Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 634 del 18/10/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 634 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SABEONE GERARDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUERRERI CALOGERA N. IL 23/07/1975
avverso la sentenza n. 2326/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. gomk o 4144,1,)
che ha concluso per
i si
it . c.044D
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 18/10/2013
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza del 10 ottobre 2012 ha
parzialmente confermato, rimodulando soltanto la pena a cagione della
concessione delle attenuanti generiche prevalenti, la sentenza del Tribunale di
all’articolo 476, secondo comma cod.pen.).
Il fatto era costituito dalla contraffazione, data dalla apposizione della
falsa firma dei docenti, sui verbali e sugli statini delle commissioni di esami
presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Palermo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata,
personalmente, lamentando una violazione di legge e una motivazione illogica in
merito alla mancata affermazione della inidoneità del falso e quindi della non
punibilità ai sensi dell’articolo 49 cod.pen., nonché la sussistenza del reato nella
forma del tentativo e infine la sua prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La difesa sostiene, anche nel presente giudizio di legittimità, la
immediata percepibilità dell’incontroversa falsificazione a cagione delle modalità
di consegna degli statini e dei verbali degli esami.
Trattasi di doglianza non ammissibile avanti questa Corte sia perchè
superata dall’accertamento in fatto operato dai Giudici del merito circa la non
immediata percepibilità di quanto posto in essere dall’imputata, che
corrispondeva alla comune prassi esistente presso l’Università (v. pagina 5
dell’impugnata decisione).
Sia perchè il suddetto accertamento in fatto è assistito da congrua e
logica motivazione che lo rende incensurabile avanti questa Corte.
Giova, poi, ricordare c.betfalso c.d. grossolano non punibile sia soltanto
quello facilmente riconoscibile ictu oculi, anche da persone del tutto sprovvedute,
mentre non è tale quello che richieda una certa attenzione per il riconoscimento
della falsificazione (v. da ultimo Cass. Sez. V 13 luglio 2011 n. 38349): sicché,
avendo la Corte di merito considerato che la falsità in oggetto non fosse
1
Palermo del 20 novembre 2009I con la quale Guerreri Calogera era stata
condannata per falsità materiale commessa da privato (articolo 482 in relazione
rilevabile prima facie t ne deriva che l’impugnata sentenza si sottrae a censura
anche sotto tale aspetto.
Il reato si è, come già affermato nei precedenti gradi, consumato in
quanto il falso materiale commesso dal privato in atti pubblici si perfeziona con la
semplice alterazione del vero e cioè con la falsa apposizione delle firme.
3. L’inammissibilità del ricorso impedisce, ancora, l’accertamento della
prescrizione del reato e determina, per concludere, la condanna della ricorrente
Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013.
al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della