Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6337 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6337 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

Data Udienza: 18/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Virgilio Salvatore, nato ad Agrigento il 14.12.1994, avverso la sentenza
pronunciata dalla corte di appello di Palermo 1’11.6.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata 1’11..6.2012 la corte di appello di Palermo in
parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Agrigento, in data
18.2.2010, aveva condannato Virgilio Salvatore e Cerrito Salvatore alla
pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 477,

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482, c.p. (capo A), così diversamente qualificata l’originaria imputazione
(110, 482, 480, 485, c.p.), dichiarando non doversi procedere nei
confronti di entrambi gli imputati in relazione al concorrente reato di cui
agli artt. 110 e 640, c.p. (capo B), per difetto di querela, dichiarava non
doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordine al

delitto di cui al capo A), limitatamente alla sola condotta relativa alla
formazione ed all’uso di false buste-paga, qualificata come reato ai sensi
degli artt. 110, 485, c.p., per difetto di querela, con conseguente
rideterminazione del trattamento sanzionatorio con riferimento alla
falsificazione della carta di identità, pure contestata nell’anzidetto capo
A), confermando nel resto l’impugnata sentenza.
2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo
del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge in
relazione agli artt. 110, 477 e 482, c.p., in quanto il Virgilio non può
ritenersi concorrente nella falsificazione della carta di identità falsa
esibita dal coimputato Cerrito, non essendovi la prova che egli abbia
partecipato alla condotta materiale della falsificazione; 2) violazione di
legge con riferimento agli artt. 110, 489, c.p., in quanto, una volta
escluso il concorso materiale del Virgilio nella falsificazione della carta di
identità, la sua condotta rientra, sempre a titolo di concorso, nella sfera
di operatività dell’art. 489, c.p., reato, tuttavia, non perseguibile nel
caso di specie per difetto di querela
3 II ricorso va accolto, essendo fondato il primo dei motivi che ne sono
posti a sostegno.
4. Ed invero, è indiscusso e condivisibile insegnamento di questa Corte
regolatrice che la sostituzione della fotografia della carta di identità,
lasciando inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi,
integra gli estremi della falsità materiale in certificato amministrativo,
punibile, se commessa da privato, ai sensi del combinato disposto degli
arti. 477 e 482 c.p., in quanto la falsificazione stessa, anche se
materialmente effettuata da altri, deve essere stata necessariamente
operata su richiesta dell’interessato (cfr. Cass., sez. V, 03/11/2011, n.

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/-

9604, S., rv. 252157; Cass., sez. V, 20/1/1982, n. 4715, rv. 153579;
Cass., sez. V, 14/3/1978, n. 9427 rv. 139700).
Correttamente, dunque, la corte territoriale ha ritenuto che la condotta
del coimputato del ricorrente, Cerrito Salvatore, il quale ha esibito al
personale di un centro commerciale, addetto ai finanziamenti per gli

suddetto Cerrito, ma i dati anagrafici di una diversa persona (tal
Morreale Salvatore), sia riconducibile al paradigma normativo di cui ai
richiamati artt. 477 e 482, c.p.
Rispetto a tale condotta, tuttavia, le emergenze processuali, come
indicate dalla corte di appello, risultano del tutto inidonee a configurare
un concorso penalmente rilevante del Virgilio, anche solo in termini di
rafforzamento dell’altrui proposito criminoso
Come affermato infatti dalla Suprema Corte, con arresto condiviso dal
Collegio, in caso di sostituzione della fotografia del titolare di una carta
di identità, il reato previsto dall’art. 477 c.p. si consuma al momento
della contraffazione o alterazione, senza che sia necessario l’uso del
documento, il conseguimento del fine e la possibilità di nocumento ad
altri. Di conseguenza, se l’autore del reato fa altresì uso dell’atto
risponderà sempre della fattispecie prevista dall’art. 477 c.p., mentre se
ad usare il documento è un terzo, a conoscenza della falsificazione, ma
estraneo alla stessa, dovrà rispondere del diverso reato previsto dall’art.
489 c.p. (cfr. Cass., sez. V, 20/01/1982, Prezzama).
Nel caso in esame, essendosi limitato il Virgilio ad accompagnare in
almeno tre occasioni, il Cerrito, che si era recato presso il suddetto
centro commerciale “per fare acquisti…facendoseli finanziare con
l’esibizione delle false buste paga e della carta d’identità intestata a
Morreale Salvatore”, assistendo ai suoi colloqui con il personale a ciò
preposto, la sua condotta, successiva al perfezionarsi del reato di cui
all’art. 477, c.p., non consente di affermare che egli abbia fornito un
contributo causalmente rilevante, in termini di concorso materiale o
morale, all’attività di falsificazione senza alcun dubbio posta in essere

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acquisti, una falsa carta di identità, recante, in fotografie, l’effigie del

dal Cerrito, necessariamente consumatasi prima dell’accesso al centro
commerciale.
Né a carico del Virgilio appare configurabile il delitto di cui all’art. 489,
c.p., che avrebbe presupposto una utilizzazione da parte di quest’ultimo
del documento falsificato, con la consapevolezza della avvenuta

identità falsa da parte del Cerrito, che rende applicabile il solo art. 477,
c.p., rispetto al quale, come si è detto, non sussistono elementi idonei
ad affermare una responsabilità a titolo di concorso del ricorrente.
5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va,
pertanto, annullata senza rinvio per non avere il Virgilio commesso il
fatto.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il
fatto.
Così deciso in Roma il 18.10.2014

contraffazione, ipotesi esclusa dalla diretta utilizzazione della carta di

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