Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6339 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6339 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Rywacka Kibil Dorata, nata in Polonia il 30.9.1974 e da Baialardo
Giovanna, nata a Venezia il 16.9.1956, avverso la sentenza pronunciata
dal tribunale di Patti il 9.7.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per l’inammissibilità di
entrambi i ricorsi;
udito l’avv. Franca Montiroli, in qualità di sostituto processuale del
difensore di fiducia della parte civile, che si è riportata ai motivi di
ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese.

FATTO E DIRITTO

Data Udienza: 18/10/2013

x

1. Con sentenza pronunciata il 9.7.2012 il tribunale di Patti in
composizione monocratica, in qualità di giudice di appello, confermava la
sentenza con cui, in data 18.10.2010, il giudice di pace Patti aveva
condannato Baialardo Giovanna alla pena ritenuta di giustizia, oltre al

all’art. 594, c.p., commesso in danno di Rywacka Kibil Dorata, persona
offesa costituita parte civile.
2.

Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiedono

l’annullamento, hanno proposto ricorso per Cassazione, con autonomi
atti l’imputata e la parte civile, articolando distinti motivi di
impugnazione.
2.1 In particolare la Baialardo lamenta. 1) la mancata applicazione della
esimente di cui all’art. 599, co. 2, c.p., in quanto la sua condotta è stata
la conseguenza di un fatto ingiusto altrui, rappresentato dall’avere la
persona offesa infastidito l’imputata con il cattivo odore e l’abbaiare dei
cani randagi che si erano radunati sotto le finestre dell’abitazione della
Balaiardo, perché attratti dalla Rywacka, che era solita dar loro da
mangiare in quel luogo; 2) la circostanza che l’espressione “tu parli
senza senso” non è offensiva, posto che la parte civile non è italiana e
non parla correttamente l’italiano; 3) la violazione di quanto disposto
dall’art. 603, co. 1 e 2, c.p.p., in relazione all’acquisizione di
un’ordinanza sindacale disciplinante la condotta dei cani e dei loro
proprietari o accompagnatori nel territorio del comune dove si sono
svolti i fatti.
2.2 La Rywacka, invece, lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione dell’impugnata sentenza, in quanto il giudice di secondo
grado: 1) non ha motivato in ordine alla mancata liquidazione di una
provvisionale in favore della costituita parte civile; 2) nel ridurre
l’importo delle spese liquidate in favore della parte civile nel giudizio
innanzi al giudice di pace, non ha tenuto conto “dell’impegno occorso e
speso in primo grado, cioè delle nove udienze celebrate, dei tentativi
defatigatori avversari, delle prove per testi, delle memorie depositate,

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(-

risarcimento dei danni derivanti da reato, in relazione al delitto di cui

t

oltre alla nota spese, alla discussione orale ed all’esito positivo del
processo”; 3) ha liquidato in maniera esigua le spese di appello, nella
misura di euro 650,00, non tenendo conto delle attività svolte, alla luce
delle tariffe professionali, che risultano, pertanto, violate.
Con memoria depositata il 7.10.2013 la parte civile, da un lato,insisteva

dall’altro / contestava i motivi di ricorso della Balaiardo, deducendone
l’inammissibilità o l’infondatezza.
4. Il ricorso presentato dalla Baialardo si presenta inammissibile sotto
diversi profili.
Manifestamente infondato è il rilievo sulla insussistenza del reato di cui
all’art. 594, c.p., posto che l’espressione “parli senza senso” rivolta
dall’imputata alla persona offesa, si colloca alla fine di un periodare
articolato nei seguenti termini: “Sei una stupida. La tua lingua non è
collegata al cervello”, dall’evidente significato ingiurioso, che la suddetta
espressione completa e rafforza.
Del pari manifestamente infondata è la questione relativa alla pretesa
sussistenza della scriminante della provocazione, non apparendo la
condotta della persona offesa tale da integrare quella lesione di regole
comunemente accettate nella civile convivenza, in cui consiste il fatto
ingiusto altrui, dotato di efficacia scriminante (cfr. Cass., sez. V,
19/05/2010, n. 24864, R.).
Ne consegue la manifesta infondatezza anche dell’ultimo motivo di
ricorso, peraltro formulato in maniera assolutamente generica, stante il
contemporaneo richiamo al primo ed al secondo comma dell’art. 606,
c.p.p., che, come è noto, disciplinano ipotesi diverse.
5. Del pari inammissibile si appalesa il ricorso proposto nell’interesse
della Rywacka.
5.1. In relazione al motivo sub n. 1), in particolare, l’inammissibilità
risulta evidente, in quanto, come è noto, non è impugnabile con ricorso
per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla
mancata concessione di una provvisionale, trattandosi di decisione di
natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente

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(J-

nelle proprie ragioni, con particolare riferimento alla doglianza sub n. 2),

motivata (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 25/05/2011, n. 32899, M. e
altro, rv. 250934), mente il motivo di ricorso sub n. 2) è inammissibile
per assoluta genericità della doglianza, che, peraltro, appare, al tempo
stesso, prospettata come una censura di merito, non consentita in sede
di legittimità.

ricorso per cassazione che abbia censurato, come nel caso in esame, la
statuizione relativa alle spese del processo in favore della parte civile,
omettendo di indicare la specifica violazione di voci tabellari
ipoteticamente liquidate in forma inferiore ai minimi tariffari (cfr., nello
stesso senso, Cass., sez. V, 19/03/2010, n. 22600, F., rv. 247357).
Del pari inammissibile, infine, è l’ultimo motivo di ricorso, proprio perché
attinente al merito della liquidazione delle spese processuali riconosciute
alla parte civile per il giudizio di secondo grado, secondo una valutazione
che, tenuto conto della modesta rilevanza della controversia, appare
congrua, laddove dal ricorso e dallo stesso testo della sentenza
impugnata non risulta che il difensore della parte civile abbia prodotto al
giudice di secondo grado una specifica nota spese, con l’indicazione delle
attività difensive svolte, che, pertanto, non può essere presa in
considerazione per la prima volta in sede di legittimità.
6. Sulla base delle svolte considerazioni entrambi i ricorsi vanno,
dunque, dichiarati inammissibili, con condanna di ciascuno dei ricorrenti
al pagamento delle spese del procedimento, nonché, in favore della
cassa delle ammende, di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che
appare equo fissare in euro 1000,00, tenuto conto della evidente
inammissibilità dei ricorsi, facilmente evitabile, attraverso la conoscenza
di orientamenti consolidati da tempo nella giurisprudenza di legittimità,
dai rispettivi difensori, che, quindi, non possono ritenersi immuni da
colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile tanto il ricorso dell’imputata Baialardo Giovanna,
quanto quello della parte civile Rywacka Kibil Dorata e condanna

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Deve, dunque, ritenersi inammissibile, in quanto generico, il motivo di

separatamente ciascun?, ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma il 18.10.2013

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