Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6341 del 22/01/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6341 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARUSO CORRADO N. IL 26/02/1973
avverso l’ordinanza n. 963/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
12/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
4efte/sentite le conclusioni del PG Dott. ‘Cun.t. \00 hat- 11Q-ye )
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Uditi difensor Avv.; —

L2-

Data Udienza: 22/01/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12.7.2012 il Tribunale del riesame di Catania,
adito a norma dell’art.309 cod.proc.pen., confermava la misura cautelare
della custodia in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Siracusa nei confronti di Caruso Corrado, indagato per i
reati previsti da: art.12 legge n.286 del 1998 (concorso nella
organizzazione dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato di numerosi

falsificazione della documentazione al fine di ottenere l’autorizzazione
all’ingresso per lavoro stagionale).
Il Tribunale del riesame , dato atto che il Giudice delle indagini
preliminari con ordinanza del 29.6.2012 aveva sostituito la custodia in
carcere con gli arresti domiciliari, e il gravame proposto riguardava
unicamente il profilo cautelare, confermava la misura coercitiva
originariamente emessa, ritenendo la sussistenza della esigenza cautelare
prevista dall’art.274 lett.c) cod.proc.pen. in forza della presunzione
stabilita dall’art.12 comma 4 bis legge n.286 del 1998, non risultando
acquisiti agli atti elementi specifici dai quali desumere l’insussistenza
delle esigenze cautelari, tali non essendo gli elementi addotti dal
difensore.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone
ricorso per cassazione per violazione di legge, carenza e manifesta
illogicità della motivazione, articolando i seguenti motivi: 1)
inapplicabilità della presunzione prevista dall’art.12 comma 4 bis legge
n.286 del 1998 per insussistenza nel caso in esame delle esigenze
cautelari previste dall’art.274 cod.proc.pen. e contraddittorietà della
motivazione che, dopo aver affermato la mancata allegazione di elementi
positivi volti a superare il regime presuntivo anzidetto , compie
un’analitica elencazione dei medesimi;2) il Tribunale del riesame ha
argomentato la pericolosità dell’indagato con esclusivo riferimento alla
rilevante gravità dei fatti ascritti, non tenendo in considerazione alcuna i
numerosi elementi allegati dalla difesa circa le specifiche modalità del
fatto concreto e, soprattutto, circa la personalità del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.

cittadini extracomunitari); artt. 485 e 479 cod.pen. (concorso nella

1.11 Tribunale del riesame ha affermato la sussistenza di esigenze
cautelari in applicazione dei regime presuntivo previsto dall’art.12 comma
4 bis legge n.286 del 1992, ritenendo la mancata acquisizione di
elementi positivi dai quali dedurre l’insussistenza nel caso concreto delle
,esigenze cautelari presunte dalla legge.
Non

sussiste la dedotta contraddizione poiché il Tribunale del

riesame non ha affermato che non siano stati allegati elementi a
ha diversamente affermato che gli elementi addotti dalla difesa sono
inidonei a vincere la presunzione di pericolosità stabilita dalla legge.
2. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale del
riesame ha preso in considerazione gli elementi allegati dal ricorrente
(quali lo stato di incensuratezza, lo svolgimento di regolare attività
lavorativa, il decorso del tempo dalla data di commissione del fatto, il
contegno processuale) ma, con motivazione immune da vizi logici ed
insindacabile nel merito, ha ritenuto che essi non siano idonei a vincere la
presunzione legale di pericolosità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Caruso Corrado deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 22.1.2012

sostegno della tesi difensiva circa l’insussistenza di esigenze cautelari, ma

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