Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6349 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6349 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO SALVATORE N. IL 27/05/1960
BRANCALE MICHELE MARIO N. IL 11/10/1934
avverso la sentenza n. 132/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 17/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte c ile, l’Avv
Uditi difenso vv.

Data Udienza: 16/01/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Oscar Cedrangolo,
ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione.
Per il ricorrente Esposito Salvatore è presente l’Avvocato Bruno von Arx, il
quale chiede l’accoglimento del ricorso.
Per il ricorrente Brancale Michele Mario è presente l’Avvocato Errico, il

RITENUTO IN FATTO

1. Esposito Salvatore e Brancale Michele Mario sono imputati di reati
fallimentari collegati al fallimento della Balsamo Costruzioni S.p.A.,
rispettivamente in qualità di legale rappresentante della Balsamo Società
Cooperativa a responsabilità limitata l’Esposito e quale direttore generale
del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara il Brancale.
2. L’addebito consiste nell’aver richiesto il primo e nell’aver disposto il
secondo il pagamento della somma di lire 290.497.382 relativa ai lavori
di sistemazione generale del fiume Patemisco che erano stati eseguiti
non dalla Cooperativa Balsamo, ma dalla Balsamo Costruzioni S.p.A.,
così cagionando la distrazione post-fallimentare della predetta somma.
3. Il tribunale di Taranto ha ritenuto gli imputati responsabili del
reato ascritto e li ha condannati alla pena di anni tre di reclusione, previa
concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata
aggravante. La Corte d’appello di Taranto ha confermato la sentenza di
primo grado, anche con riferimento alle statuizioni di carattere civile.
4. Contro la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione
entrambi gli imputati per i seguenti motivi:
5. Esposito Salvatore
a.

erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con
riferimento sia all’elemento psicologico del reato, sia alla
mancata individuazione del soggetto concorrente
alla società fallita.

b.

Eccezione di prescrizione del reato.

6. Brancale Michele Mario

1

intraneus

quale chiede l’accoglimento del ricorso.

a. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli
articoli 216, 219 e 223 della legge fallimentare. Nel ricorso si
contesta la motivazione della sentenza con particolare
riferimento alle tempistica del pagamento delle fatture ed
all’elemento soggettivo del reato.

1. Il ricorso di Esposito Salvatore è manifestamente infondato e come
tale va dichiarato inammissibile; la Corte d’appello fornisce una
motivazione sufficiente, specifica, adeguata e priva di vizi logici in ordine
al rapporto con un soggetto qualificato della società fallita alle pagine 10
e 11 della sentenza. Non sussiste, dunque, il lamentato difetto di
motivazione, né vi è stata alcuna violazione di legge, peraltro non
specificamente indicata nel ricorso. Quanto all’elemento soggettivo del
reato di bancarotta distrattiva, esso può ritenersi implicito nella richiesta
da parte del falso creditore di una somma spettante ad un soggetto
diverso (nel caso di specie la società fallita); è più che evidente, infatti,
che attraverso tale illecita condotta vi sarebbe stata una corrispondente,
non giustificata diminuzione patrimoniale per il fallimento e dunque un
pregiudizio per tutti i creditori dello stesso.
2. Quanto alla eccepita prescrizione, va ribadito che ‘inammissibilità del
ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi
non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di
non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la
prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza
impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca,
Rv. 217266).
3. Il ricorso di Brancale Michele Mario è inammissibile perché, pur
denunciando formalmente violazione di legge, costituisce una sostanziale
reiterazione delle difese di merito già disattese dai Giudici di appello,
oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo
esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta
delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività
che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui
apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come
nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

logico-giuridici. A tal fine, occorre ricordare che il giudice di legittimità, ai
fiii della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento
impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo
grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico
ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino; conff. Sez.
6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003,
Vigevano; sez. 2, n. 19947 del 15 maggio 2008).
4. Ne consegue che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati

(art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità
determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 – dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al
versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che
si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16/1/2014

inammissibili; alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge

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