Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 635 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 635 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

DEMICHELE Vito Graziano, nato a Canosa di Puglia il 04/08/1984
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila del 13/06/2012;

letto il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO.
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di L’Aquila
confermava la sentenza del 27/10/2009 con la quale il Tribunale di Lanciano aveva
dichiarato Vito Graziano Demichele colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n.
7 cod. pen (perché al fine di trarne profitto, s’impossessava dell’autocarro Fiat 130,
targato…., sottraendolo alla Sichetti Alida Antonia, che lo aveva parcheggiato nel
capannone, privo di porte, di sua proprietà; con l’aggravante di aver commesso il
fatto su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede); e, per
l’effetto, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata

Data Udienza: 18/10/2013

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aggravante, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei
di reclusione e € 154,00 di multa.

2. Avverso l’anzidetta pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione
affidato alle ragioni indicate in parte motiva.

1. Con il primo motivo d’impugnazione si eccepisce nullità del procedimento per
violazione del diritto di difesa, posto che, all’udienza del 13.6.2012, era stata
immotivatamente disattesa l’istanza di differimento avanzata, a mezzo di rituale
fax, dal difensore di fiducia, avvocato Vincenzo Cardinale.
Con il secondo motivo si denuncia mancanza ovvero carenza di motivazione. In
particolare, si lamenta che il giudice di appello non abbia adeguatamente
giustificato il diniego della richiesta circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.
pen., in ragione della speciale tenuità del danno provocato al proprietario del mezzo
rubato, con conseguente configurazione dell’ipotesi del reato di furto semplice di cui
all’art. 624 cod. pen.
Con il terzo motivo si denuncia illegittimità della motivazione e violazione del
diritto di difesa, con riferimento al mancato rinvio dell’udienza per legittimo
impedimento del difensore, motivato con apposita documentazione medica.
Con il quarto motivo si deduce manifesta violazione dell’art. 597, comma 5,
cod. proc. pen., ossia del divieto di reformatio in pejus. Si deduce, al riguardo, che,
nel caso di specie, l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado era stata
proposta su punti specifici, ovvero omesso riconoscimento dell’attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 cod. pen. e sua prevalenza rispetto alla contestata aggravante. In
effetti, il giudice di primo grado, aveva omesso il riconoscimento all’imputato del
beneficio dell’art. 175 cod. pen., benché ritualmente richiesto dal difensore, con la
pur generica locuzione: minimo della pena con i benefici di legge. La mancata
pronuncia sulla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione avrebbe
ben potuto costituire oggetto di apposita istanza di correzione; invece, il giudice di
appello, in violazione dell’anzidetto principio, aveva rigettato la richiesta del
reclamato beneficio, il cui riconoscimento era stato richiesto dal difensore in primo
grado e giammai nei motivi di appello, sui quali si era pronunciata la Corte di
merito, superando in tal modo i limiti consentiti.

2. Il primo e terzo motivo, riguardanti la pretesa violazione del diritto di difesa
a cagione del mancato rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore,
sono destituiti di fondamento. Ed invero, dall’esame dell’incartamento processuale –

CONSIDERATO IN DIRITTO

reso necessario dal tipo di censura proposta – risulta che l’istanza del difensore è
stata motivatamente rigettata dal giudice di appello sul rilievo che l’affezione
certificata non integrasse legittimo impedimento a comparire, sulla base di
argomentato apprezzamento discrezionale, insuscettibile – come tale – di sindacato
in questa sede di legittimità.
La seconda doglianza è palesemente infondata, in quanto il giudice di appello
ha, compiutamente, spiegato le ragioni per le quali, nel caso di specie, non fosse
a

mezzo sottratto ritenersi di trascurabile valore economico.
Del tutto infondata è anche la quarta censura, posto che dall’esame dell’atto di
appello risulta che il difensore aveva chiesto i benefici di legge, donde
correttamente il giudice di appello si è pronunciato, reputando che l’imputato non
fosse meritevole del beneficio della non menzione.

3. Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – dev’essere

rigettato, con le conseguenziali statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 18/10/2013

applicabile la reclamata attenuante della speciale tent.Ità del danno, non potendo il

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