Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6343 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6343 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Castellani Alfredo, nato a Osimo 1’11.6.1979, avverso la sentenza
pronunciata in data 3.7.2012 dalla corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per l’annullamento con
rinvio

dell’impugnata

sentenza,

limitatamente

al

mancato

riconoscimento della sospensione condizionale della pena e per il rigetto
del ricorso nel resto.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 3.7.2012 la corte di appello di Ancona
confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari

Data Udienza: 18/10/2013

presso il tribunale di Ancona, in data 5.4.2005, in sede di giudizio
abbreviato, aveva condannato Castellani Alfredo, in relazione al reato di
cui agli artt. 110, 81, cpv., 479, 476, c.p., alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso per Cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia,

ovvero contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in
quanto la corte territoriale, da un lato, nel rigettare la richiesta di
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena
inflitta al Castellani, ha fondato la sua decisione sull’erroneo presupposto
che l’imputato, in realtà incensurato, fosse gravato da precedenti penali;
dall’altro non ha motivato in ordine alle doglianze mosse dalla difesa in
sede di appello sulla idoneità del materiale probatorio acquisito a
fondare la responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli, al quale
può solamente attribuirsi l’errore di avere omesso “a volte” di verificare
le punzonature delle vetture, “perché per leggere il numero impresso nel
motore, in alcuni tipi di mezzi, è assolutamente necessario lo
smontaggio di altri componenti”.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
3. 1 Evidente, invero, l’errore in cui è incorso giudice di secondo grado,
che, a fronte di uno specifico motivo di appello sul punto, ha rigettato la
richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale
della pena inflitta al Castellani, “stante le risultanze del certificato penale
in atti”, motivazione non solo assolutamente generica, ma anche non
rispondente al vero, risultando l’imputato del tutto incensurato, come si
desume dal certificato del casellario giudiziale in atti.
3.2 La sentenza impugnata si presenta carente anche sotto il profilo
motivazionale in ordine alle doglianze rappresentate dal difensore
dell’imputato, incentrate sul profilo che il Castellani, indicato come
responsabile tecnico del consorzio di revisione “Futura 2000”, di cui era
titolare il coimputato Ristè Luciano, non era in grado di accorgersi della»_______
cancellazione dei numeri identificativi dei motori dei veicoli oggetto della

2

l’imputato, lamentando, i vizi di violazione di legge e di mancanza

revisione (di cui è stata ritenuta e dichiarata la falsità),

in

considerazione della parte in cui era stata effettuata la punzonatura.
Si tratta di una omissione significativa soprattutto sotto il profilo
dell’elemento soggettivo del reato di cui si discute.
Non appare revocabile in dubbio che, come affermato da un condivisibile

reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, in
qualità di proprietario, amministratore o collaboratore di un’officina
autorizzata alla revisione delle auto, attesti falsamente sul libretto di
circolazione l’avvenuta revisione delle auto, in quanto contiene
l’attestazione del pubblico ufficiale di un’attività direttamente compiuta o
di un fatto avvenuto alla sua presenza; si tratta, infatti, di attività della
P.A. disciplinata da norme di diritto pubblico (art. 80, commi primo sedicesimo, c.s.) di guisa che a coloro che la svolgono è riservata la
qualifica di pubblici ufficiali in quanto formano o concorrono a formare la
volontà della P.A. per mezzo dei poteri certificativi ad essi conferiti dalla
legge (cfr. Cass., sez. V, 7.3.2008, n. 14256, B. e altro, rv. 239437).
Tuttavia, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, non è
sufficiente la semplice negligenza o imperizia, occorrendo pur sempre la
dimostrazione della sussistenza del dolo generico, consistente nella
dell’immutatio veri da parte del

rappresentazione e nella volontà

soggetto attivo del reato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 03/11/2010, n.
6182, C. e altro, rv. 249701).
Circostanza, nel caso in esame, contestata dal ricorrente, proprio
evidenziando come, in considerazione delle modalità con cui è stata
effettuata l’alterazione dei dati identificativi dei motori dei tre autoveicoli
oggetto di revisione, che, come si evince dal capo d’imputazione, erano
stati dotati dal Ristè di propulsori diversi da quelli indicati nelle rispettive
carte di circolazione, il Castellano non sia stato nella materiale
possibilità di accorgersi della mancanza di corrispondenza dei dati
identificativi del numero e del tipo di motore con quelli indicati nelle
suddette carte di circolazione, che, ove rilevata, avrebbe impedito l’esito
positivo (nei fatti falsamente attestato) della revisione.

3

orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra gli estremi del

4. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va,
dunque, annullata con rinvio per nuovo esame alla corte di appello di
Perugia, che provvederà a sanare le evidenziate lacune motivazionali.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello di Perugia

Così deciso in Roma il 18.10.2013

per nuovo esame.

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