Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6336 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6336 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Falcicchio Giuseppe, nato ad Altamura il 20.8.1982, avverso la sentenza
pronunciata dalla corte di appello di Bari il 7.6.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Di Salvatore, in qualità sostituto processuale
del difensore di fiducia, avv. Cornacchia, che ha concluso riportandosi ai
motivi di ricorso.

FATTO E DIRITTO

Data Udienza: 18/10/2013

1. Con sentenza pronunciata il 7.6.2012 la corte di appello di Bari in
parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Bari, in data
28.11.2011, aveva condannato Falcicchio Giuseppe, imputato del delitto
di cui agli artt. 110, 624 bis, 625, n. 2, c.p., rideterminava in senso più
favorevole al reo il trattamento sanzionatorio, previa esclusione della
ritenuta recidiva, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
2.

Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede

del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) “la nullità della sentenza per
difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. d), c.p.p. , per
mancata assunzione di una prova decisiva”, sollecitata ex art. 507,
c.p.p., rappresentata dalla escussione della persona offesa, proprietaria
dell’esercizio commerciale in cui è stato consumato il furto ascritto al
Falcicchio, che avrebbe potuto riferire in ordine allo stato dei luoghi in
cui si trovava la saracinesca posta a protezione della porta di accesso al
negozio prima del presunto furto consumato, al danno subito, al valore
del registratore di cassa, alla presenza o meno di somme di denaro
all’interno dell’esercizio commerciale; 2) la mancanza ovvero la
manifesta illogicità della motivazione della sentenza della corte
territoriale che ha confermato la sentenza di condanna di primo grado,
basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni degli agenti operanti, Fiore
Giuseppe e Mauro Giovanni, senza considerare le contraddizioni in cui
sono caduti i due testi (il Fiore ha affermato di avere visto il minore Edy
Mohamed, concorrente nel reato di cui si discute, armeggiare con il
registratore di cassa, mentre il Di Mauro ha riferito di avere visto due
giovani, piegati, intenti a forzare qualcosa) e, più in generale, che “la
dinamica dei fatti, così come ricostruita dai testi escussi, non fornisce
alcuna prova che porti ad accertare che il Falcicchio abbia materialmente
forzato la saracinesca e asportato il registratore di cassa”: egli, infatti,
“sarebbe stato semplicemente vicino al minore che armeggiava con il
registratore di cassa senza nemmeno avvicinarsi e operare con lo
stesso”, né in suo possesso è stata rinvenuta alcuna somma di denaro o
strumenti atti allo scasso, laddove nella disponibilità del minore è stato

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l’annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo

rinvenuto un cacciavite, per cui, tenuto conto della circostanza che il
suddetto Falcicchio è privo dell’arto superiore sinistro, non può
escludersi che sia stato solo l’Edy Mohamed a commettere il furto, che,
in ogni caso, non può essere addebitato al ricorrente per il semplice fatto
di essere stato sorpreso nelle vicinanze dell’esercizio commerciale; 3) la
mancanza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento
sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle

3 Il ricorso non può essere accolto, essendo inammissibili, sotto diversi
profili, i motivi su cui esso si fonda.
4. Ed invero, con riferimento al motivo di ricorso sub. n. 1), va rilevato
che, secondo il costante e condivisibile orientamento della
giurisprudenza di legittimità la mancata assunzione di una prova
decisiva – quale motivo di impugnazione per cassazione – può essere
dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta
l’ammissione a norma dell’art. 495, secondo comma, cod. proc. pen.,
sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il
mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al
giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione
probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto
non necessario ai fini della decisione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II,
06/02/2013, n. 9763, rv. 254974).
Peraltro, ove il motivo di ricorso debba intendersi riferito al mancato
accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale, ex art. 603, c.p.p., la conclusione non può essere che la
stessa.
Ed invero la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire
motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d),
c.p.p. solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo la
pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse
secondo il disposto dell’art. 603, comma 2, c.p.p. Negli altri casi, la
decisione istruttoria è ricorribile, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),
c.p.p., solo sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità

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circostanze attenuanti generiche.

della motivazione (cfr. Cass., sez. IV, 12/11/2010, n. 116, C.), profilo,
nel caso in esame, del tutto insussistente, avendo la corte territoriale
specificamente indicato, con motivazione esente da vizi, le ragioni che
rendevano superflua l’escussione della persona offesa, stante l’evidente
consumazione del furto in suo danno, come emersa all’esito
dell’istruttoria svolta nel dibattimento di primo grado.
5. Del pari inammissibile risulta il secondo motivo di ricorso, posto che la

e) c.p.p. (quale introdotta dall’art. 8 comma 1 lett. b) I. 20 febbraio
2006 n. 46), di far valere il vizio di motivazione anche sulla base di “atti
del processo specificamente indicati”, non incide sulla persistente
validità del principio secondo cui, in sede di legittimità, non può
proporsi, come fatto nel caso in esame dal ricorrente, una diversa
valutazione delle prove acquisite ovvero una diversa ricostruzione dei
fatti, siccome ritenuta più plausibile rispetto a quella risultante dal
provvedimento impugnato, ma consente soltanto di dedurre il cd.
“travisamento della prova” (precedentemente ammesso in via di
interpretazione giurisprudenziale), quale ravvisabile, ad esempio, nel
caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su
di una prova che non esiste o il cui risultato sia incontestabilmente
diverso da quello reale (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 10/05/2011, n.
32510, T.)
6. Inammissibile, infine, deve ritenersi anche l’ultimo motivo di ricorso,
con cui vengono prospettate censure di merito, non consentite in sede di
legittimità, rispetto alle quali va, comunque, rilevato che la corte
territoriale ha correttamente individuato nella negativa personalità
dell’imputato, quale si desume dall’esistenza di reiterati precedenti
penali a suo carico, e, quindi, in uno dei parametri previsti dall’art. 133,
c.p.p., la ragione ostativa alla concessione delle circostanze attenuanti
generiche.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse
del Falcicchio va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del

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possibilità, in base alla vigente formulazione dell’art. 606 comma 1 lett.

procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende di una
somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro
1000,00, tenuto conto della evidente inammissibilità delle questioni
prospettate, circostanza facilmente verificabile dal difensore del
ricorrente, che, quindi, non può ritenersi immune da colpa nella
determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte
Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18.10.2014

P.Q.M.

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