rifusione delle spese

sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione di quelle
sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi C 1.800,00, oltre
accessori come per legge.
Così deciso il 16/1/2014

un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di valutare

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