Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6347 del 09/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6347 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) TODISCO FRANCO N. IL 14/10/1971
avverso la sentenza n. 3457/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 41 L 17 t 1 7
che ha concluso per
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Data Udienza: 09/11/2012

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RITENUTO IN FATTO
avverso la
Todisco Franco ricorre per cassazione , tramite i difensori ,
sentenza della Corte d’appello di Milano in data 31-10-2011 , con la quale è
stata confermata , in punto di responsabilità , la sentenza di primo grado
emessa in data 25-2-2011 dal Gup del Tribunale di Milano, in ordine ai reati di
cui agli artt 655 co 1 e 2 e 61 n 2 cp ; 110 — 337 e 339 cp ; 110 e 340 cp ; 61 n 2
81 , 110, 112 n 1 cp e 4 I. 110/75 cp , commessi in Milano 1’11-11-2007 , in
relazione ad una manifestazione ,con lancio di artifici pirotecnici accesi , sassi e
corpi contundenti d’ogni genere nei confronti delle Forze dell’ordine e
interruzione o turbamento dei pubblici servizi di circolazione, trasporto, ordine
e sicurezza pubblica.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell’art 81 cp e dell’art 442
co 2 cpp poiché il calcolo errato degli aumenti di pena per i reati riuniti sotto il
vincolo della continuazione ha condotto ad una sanzione superiore a quella
risultante da un corretto calcolo aritmetico ( p. b. anni 2 e mesi 6 di recl per il
reato di cui all’ad 337 cp , capo 2 ; aumentata di mesi 4 di recl per il capo 3, 340
cp; di mesi tre per il capo 1, 655 cp , di mesi due di recl per il capo 6). Il totale è
stato infatti erroneamente quantificato in anni tre e mesi 9 anziché in anni tre
e mesi tre . Con la diminuente per il rito , la pena finale risulta dunque
quantificabile in anni due e mesi due e non in anni due e mesi sei di reclusione.
2.1. Con il secondo motivo, viene dedotto vizio di motivazione, rappresentandosi
che la Corte d’appello si è limitata a riprodurre la motivazione della sentenza
di primo grado, senza tener conto delle censure formulate. Avrebbe invece
dovuto considerare che , in ordine al reato di cui all’art 337 cp , in nessun
luogo è stato individuato Todisco con in mano sassi , oggetti raccolti dalla
strada o fumogeni né egli ha mai avuto un comportamento che abbia potuto
compromettere l’attività dei pubblici ufficiali. Le espressioni proferite
nell’ambito dei cori possono al più considerarsi offensive ma , all’epoca , il
reato di cui all’art 341 bis cp non era stato ancora introdotto
nell’ordinamento . Esse comunque erano prive di un’effettiva e concreta
valenza intimidatoria , considerato anche il contesto in cui sono state
pronunciate, e non possono quindi assumere rilievo nell’ottica del reato di
resistenza.
2.2. La terza censura si appunta invece sul delitto di cui all’art 340 cp ,
obiettandosi , da parte dell’imputato, che, in realtà, i mezzi hanno sempre
continuato a circolare ed anzi il Todisco era fra coloro che ne hanno
agevolato il passaggio . Ingiustificata appare dunque la somma liquidata a
titolo di risarcimento dei danni alla parte civile.
2.3. La quarta censura investe il reato di cui all’art 4 I. 110/75. Mai l’imputato è
stato individuato con sassi o strumenti atti ad offendere in mano , ad

1.

eccezione di un fumogeno che teneva nella tasca dei pantaloni , che non è
mai stato utilizzato e che comunque non può essere considerato uno
strumento atto ad offendere.
2.4. Ulteriore doglianza attiene al reato di cui all’art 655 cp, poiché il Todisco ha
partecipato al corteo senza alcun travisamento, perfettamente riconoscibile,
senza fare uso di armi , utilizzando il megafono per mantenere l’ordine e la
calma e dare indicazioni per evitare di ostacolare il traffico cittadino.
diniego delle attenuanti generiche poiché il Todisco ha mostrato significativi
segni di resipiscenza per le pregresse condotte , da lui stesso definite
“sbagliate”.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Sulla base del calcolo effettuato dal giudice
di merito, il quantum della pena va aritmeticamente individuato in anni tre e
mesi tre di reclusione e non in anni tre e mesi 9. E’ dunque ravvisabile un errore
di computo, rettificabile da parte di questa Corte, a norma dell’art 619 co 2 cpp
, senza necessità di annullamento della sentenza impugnata. La pena finale,
tenuto conto della diminuente del rito, va dunque determinata in anni due e
mesi due di reclusione anzichè in anni due e mesi 6.
1. Non può invece essere accolto il secondo motivo di ricorso, che investe profili di
valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a
dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del
decisum . In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del
giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella
compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì
di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro
disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi , dando
esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti , e se abbiano
esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni
che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (
Sez. un.13-12-95 Clarke , rv 203428). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha
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2.5. Con l’ultimo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in merito al

evidenziato come l’imputato non contesti di essersi posto a capo del corteo non
autorizzato , che attraversò il centro città in modo scomposto, lanciando sassi,
bottiglie e artifizi fumogeni contro le forze dell’ordine, pronunziando insulti e
minacce ed esaltando l’uccisione dell’ispettore Raciti. Dalle cadenze
motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una attenta analisi
della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le
deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime
profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio
sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie , giacchè questa prerogativa è
attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo
compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle
risultanze acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità Sez. un. 25-11 295
, Facchini, rv203767).
4. Analoghe considerazioni ineriscono al terzo motivo di ricorso. Al riguardo, la
Corte territoriale ha sottolineato che l’alterazione del normale svolgimento del
servizio risulta dalla nota del N.I. del Comando Provinciale Carabinieri di Milano, in
data 19-5-08, utilizzabile in sede di giudizio abbreviato, a fronte della quale la
durata dell’interruzione è irrilevante. Trattasi di una motivazione sintetica ma
precisa , fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare
l’itinerario concettuale esperito dal giudice di merito. Esula d’altronde dai poteri
della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa —e, per il ricorrente, più adeguata-valutazione delle
risultanze processuali ( Cass, Sez. un. ,30-4-1997 Dessimone, rv. 207941) .
5. Non dissimili considerazioni valgono per il quarto motivo di ricorso. Al riguardo,
occorre tener presente che l’attività costitutiva del concorso può essere
rappresentata da qualsiasi comportamento che fornisca un apprezzabile contributo,
in tutte o in alcune delle fasi di ideazione ,organizzazione ed esecuzione, alla
realizzazione dell’altrui proposito criminoso o che agevoli l’opera dei concorrenti.
Ne deriva che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato risiede
nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento
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cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto il

meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo alla realizzazione del
reato mentre, nel concorso, è richiesto un contributo partecipativo , morale o
materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico,
dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione
dell’evento illecito ( Cass. , Sez VI, 18-2-2010 — n. 14606, rv 247127). Sulla base di
questi principi ,correttamente il Todisco è stato chiamato a rispondere anche del
porto ingiustificato in luogo pubblico degli oggetti atti ad offendere, materialmente
d’appello e caratterizzato da un ruolo di particolare pregnanza esplicato
dall’imputato, il quale, come poc’anzi evidenziato, si pose a capo del corteo i cui
componenti erano in possesso di bottiglie, sassi e fumogeni , che lanciarono contro
le Forze dell’ordine .E il Todisco personalmente ,oltre a scandire slogan violenti nei
confronti di queste ultime, teneva un fumogeno all’interno della tasca posteriore
destra. Alla luce di tali rilievi, non può certo essere ravvisata, nel caso in disamina ,
una mera connivenza ,sussistendo tutti gli estremi del concorso di persone nel reato.
6. Le considerazioni che precedono valgono a radicare in capo all’imputato anche la
penale responsabilità per il reato di cui all’ad 655 cp. Al riguardo, la Corte
costituzionale ha chiarito che atteggiamento sedizioso penalmente rilevante è
quello che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche
istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per
l’ordine pubblico ( C Cost.27-2-1973 n 15) . E la giurisprudenza di legittimità ha
ulteriormente chiarito che il proprium del reato risiede, per l’appunto, in una
manifestazione di ostilità nei confronti di chi, in quel momento, rappresenta
l’Autorità e la forza della legge, con conseguente pericolo di determinazione o
anche solo di protrazione di uno stato di turbamento dell’ordine pubblico ( Cass 2510-94 , Lunardini , C.E.D. Cass. n. 199681). Dunque, integra l’elemento materiale del
reato il solo fatto della partecipazione ad una adunata di dieci o più persone e cioè
ad una riunione o ad un assembramento nel medesimo luogo, con uno scopo
prestabilito, che presenti, in concreto, i caratteri della sediziosità , appena
analizzati ( Cass. 6-2-1973, Ghittoni , rv n. 124119) . Situazione che è dato
riscontrare nel caso di specie, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte d’appello
circa la condotta dell’imputato, il quale, con un megafono, dirigeva il corteo ,che
scandiva slogan di natura intimidatoria e violenta , lanciava corpi contundenti
all’indirizzo delle Forze dell’ordine e inneggiava all’uccisione dell’ispettore Raciti.

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posto in essere dai correi, in un contesto fattuale come quello delineato dalla Corte

7. Nemmeno l’ultimo motivo di ricorso merita accoglimento. Le determinazioni del
giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e
alla dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette
da congrua motivazione. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai
numerosi e gravi precedenti penali da cui è gravato l’imputato.

che va determinata nella misura di anni due e mesi due di reclusione. Il ricorso
va rigettato nel resto .
PQM
ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE ALL’ENTITA’ DELLA PENA, CHE
DETERMINA IN QUELLA DI ANNI DUE E MESI DUE DI RECLUSIONE. RIGETTA IL RICORSO NEL RESTO.

Così deciso in Roma il 9-11-12.

8. La sentenza impugnata va dunque rettificata in ordine al calcolo della pena,

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