Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6346 del 16/01/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6346 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAGONE GIUSEPPE N. IL 01/09/1966
avverso la sentenza n. 520/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
08/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, per la
Udit
ensor Avv.
Data Udienza: 16/01/2014
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Oscar Cedrangolo,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
Pagone Giuseppe propone ricorso per cassazione contro la
sentenza della Corte d’appello di Bari che ha confermato la sentenza di
condanna emessa in primo grado per i reati di cui agli articoli 624 e 625
di multa); a sostegno del ricorso deduce violazione degli articoli 64, 350
e 357 cod. proc. pen..
2.
A detta del ricorrente le dichiarazioni rese dal coindagato Raia
sarebbero inutilizzabili, essendo state rilasciate senza le dovute garanzie
e non essendo mai state verbalizzate dalla polizia giudiziaria, ma solo
sintetizzate nel verbale di arresto.
3.
Sostiene, poi, il ricorrente che le dichiarazioni rese dall’indagato
sarebbero utilizzabili solo per le contestazioni ai sensi dell’articolo 503
cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è manifestamente infondato: innanzitutto, si deve ricordare
che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le dichiarazioni rese
spontaneamente alla polizia giudiziaria da soggetto che non ha
ancora formalmente assunto la qualità di indagato (Sez. 5, n. 18519
del 20/02/2013, Ballone, Rv. 256236). In ogni caso, questa stessa
sezione ha già affermato che le dichiarazioni spontanee rese alla
polizia giudiziaria dalla persona soggetta alle indagini possono essere
utilizzate nel giudizio abbreviato, posto che l’art. 350, comma
settimo, cod. proc. pen., ne preclude l’utilizzazione nella sola sede
dibattimentale
(Sez. 5, n. 18064 del 19/01/2010, Avietti, Rv.
246865).
2.
Quanto alla mancata verbalizzazione delle predette dichiarazioni,
deve ritenersi utilizzabile nel giudizio abbreviato l’annotazione di
polizia giudiziaria nella quale è riportato il contenuto delle
dichiarazioni rese agli operanti, costituendo la stessa atto d’indagine
alla quale la scelta dell’imputato di accedere al rito alternativo ha
1
numero 7 del codice penale (pena di anni uno di reclusione ed euro 500
attribuito valenza probatoria e non essendo operante nel medesimo
rito il divieto di testimonianza indiretta dell’ufficiale e dell’agente di
polizia giudiziaria dettato esclusivamente in relazione alla deposizione
dibattimentale degli stessi. (Sez. 6, n. 44420 del 06/07/2010,
Belforte, Rv. 249029; conf. Sez. 6, n. 28542 del 18/03/2009, Severi,
Rv. 244803. Vedi anche Sez. 6, n. 3034 del 22/01/1993, Romano,
Rv. 193615: “Nel giudizio abbreviato, in cui il giudice si pronunzi allo
stato degli atti, le dichiarazioni degli inquirenti, versate nel fascicolo
all’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile se
adeguatamente motivatg.
3.
D’altronde, l’art. 357 cod. proc. pen. – nell’imporre alla polizia
giudiziaria di redigere il verbale per le informazioni assunte e per le
dichiarazioni ricevute – regola soltanto un onere di forma in vista
della loro utilizzabilità in dibattimento (cfr. Sez. 6, n. 4797 del
12/02/1993, Milesi, Rv. 194535).
4.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 16/1/2014
del P.M., sono utilizzabili come prove la cui attendibilità è rimessa