Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6350 del 08/01/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6350 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DE PALMAS PIER LUIGI N. IL 23/03/1960
avverso la sentenza n. 6569/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
22/11/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A
ICA STRO
che ha concluso per 1′ inammissibilità del ricorso;

Udito, per la pffe civile, l’Avv
UditAdifensoxAvv.A .AVIDANO che ins ist e;

Data Udienza: 08/01/2013

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Sull’appello proposto nell’interesse di DEPALMASPIER LUIGI avverso la
sentenza del Tribunale monocratico di Asti in data 6-11-2008 che lo avava dlchiarato colpevole del reato di concorso in detenzione e trasporto
a fine di spaccio di cocaina e lo aveva condannato alla pena di anni no-

ve di reclusione ed Euro 80.000= di multa ,la Corte di Appello di Torino,

con sentenza in data 20-II-2010,in parziale riforma della decisione impugnata,concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla reci-

diva contestata g riduceva la pena ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00= di multa,confermando nel restopribadendo la comprovata responsabilità dell’imputato lella stregua della convergente prova
accusatoria specifica e non sussistendo le condizioni oggettive per la
concedibilità dell’invocata attenuante di cui al co.5″ dell’art.73 DPR.
309/90.

Avverso tale sentenza il predetto imputato,a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione,deducendo a motivi del gravame:

I)Violazione ‘dell’art.606 lett.b) ed e) in relazione agli artt.I92 e 197

cpp.per erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta

illogicità della motivazione in punto di asserita comprovata sussistenza
della responsabilità del rIcori.ente,una volta correttamente valutata la

prova specifica in relazione alle teStimonianze accusatorie dei fratelli
Sansoldo,
2)Violazione dell’art:606 lett.b) ed e) cpp. per erronea applicazione

della legge penale in punto di ritenuto concorso del ricorrente nei fatti contestati,con segnalato riferimento alla consapévolezza punibile del
suo contributo a tali fatti e mancanza o manifesta illocità della motivazione al riguardo;
3)Violazione dell’art.606 lett.b) °pp. per erronea applicazione della
legge penale con riferimento all’art.73 co.V ADPR 309/90 ,ricorrendone
le condizioni per l’accertata sporadicità ed occasionalità della condotta
di trasportatore della droga pttribuita al ricorrente,

4)Violazione dell’art.606 lett.b) cpp. per erronea applicazione della
legge penale con riferimento all’art.I33 cp.,con conseguente riduzione
ai minimi edittali della pena.
Il ricorso va dichiarato inammissibile o stante il carattere di censure

in punto di mero fatto formulate dal ricorrentepa prescindere_dalla loro
manifesta infondatezza,a frònte di una motivata e corretta decisione
imputato.

della Corte di Appello torinese confermativa della responsabilità dello
Ed invero, quanto ai motivi sub I) e 2),sostanzialmente tesi ad una “riletturandelle circostanze e modalità dei fatti in relazione ai dati forniti

dalla prova specifica (dichiarazione dei Salsoldo) ed alla condotta dello

imputato,l’impugnata sentenza,con piena aderenza panche logica#alle risultanze emergenti in atti attraverso i dati forniti dalle indagini di pg.
e

quelli testimoniali cennati,ha “fotografato” gli elelenti supportanti

il comprovato coinvolggimento oconsapevole e volontario del DEPALMAS nel
n

reato ascrittoglipin concorso con terzi o segnatamente riferibile alla sua
attività di vettore della droga per conto di Russo Giuseppe.

Come si evince dall’impugnata sentenza (cfr.fol1.8 ss.gg.)1 giudici della
Corte territoriale piemontese si sono fatti motivato e puntuale carico
di risposta a tutte le controdeduzioni difensive (cfr.fol1.8 ss.gg.),ri-

proposte in questa sede di legittimità,con specifico riferimento alla po-

sizdone del ricorrente (cfr.foll.I0—II),senza trascurare gli aspetti attinenti anche in punto di logica,i1 contenuto del pacchetto in punto di
dato qualitativo e ponderale dello stupefacente.
Anche il motivo sub 3) trova corretta e motivata risposta nell’impugnata
sentenza (cfr.fol.II),con riferimento alle oggettive circostanze ostative ad un ragionevole riconoscimento dell’invocata ipotesi attenuanta di

cui al co.5″ dell’art.73 DPR cit.,ètante l’accertata “potenzialità offensiva” del fatto in relazione anche alla condotta ascr;tta al ricorrente.
Il motivo sub 4) è manifestamente infondato e l in ogni caso,attiene aspetti
riservati al potere discrezionale del giudice di merito,come tale Ac insindacabile in questa sede di legittimità,se i come nella spectie d adeguatamen-

te e correttamente motivato (foll.II—I2).

-4-

Alla stregua delle considerazioni che precedono,i1 ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativaùente determinata in
Euro MILLE/00= La favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento

delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,r8-01-2013
L PRESIDENTE

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