Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 634 del 06/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 634 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZUNINO LAURA nato il 05/07/1978 a ALESSANDRIA
avverso la sentenza del 31/05/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA
MIGNOLO che ha concluso per l’inammissibilità
udito il difensore di parte civile, avv.FABIO FOCI del Foro di Roma, in
sostituzione dell’avv. ELENA ANGELA SESTINI del Foro di Bergamo che si è
associato alle conclusioni del P.G. che ha depositato conclusioni e nota spese
udito il difensore dell’imputato, avv.to GLAUCO CARLO ALBERTO GASPERINI
del Foro di Milano, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31/5/2016 la Corte di appello di Milano, in parziale
riforma della sentenza del 19/5/2015 del Tribunale di Milano, appellata
dall’imputata Laura Zunino, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi
confronti in ordine a tutti i reati ad ella ascritti, limitatamente alle condotte
realizzate antecedentemente all”11/8/2008, perché estinti per intervenuta
prescrizione, e, ritenuto il reato di cui al capo C) assorbito in quello contestato al
capo D), ha rideterminato la pena inflitta in anni 2, mesi 10 e giorni 25 di

Data Udienza: 06/12/2017

reclusione ed C 900,00= di multa, ha revocato la pena accessoria
dell’interdizione dai pubblici uffici e ha condannato l’imputata appellante alla
refusione delle spese del grado alle parti civili.

2. L’imputata Laura Zunino era accusata dei seguenti reati:
A) del reato di cui agli artt.624,625 n.2, 61 n.11, 81 e 110 cod.pen. in
concorso con Luca Sarpero, per essersi appropriata, in tempi diversi, di una
serie di importi dal conto corrente di Paolo Villa Agencies e da quello di

della ditta individuale Paolo Villa e poi della Paolo Villa Agencies, avvalendosi
dell’accesso in home banking di cui aveva disponibilità per ragioni di ufficio e
simulando pagamenti di proprie spettanze o pagamenti a terzi;
B) del reato di cui agli artt.624,625 n.2, 61 n.11, 81, cod.pen., per essersi
in tempi diversi, impossessata di somme di denaro, compilando assegni
autorizzati e sottoscritti da Carlo Bonfantini, al fine di trarne profitto;
C) del reato di cui agli artt. 61 n.2, 494, 81 cpv, cod.pen., per essersi in
tempi diversi sostituita a Geraldine Villa per effettuare acquisti, con l’uso della
carta di credito Tuttifrutti Trading Geraldine Villa, agendo quale dipendente della
ditta individuale Paolo Villa e poi della Paolo Villa Agencies e al fine di procurarsi
vantaggio;
D) del reato di cui agli artt. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, 81, cpv,cod.pen.
per aver in tempi diversi effettuato svariati acquisti e prelievo di contanti con
l’uso della carta di credito Tuttifrutti Trading Geraldine Villa, agendo quale
dipendente della ditta individuale Paolo Villa e poi della Paolo Villa Agencies, al
fine di procurarsi vantaggio;
E) del reato di cui agli artt.61 n.2,485,491, 81, cpv, cod.pen.

per aver

falsificato la firma di Paolo Villa, sia per traenza, sia per girata, su numerosi
assegni, quale dipendente della ditta individuale Paolo Villa e poi della Paolo Villa
Agencies, in tempi diversi per procurarsi vantaggio;
F) del reato di cui agli artt.640, 61 n.11 e 81 cpv cod.pen. per essersi
procurata un ingiusto profitto, inducendo in errore i cassieri della banca ove
riscuoteva gli assegni, apponendo firma apocrifa sugli assegni di cui al capo E)
incassando direttamente i soldi, ovvero falsificando l’importo del titolo di credito
posto all’incasso con aumento degli importi e trattenendo la differenza;
G) del reato di cui agli artt.61 n.11, 485, 81,cpv, cod.pen.

per aver

falsificato alcuni moduli F24 trattenendo per sé parte degli importi, quale
dipendente della ditta individuale Paolo Villa e poi della Paolo Villa Agencies, per
procurarsi un ingiusto profitto;

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Tuttifrutti Trading Co. S.a.s., al fine di trarne profitto, agendo quale dipendente

H) del reato di cui agli artt.61 n.11, 616, 81 cpv. per aver in tempi diversi
sottratto e occultato corrispondenza di Paolo Villa e Carlo Bonfantini relativa al
pagamento dei contributi IVS e INPS.

3. Il Tribunale di Milano ha ritenuto l’imputata responsabile del reato di cui
al capo A), limitatamente ad alcuni bonifici, del reato di cui al capo B), esclusi
alcuni assegni fra quelli contestati; dei reati di cui ai capi C) e D); del reato di cui
al capo E), limitatamente agli assegni successivi al 19/11/2007; dei reati di cui ai

condannata alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione ed 1.300,00= di multa,
oltre al pagamento delle spese processuali, dichiarandola interdetta per anni 5
dai pubblici uffici.
Il Tribunale ha altresì condannato Laura Zunino al risarcimento dei danni da
liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti civili Paolo Villa, Tuttifrutti
Trading Co. s.a.s. di Paolo Villa & c. s.a.s., Carlo Emanuele Bonfantini, Paolo Villa
Agencies s.r.I., Geraldine Villa, accordando una provvisionale di € 10.000,00= a
favore di Paolo Villa, Tuttifrutti Trading Co. s.a.s. di Paolo Villa & c. s.a.s., Paolo
Villa Agencies s.r.l.

4. Ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell’imputata, avv. Glauco Carlo
Gasperini, svolgendo quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo proposto

ex art.606, comma 1, lett. b) e e)

cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli artt.157
cod.pen. e 417 cod.proc.pen., per la mancata indicazione del tempus commissi
delicti dei reati in rubrica, prospettata solo genericamente con la formula « fino
al 21/5/2009», data di interruzione formale del rapporto professionale, mentre
la Zunino era però stata di fatto allontanata dall’azienda due mesi prima.
Il ricorrente precisa che dopo il 27/4/2009 la Zunino non rimise piede nei
locali della società, e in tale data le furono ritirate le chiavi e furono mutate le
password di accesso ai conti correnti.
La risposta della Corte territoriale al motivo di appello sul punto, nel senso
che alla lacuna aveva sopperito l’indicazione delle date dei singoli bonifici, con
esclusione di qualsiasi nullità, non poteva valere per tutti i capi di imputazione, e
cioè quelle per le quali non era possibile riferirsi ad un assegno per determinarla
(ad esempio per la sottrazione di corrispondenza).
Era quindi ravvisabile una nullità processuale per violazione dell’art.417
cod.proc.pen., ma la circostanza veniva in rilievo anche in prospettiva
sostanziale con riferimento al calcolo del tempo necessario alla prescrizione dei

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capi F) e H), e, unificati i reati tutti sotto il vincolo della continuazione, l’ha

reati, al cui proposito non era consentita l’approssimazione che caratterizzava
la sentenza impugnata.
4.2. Con il secondo motivo proposto

ex art.606, comma 1, lett.

b)

cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’affermata
sussistenza dell’aggravante di cui all’art.61, n.11, cod.pen., poiché pacificamente
Laura Zunino era stata assunta dalla ditta individuale Paolo Villa, poi
trasformatasi in Paolo Villa Agencies s.r.l. mentre non aveva alcun rapporto di
lavoro subordinato con Tuttifrutti Trading Co. S.a.s. e la ditta individuale Paolo

Per la precisione, aggiunge il ricorrente, la Zunino aveva lavorato
inizialmente dal 2004 presso la ditta Paolo Villa, poi era stata assunta da Paolo
Villa Agencies s.n.c.. nel 2006 e quindi era trasmigrata nella Paolo Villa Agencies
s.r.l. alla fine del 2008.
Non sussisteva alcun rapporto professionale dell’imputata con le altre due
società e la Zunino si era occupata della loro contabilità solo per estensione
rispetto al rapporto di lavoro con Paolo Villa Agencies; se non è necessario un
contratto formalizzato per poter applicare l’aggravante contestata, deve
almeno esistere un rapporto, sicché l’aggravante non può essere riconosciuta a
fronte dell’inesistenza di un rapporto con il soggetto passivo del reato.
4.3. Con il terzo motivo proposto

ex

art.606, comma 1, lett. e)

cod.proc.pen. il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione con riferimento alla decisione sul capo H) in palese
contrasto con le risultanze delle prove documentali.
Molte delle buste recanti la corrispondenza erano indirizzate alle abitazioni
dei destinatari (Villa e Bonfantini) e non già alla sede della società, con la
conseguente impossibilità di ascrivere le condotte alla Zunino che non aveva
modo di accedere a tale corrispondenza.
Inoltre riassumeva rilievo, al fine di valutare i singoli addebiti, la
determinazione del tempus commissi delicti, onde poter stabilire la concreta
possibilità di accesso della Zunino alla corrispondenza presso la sede sociale
4.4. Con il quarto motivo proposto

ex art.606, comma 1, lett. b) ed e)

cod.proc.pen. il ricorrente denuncia

violazione della legge penale sostanziale

per erronea qualificazione giuridica e

manifesta illogicità della motivazione con

riferimento ai reati di cui ai capi B), E), F).
L’accusa aveva affermato che la Zunino aveva portato all’incasso assegni di
cui aveva previamente modificato l’importo, appropriandosi della differenza; in
atto di appello la difesa aveva osservato che in assenza di perizia grafica non vi
era prova che le cifre fossero state modificate dalla Zunino, a cui tale condotta
non poteva essere attribuita sulla base del principio «se non lei chi?».

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Villa di Geraldine Villa.

La sentenza di appello non aveva risposto sul punto, se non rimandando alla
sentenza di primo grado.
Inoltre in data 18/11/2008 era stata depositata relazione di stima del
patrimonio aziendale da parte del dott.Sozio in vista del procedimento di
trasformazione della Paolo Villa Agencies in s.r.I., all’esito di analitico esame
della sua contabilità, senza che il perito avesse accertato i gravi ammanchi e le
gravi irregolarità, che avrebbero dovuto emergere per assenza di riscontro
contabile delle poste.

dimensioni, al pari del commercialista, della società di revisione e del perito
stimatore, non si fossero resi conto di un buco di bilancio di circa € 200.000=.
La sentenza non spiegava perché la società emettesse assegni per cifre
così basse pur disponendo di una carta di credito bancomat.
Con riferimento al capo D) il ricorrente aggiunge ancora che la maggior
parte delle spese contestate per abusivo utilizzo della carta di credito erano finite
nella contabilità quali spese detraibili per costi di esercizio, cosa questa
inverosimile.
Infine il falso in scrittura privata e la truffa erano stati ravvisati con
riferimento alla stessa condotta materiale (alterazione degli assegni), con
conseguente duplicazione di contestazioni, perché la manomissione degli assegni
era già la condotta materiale della truffa, senza la quale non vi sarebbe stato il
raggiro. Il criterio di specialità avrebbe quindi imposto l’assorbimento nella truffa
ex art.15 cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione
agli artt.157 cod.pen. e 417 cod.proc.pen., per la mancata indicazione del
tempus commissi delicti dei reati in rubrica, prospettata solo genericamente con

la formula «fino al 21/5/2009», data di interruzione formale del rapporto
professionale; il ricorrente aggiunge che la Zunino era però stata di fatto
allontanata dall’azienda due mesi prima, precisando che dopo il 27/4/2009 ella
non aveva rimesso piede nei locali della società e che in tale data le erano state
ritirate le chiavi e furono mutate le password di accesso ai conti correnti.
Alla censura così articolata ha risposto puntualmente e adeguatamente la
Corte territoriale, evidenziando che la data di specifica commissione dei reati
contestati risultava non solo e non tanto dalla formula generale che li collocava
in date intermedie fra il 2/1/2005 e il 21/5/2009, quanto dalle specifiche
particolarità delle analitiche contestazioni che in effetti si riferivano a specifici

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Era del tutto implausibile che per cinque anni i soci di una società di limitate

bonifici, operazioni bancarie, prelievi con carte bancomat, utilizzi di carta di
credito ed assegni, tutti connotati temporalmente con menzione di specifica
data.
Nella sua ribadita recriminazione, il ricorrente obietta che tale criterio
integrativo non poteva valere per tutti i capi di imputazione, riuscendo però a
concretizzare il proprio assunto solo in relazione all’imputazione di sottrazione di
corrispondenza di cui al capo H), laddove peraltro la lieve discrepanza temporale
fra la data massima di permanenza in azienda, fine aprile 2009, e la data di

alcun effetto rilevante ai fini della possibilità di esercizio del diritto di difesa da
parte dell’imputata, neppur indicato, e solo molto genericamente lamentato.
Il tutto con assoluta carenza di specificità e pertinenza della censura, visto
che il ricorrente non deduce l’esistenza di corrispondenza sviata nel periodo fra
il 27/4 e il 21/5/2009 e in un contesto in cui l’accusa si basava sul reperimento
degli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate, ancora chiusi all’interno di una
busta rossa fra la documentazione di cui si occupava la Zunino.
La stessa argomentazione vale anche in prospettiva sostanziale

con

riferimento al calcolo del tempo necessario alla prescrizione del reato di cui al
capo H), rispetto al quale la possibile prescrizione in data anteriore alla sentenza
di appello viene ipotizzata in modo del tutto generico, senza dimostrare che tali
missive fossero anteriori al 11/8/2008.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in
relazione all’affermata sussistenza dell’aggravante di cui all’art.61, n.11,
cod.pen. con riferimento a tutti reati contestati.
Il ricorrente premette che pacificamente Laura Zunino era stata assunta
dalla ditta individuale Paolo Villa, poi trasformatasi in Paolo Villa Agencies s.r.I.,
mentre non aveva intrattenuto alcun rapporto di lavoro subordinato con
Tuttifrutti Trading Co. S.a.s. e la ditta individuale Paolo Villa di Geraldine Villa;
più precisamente, la Zunino aveva lavorato inizialmente dal 2004 presso la ditta
Paolo Villa, poi era stata assunta da Paolo Villa Agencies s.n.c. nel 2006 e quindi
era trasmigrata nella Paolo Villa Agencies s.r.l. alla fine del 2008.
Pertanto non sussisteva alcun rapporto professionale dell’imputata con le
altre due società, ossia la Tuttifrutti Trading Co. S.a.s. e la Paolo Villa di
Geraldine Villa (rectius: ditta individuale), e la Zunino si era occupata della loro
contabilità solo «per estensione» rispetto al rapporto di lavoro con Paolo Villa
Agencies.
Il ricorrente sostiene che l’aggravante contestata, se non esige
necessariamente per la configurazione un contratto formalizzato, non può

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formale interruzione del rapporto lavorativo, indicata nel capo, non produce

essere riconosciuta a fronte dell’inesistenza di un rapporto con il soggetto
passivo del reato.
La doglianza è infondata: l’abuso di relazioni di prestazioni d’opera, previsto
come circostanza aggravante dall’art. 61 n. 11 cod. pen., è configurabile in
presenza di rapporti giuridici che a qualunque titolo comportino un vero e proprio
obbligo – e non una mera facoltà – di facere,

senza esigerne la coincidenza con

la nozione civilistica di locazione d’opera, a nulla rilevando la sussistenza di un
vincolo di subordinazione o di dipendenza e bastando che tra le parti vi sia un

14/11/2014 – dep. 2015, P.O. in proc. Martelli, Rv. 262563; Sez. 2, n. 14651 del
10/01/2013, P.G. in proc. Chatbi, Rv. 255792; Sez. 2, n. 26850 del 23/05/2013,
Faenza e altri, Rv. 257331).
La circostanza aggravante pertanto non richiede la sussistenza di un
rapporto diretto e formale intercorrente tra l’autore del fatto e la persona offesa,
essendo sufficiente che il soggetto agente abbia tratto illecito vantaggio da un
rapporto d’opera (intercorrente anche con un terzo), abusando della posizione
che ne derivava (Sez. 2, n. 17305 del 24/01/2013, Bardani e altro, Rv. 255535;
Sez. 2, n. 44343 del 15/10/2013, Cavallo, Rv. 257503; Sez. 2, n. 26850 del
23/05/2013, Faenza e aitri, Rv. 257331).
Tanto premesso, la decisione assunta dalla Corte territoriale è perfettamente
corretta in quanto il ricorrente non nega affatto che la Zunino si occupasse
anche della contabilità e dei rapporti bancari per Tuttifrutti Trading Co. S.a.s. e
!a Paolo Villa di Geraldine Villa, sulla base di un rapporto fiduciario che non
poteva non essere alla base dell’attribuzione dell’incarico, unitamente al
presupposto del suo rapporto di lavoro con Paolo Villa Agencies s.a.s. e poi s.r.l.

E’ quindi ininfluente la configurazione giuridica civilistica dei rapporti fra il
beneficiario effettivo delle prestazioni e il soggetto datore di lavoro della
prestatrice.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla decisione sul capo H) in
palese contrasto con le risultanze delle prove documentali.
Il ricorrente sostiene che molte delle buste recanti la corrispondenza erano
indirizzate alle abitazioni dei destinatari (Villa e Bonfantini) e non già alla sede
della società, con la conseguente impossibilità di ascrivere le condotte alla
Zunino che non aveva modo di accedere a tale corrispondenza.
Inoltre riassumeva rilievo

ai fine di valutare i singoli addebiti la

determinazione del tempus commissi delicti, ONDE poter stabilire la concreta
possibilità di accesso della Zunino alla corrispondenza presso la sede sociale.

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rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato (Sez. 2, n. 6350 del

Innanzitutto il motivo è a-specifico perché assume una circostanza di fatto
(ossia che parecchie buste recanti la corrispondenza erano indirizzate alle
abitazioni dei destinatari Villa e Bonfantini e non già alla sede della società)
senza indicare la precisa evidenza probatoria, in ipotesi travisata, dalla quale
risulterebbe in violazione dell’onere scaturente dalla lettera e) del primo comma
dell’art.606 del codice di rito.
In secondo luogo, la censura pretermette la prova dirimente, valorizzata
nella sentenza impugnata, ossia il rinvenimento delle buste ancora sigillate dei

documentazione contabile di cui si occupava la stessa Zunino preso la Paolo Villa
Agencies s.r.l. e dimentica altresì il tenore della deposizione della commercialista
della società, la teste Scaccabarozzi, che aveva riferito che la corrispondenza
indirizzata ai titolari delle società veniva materialmente ritirata dalla Zunino,
quale addetta all’ufficio.
In punto prescrizione vale il richiamo di quanto osservato nel precedente §
1.

4. Con il quarto motivo proposto il ricorrente denuncia

violazione della

legge penale sostanziale per erronea qualificazione giuridica e manifesta illogicità
della motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi B), E), F).
4.1. In primo luogo il ricorrente ricorda che l’accusa aveva affermato che la
Zunino aveva portato all’incasso assegni di cui aveva previamente modificato
l’importo, appropriandosi della differenza e che in atto di appello la difesa aveva
osservato che in assenza di perizia grafica non vi era prova che le cifre fossero
state modificate dalla Zunino, a cui tale condotta non poteva essere attribuita
sulla base del principio «se non lei chi?».
Diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, la sentenza di appello ha
adeguatamente motivato sul punto, del resto in conformità alla sentenza di
primo grado, richiamando la deposizione della parte offesa Bonfantini che aveva
riconosciuto la propria firma di traenza su diversi assegni emessi in favore della
Zunino, precisando tuttavia che essi risultavano compilati per importi maggiorati
rispetto a quelli originariamente indicati.
Il motivo non contesta la materiale alterazione degli importi ma propone il
dubbio circa l’autore della manipolazione: la ricostruzione accolta nella sentenza
secondo cui l’unica spiegazione ragionevole era che gli assegni fossero stati
alterati nell’importo dal soggetto a cui favore erano stati emessi, li aveva ricevuti
dall’emittente e quindi li aveva negoziati non è né illogica (per giunta,
manifestamente), né contraddittoria, e pare anzi del tutto plausibile, essendo
evidentemente inverosimile che gli assegni fossero stati di volta in volta alterati

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solleciti dell’Agenzia delle Entrate in una busta rossa collocata fra la

da soggetti diversi dal loro detentore, beneficiario e negoziatore, tenuto conto de
sia del criterio «cui prodest», sia del criterio «se non lei, chi mai avrebbe
potuto?»
4.2. Il ricorrente osserva inoltre che in data 18/11/2008 era stata depositata
una relazione di stima del patrimonio aziendale da parte del dott.Sozio in vista
del procedimento di trasformazione della Paolo Villa Agencies da società di
persone in società di capitali a responsabilità limitata, all’esito di analitico esame
della contabilità societaria senza che il perito avesse accertato i gravi ammanchi

contabile delle poste; secondo il ricorrente, era del tutto implausibile che per
cinque anni i soci di una società di limitate dimensioni, al pari del
commercialista, della società di revisione e del perito stimatore, non si fossero
resi conto di un buco di bilancio di circa C 200.000=.
La censura chiede inammissibilmente alla Corte di Cassazione una diversa
ricostruzione del fatto accertato dai giudici del merito, per giunta sulla base di
una contestazione del tutto generica della sua possibilità, categoricamente
smentita dalle vicende occorse, che trovano, per quanto possa servire, una
plausibile spiegazione nella fiducia di cui era accreditata la Zunino e
nell’inefficacia o lassità dei controlli e delle verifiche posti in essere.
4.3. Il ricorrente sostiene che la sentenza non spiegava perché la società
emettesse assegni per cifre così basse pur disponendo di una carta di credito
bancomat: la sfocata recriminazione non è pertinente né rilevante, poiché il
fatto risulta accertato e a poco serve criticare la scelta aziendale di servirsi di un
mezzo di pagamento piuttosto che di un altro.
4.4. Con riferimento al capo D) il ricorrente aggiunge ancora che la maggior
parte delle spese contestate per abusivo utilizzo della carta di credito erano finite
nella contabilità quali spese detraibili per costi di esercizio, cosa questa
inverosimile.
La censura è a-specifica perché non indica la fonte dell’invocata evidenza
probatoria ed è comunque del tutto ininfluente: è del tutto verosimile che le
spese abusivamente pagate con una carta di credito aziendale fossero esposte
come costi in detrazione, visto che l’azienda ingannata non si era accorta degli
abusi e quindi era convinta che le erogazioni fossero state effettuate per spese di
sua pertinenza.
4.5. Il ricorrente sostiene infine che il falso in scrittura privata e la truffa
erano stati ravvisati con riferimento alla stessa condotta materiale (alterazione
degli assegni), con conseguente duplicazioni di contestazioni, perché la
manomissione degli assegni era già la condotta materiale della truffa, senza la

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e le gravi irregolarità, che avrebbero dovuto emergere per assenza di riscontro

quale non vi sarebbe il raggiro, sicché il criterio di specialità avrebbe quindi
imposto l’assorbimento nella truffa ex art.15 cod.pen.
La censura non coglie il segno.
Non sussiste rapporto di specialità fra le due disposizioni incriminatrici
perché elemento costitutivo della truffa è l’artifizio o il raggiro e non la
falsificazione della scrittura o dell’atto; se in concreto l’agente si è avvalso della
falsificazione quale strumento di raggiro i due reati concorrono, anche a
prescindere dalla diversità dei beni giuridici tutelati (in un caso il patrimonio,

Secondo i più recenti arresti dalle Sezioni Unite e in particolare, da ultimo, la
recente pronuncia n.41588 del 22/6/2017, La Marca, l’unico criterio idoneo a
dirimere i casi di concorso apparente di norme va rinvenuto nel principio di
specialità ex art. 15 cod. pen. e non già ricorrendo alla teoria del «bene
giuridico» diverso, protetto delle fattispecie incriminatrici (Sez. U, n. 20664 del
23/02/2017, Stalla, Rv. 269668; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di
Lorenzo, Rv. 248722; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv.
248865; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n.
47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302).
Il principio di specialità consente alla legge speciale di derogare a quella
generale, nel caso in cui le diverse disposizioni penali regolino la «stessa
materia»; è norma speciale quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della
norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, in
funzione specializzante, sicché l’ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la
stessa mancasse, ricadrebbe nell’ambito operativo della norma generale.
Tale criterio deve intendersi e applicarsi in senso meramente logicoformale, verificando la sussistenza del presupposto della convergenza di
norme, solo in presenza di un rapporto di continenza tra fattispecie, attraverso il
confronto strutturale tra le norme incriminatrici astrattamente configurate,
mediante la comparazione dei rispettivi elementi costitutivi, operazione questa
in cui il riferimento all’interesse tutelato non assume immediata rilevanza.
L’identità di materia è sempre ravvisabile nel caso di specialità unilaterale
per specificazione, nel caso di specialità reciproca per specificazione, ovvero di
specialità unilaterale per aggiunta; è, invece, da escludere nella specialità
reciproca bilaterale per aggiunta, ove ciascuna delle fattispecie presenta, rispetto
all’altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo.
La truffa concorre con il reato di falso, quando la falsificazione sia
preordinata ed usata come mezzo per la consumazione della truffa stessa; il
falso documentale non può essere assorbito dal delitto di truffa, quando la
falsificazione sia usata come mezzo di raggiro, non essendo il primo reato

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nell’altro la fede pubblica).

elemento costitutivo del secondo; è quindi configurabile il concorso materiale tra
la truffa e la falsificazione in scrittura privata, quando il falso sia preordinato ed
utilizzato come mezzo necessario per realizzare la truffa stessa (Sez. 2, n. 4701
del 16/12/1988 – dep. 1989, Piazza, Rv. 180937; Sez. 5, n. 2990 del
18/01/1984, Arenare, Rv. 163439; Sez. 2, n. 2826 del 24/10/1983 – dep. 1984,
Scalone, Rv. 163366; Sez. 5, n. 5186 del 22/04/1983, Sambucco, Rv. 159355;
Sez. 2, n. 10962 del 23/02/1988, Vattermoli, Rv. 179691)).

essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di C
2.000,00= in favore della Cassa delle Ammende, così equitativamente
determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte
ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
cost. 13/6/2000 n.186) nonché alla rifusione delle spese di giudizio in favore
delle parti civili, liquidate in C 5.000,00=, oltre oneri accessori.

6. Dall’inammissibilità del ricorso consegue l’irrilevanza della prescrizione
maturata dopo la sentenza di secondo grado.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite,
l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza
dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità
a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci,
Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 ; Sez. U, n.
33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di C 2.000,00= a favore della Cassa delle
ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti civili,
liquidate in C 5.000,00=

Così deciso il 6/12/2017.

Il Co sigliere est
enso
U Orto Luig . Scot

Depositato in Cancelleria
Roma, lì ….4,11.,491,„318……

Il Presidente
Antonio Bruno

5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve

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