Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6332 del 18/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 6332 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari
(sezione distaccata di Sassari)

avverso la sentenza emessa il 10/02/2011 dal Giudice di pace di Siniscola
all’esito del processo celebrato nei confronti di
La Feltra Mariangela, nata a Chieri 1’11/05/1973

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 18/10/2013

Il Procuratore generale indicato in epigrafe ricorre avverso la sentenza
emessa dal Giudice di pace di Siniscola il 10/02/2011, recante l’assoluzione di
Mariangela La Feltra, imputata del reato di cui agli artt. 81, 594 cod. pen., per
non avere commesso il fatto a lei addebitato.
I fatti si riferiscono a presunte offese verbali che la suddetta aveva rivolto ad
Angelo Nino Santo Meloni, delle quali – secondo il giudicante – non vi sarebbe
stata prova sufficiente per giungere ad una affermazione di penale
responsabilità: a fronte infatti delle dichiarazioni rese dal Meloni, costituitosi

deposizioni di segno contrario, da parte di un Carabiniere (che, intervenuto a
seguito di una richiesta del Meloni, non aveva sentito costui lamentarsi di essere
stato ingiuriato) e di un ospite dell’imputata (che sosteneva di non avere udito
quest’ultima pronunciare le frasi in rubrica).
Con l’odierno ricorso il P.g. territoriale lamenta erronea applicazione della
legge penale con riguardo alla pronunciata assoluzione (di cui censura anche la
relativa formula), non avendo il Giudice di pace tenuto conto della consolidata
giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova della penale responsabilità
dell’imputato può fondarsi anche sulla sola deposizione della persona offesa, sia
pure se costituita parte civile; nel caso di specie, peraltro, le dichiarazioni del
Meloni risultavano pienamente riscontrate da quelle della Gusai, entrambe
dovendo intendersi lineari, congrue e prive di incertezze o contraddizioni.
Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata viene ritenuta carente,
contraddittoria ed illogica, per avere esaminato solo parzialmente le risultanze
delle prove testimoniali acquisite: in particolare, il giudicante non avrebbe
considerato che il Carabiniere Piga, nel deporre su quanto rappresentatogli dal
Meloni, aveva riferito semplicemente di non ricordare se la parte civile gli avesse
ti
,
segnalato di essere stato preso a male parole ; ne avrebbe tenuto conto che
l’altro testimone (Emanuele Villa, ritenuto attendibile malgrado l’ospitalità
ricevuta presso l’imputata in periodo estivo) si era limitato ad affermare di non
avere udito le parole riportate nel capo d’imputazione, il che non poteva valere
ad escludere in radice che quelle parole fossero state effettivamente
pronunciate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può trovare accoglimento.
In vero, l’osservazione del Giudice di pace secondo cui sull’attendibilità del
Meloni e della Gusai «esiste motivo di dubbio, essendo state dedotte ragioni di

2

parte civile, e dalla di lui coniuge Eufemia Gusai, risultavano acquisite alcune

grave risentimento, dovute ai cattivi rapporti di vicinato, che minano la
credibilità e la genuinità del loro racconto», non appare in sé dirimente, visto che
quella tensione di rapporti potrebbe al contempo essere letta quale presupposto
giustificativo della probabilità di frequenti offese verbali della La Feltra in danno
del Meloni (come pure viceversa, peraltro): non si tratta, tuttavia, di una
argomentazione idonea ex se a minare la tenuta logica della motivazione della
sentenza impugnata, dovendosi considerare che la valutazione delle risultanze
istruttorie non risulta essere stata compiuta parzialmente, al contrario di quanto

Infatti, nella presa d’atto di opposte ricostruzioni offerte dal querelante – e
dalla di lui coniuge – da un lato, e dall’imputata dall’altro, deve considerarsi
lineare e congrua l’analisi dei contributi offerti dai testimoni in posizione di
terzietà.

In primis, il Piga, che non addusse semplicemente una sua cattiva

memoria di quanto accadde nel giorno in questione (come sembra sostenere il
P.g. territoriale), ma precisò che il Meloni lo aveva informato di pregresse
controversie con i condomini per lavori che costoro avevano in atto senza fare
parola di ingiurie da lui subite,in quella stessa giornata, solo alla fine
aggiungendo, per opportuna cautela, “o almeno non mi ricordo”. Analogamente,
il Villa – che non si vede perché avrebbe dovuto presumersi non attendibile in
quanto ospite dell’imputata – non sostenne soltanto di non avere udito le frasi
riportate in rubrica, ma descrisse la propria posizione nell’assistere al diverbio in
termini tali da permettergli certamente di percepirle, qualora fossero state
pronunciate.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso del Procuratore generale.

Così deciso il 18/10/2013.

dedotto dal P.M. ricorrente.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA