Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6345 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6345 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HNAIEN HICHEM N. IL 06/04/1981
avverso la sentenza n. 1944/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
11/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la
Uditi di nsor Avv.

Data Udienza: 16/01/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Oscar Cedrangolo,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per
manifesta infondatezza.

RITENUTO IN FATI-0

1.

Hnaien Hichem propone ricorso per cassazione contro la sentenza

della Corte d’appello di Messina che lo ha condannato alla pena di anni

2.

A sostegno del ricorso deduce vizio di motivazione, mancanza di

prova certa che l’imputato avesse con sé il coltello e lesione del diritto di
difesa per mancata espunzione della consulenza medica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico ed in fatto, reiterando le
stesse censure già oggetto di appello e motivatamente disattese dal
giudice di secondo grado.
2. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.
3.

L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen.

(Nella

specie

la

prescrizione

del

reato

maturata

successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n.
32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

p.q.m.

1

tre di reclusione per i reati di lesioni aggravate e porto di coltello.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/1/2014

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