Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6341 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6341 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICHELI PAOLO

Data Udienza: 18/10/2013

SENTENZA

sui ricorsi proposti nell’interesse di

Terranuova Nunzio, nato a Palermo il 05/12/1985

Compagno Francesco, nato a Palermo il 19/07/1981

avverso la sentenza emessa il 12/11/2012 dalla Corte di appello di Palermo

visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Nunzio Terranuova e di Francesco Compagno propone distinti
ricorsi (di contenuto sovrapponibile) avverso la sentenza indicata in epigrafe,
recante la conferma della pronuncia emessa nei confronti dei suddetti imputati
dal Tribunale di Palermo in data 06/05/2011. Nell’interesse dei prevenuti,
4,4

condannati per furto aggravato – così riqualificato un originario addebito di
ricettazione – alla pena di mesi 2 di reclusione ciascuno, quale aumento sulla
pena base già loro inflitta per altri reati ritenuti in continuazione e giudicati dallo
stesso Tribunale il 18/12/2008, vengono sviluppati tre motivi di ricorso.
1. Si lamenta con il primo motivo violazione dell’art. 606 lett. b), in relazione
all’art. 649 cod. proc. pen.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero dovuto applicare
l’istituto della continuazione rispetto ai fatti precedentemente giudicati,

nel medesimo contesto, sia pure se in danno di soggetti diversi (Salvatore
La Franca, nella prima vicenda, e Roberta Salatiello nella presente).
Infatti, i prevenuti erano stati colti in possesso della refurtiva
immediatamente ricondotta al reato commesso in danno del La Franca,
nonché di altri beni individuati solo in seguito come compendio del delitto
realizzato in pregiudizio della Salatiello, ma che il Terranuova ed il
Compagno avevano appreso con quella stessa azione, e detenevano nel
medesimo autocarro.
2. Con il secondo motivo il difensore si duole di inosservanza ed erronea
applicazione dell’art. 62 bis cod. pen., deducendo altresì mancanza e

manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
I due imputati avrebbero infatti meritato la concessione delle circostanze
attenuanti generiche, avendo «immediatamente ammesso i fatti e chiarito
la dinamica degli eventi, dimostrando ulteriormente il proprio pentimento
e la propria resipiscenza»; in tal modo, la sanzione applicata sarebbe
stata rispondente ai necessari canoni di individualizzazione, nel rispetto
dei parametri fissati dall’art. 27 Cost.
3. Il terzo motivo riguarda un ulteriore profilo di manifesta illogicità della
motivazione, relativamente alla misura dell’aumento di pena disposto ex
art. 81 cpv. cod. pen.
Anche applicando il cumulo giuridico, stando alla difesa dei ricorrenti,
sarebbero stati violati i principi di congruità e ragionevolezza nella
determinazione del trattamento sanzionatorio: l’aumento sulla pena base
avrebbe dovuto infatti essere indicato nei minimi di legge, stante la non
particolare gravità degli addebiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi debbono ritenersi inammissibili.

2

dal momento che nei due casi si trattava di furti in abitazione commessi

1.1 II primo motivo di gravame è infatti manifestamente infondato: come
evidenziato dalla Corte territoriale nel corpo della decisione oggetto di ricorso,
«la sentenza del Tribunale di Palermo in data 18/12/2008 riguardava i beni
sottratti nell’abitazione del La Franca Salvatore, mentre il presente procedimento
concerne il furto effettuato nell’abitazione di Salatiello Roberta, il quale va
correttamente ritenuto fatto diverso rispetto a quello oggetto della precedente
contestazione e sentenza. Alla luce di tali considerazioni, non si può certamente
ritenere sussistente l’invocato bis in idem, attesa l’evidente diversità dei fatti

Si tratta di argomentazioni ineccepibili, atteso che «per “medesimo fatto”, ai
fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 649 cod. proc.
pen., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento
alla condotta, all’evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di
luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche
in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare
contemporaneamente più disposizioni di legge» (Cass., Sez. II, n. 18376 del
21/03/2013, Cuffaro, Rv 255837): è innegabile che un furto commesso
nell’abitazione di Tizio, rispetto a un identico reato consumato subito prima nel
domicilio di Caio, per quanto immediatamente confinante, costituisca fatto
storico da distinguere già sul piano spazio-temporale, con due condotte ripetute
– per quanto identiche – da cui non possono che derivare eventi naturalistici
altrettanto diversi, sia pure omogenei in punto di tipologia del bene giuridico
oggetto di lesione.
1.2 In ordine alla negazione delle attenuanti generiche, va ribadito il
consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la sussistenza di
circostanze rilevanti ex art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e
può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità,
purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di

oggetto delle due contestazioni».

uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati
nell’interesse dell’imputato (v. Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi).
Peraltro, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o
meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente
alla personalità del colpevole, alla gravità del reato ed alle modalità di
esecuzione della condotta criminosa può essere sufficiente in tal senso (v. Cass.,
Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone).

3

,

1.3 Parimenti costante è l’interpretazione che fa rientrare la graduazione
della pena nella discrezionalità del giudice di merito, il quale è chiamato ad
esercitare detta discrezionalità, così come per fissare la pena base, in aderenza
ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ergo, è inammissibile la
censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della
congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia)

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi gli

profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto
riconducibile alla volontà dei ricorrenti (v. Corte Cost., sent. n. 186 del
13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma
di C 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 18/10/2013.

imputati al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi

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