Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6338 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6338 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

Data Udienza: 18/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Giangrasso Antonino, nato a Lercara Friddi il 19.4.1931, avverso la
sentenza pronunciata dal giudice di pace di Palermo il 7.11.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 7.11.2012 il giudice di pace di Palermo
aveva condannato Giangrasso Antonio, imputato del delitto di cui all’art.
594, co. 1 e 4, c.p., “per avere in presenza sua e di più persone offeso

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l’onore ed il decoro di Podrut Francesco profferendo nei suoi confronti
frasi del seguente tenore: “ladro ed altre frasi ingiuriose riferite
all’attività di sindacalista”, alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso per Cassazione l’imputato, lamentando vizio di
motivazione in quanto il giudice di pace ha affermato la penale
responsabilità del Giangrasso per il reato contestatogli, omettendo di

dell’escussione del teste Muro Fabio, sentito nel corso dell’udienza del
20.4.2012, è emerso che, prima di essere raggiunto dalle frasi offensive
dell’imputato, il Podrut gli si era rivolto, apostrofandolo con l’espressione
“pazzo”, per cui, sul punto, trovava conferma quanto dichiarato dallo
stesso imputato in sede di esame.
Di conseguenza nella condotta del Podrut si ravvisano gli estremi della
“provocazione”, dotata di efficacia scriminante, ai sensi dell’art. 599,
c.p., in ordine alla responsabilità penale del Giangrasso.
3 n ricorso è fondato e va accolto.
4. Ed invero, come si evince dalla lettura dell’atto specificamente
indicato dal ricorrente, in ossequio al principio della cd. “autosufficienza”
del ricorso, nel corso della deposizione resa dal teste Muro Fabio
all’udienza dibattimentale del 20.4.2012, quest’ultimo ha testualmente
affermato: “Penso che il Padrut abbia detto una parola tipo pazzo al
Giangrasso”, in occasione dell’assemblea condominiale nel corso della
quale si sono verificati i fatti per cui è processo.
Risulta, pertanto, smentita l’affermazione del giudice di merito, secondo
cui, pur avendo l’imputato riferito, in sede di esame dibattimentale, di
avere risposto alla provocazione del Podrut, che lo aveva chiamato
pazzo, nessun riscontro tale circostanza aveva trovato nelle dichiarazioni
dei testi escussi.
In tale passaggio motivazionale si individua un evidente vizio di
motivazione, nella forma del travisamento della prova, che ricorre, come
evidenziato dalla prevalente e condivisibile giurisprudenza di legittimità,
tutte le volte in cui il giudice del merito abbia fondato il suo

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considerare che, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, ed, in particolare

convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato
probatorio incontestabilmente diverso da quello reale (cfr. Cass., sez. IV,
12/02/2008, n. 15556, T., rv. 239533; Cass., sez. VI, 11/02/2013, n.
11794, M.).
Il percorso motivazionale seguito dal giudice di pace, è, dunque,
contraddistinto da una palese e non controvertibile difformità tra il senso
intrinseco della dichiarazione del teste Muro assunta in dibattimento e

dedotto (cfr. Cass., sez. V, 12/12/2012, n. 9338, M., rv. 255087), su di
un punto decisivo della motivazione, riguardante l’eventuale sussistenza
di una delle scriminanti prevista dall’art. 599, c.p., questione di diritto
astrattamente configurabile, in base alle dichiarazioni del Muro, sulla
quale erroneamente il giudice di pace ha omesso di motivare.
5. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con
rinvio al giudice di pace di Palermo per nuovo esame al riguardo.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame all’ufficio del
giudice di pace di Palermo.
Così deciso in Roma il 18.10.2013.

quello che il giudice ne ha inopinatamente tratto, integrante il vizio

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