Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6331 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6331 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TARAKU KRIDENS N. IL 26/03/1988
avverso la sentenza n. 889/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
07/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

27870/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nell’interesse del cittadino albanese TARAKU KRIDENS
il difensore fiduciario ha presentato ricorso avverso la sentenza
della Corte d’appello di Brescia, deliberata il 7 maggio e
depositata il successivo 21 maggio 2013, che confermava la sua
alla pena di cinque anni otto mesi di reclusione e 34.000 euro di
multa, per fatti del 13.5.2012, oggetto della sentenza del locale
GIP in data 16.11.2012, in esito a rito abbreviato.
Il ricorso non enuncia motivo alcuno e spiega che “per
dovere di verità defensionale, il presente ricorso viene
presentato per finalità trasversali, e su espressa richiesta
dell’imputato, al solo fine di evitare il passaggio in giudicato
della Sentenza sopra indicata, consentendo la possibilità per il
ricorrente, nelle more del passaggio in giudicato, di richiedere
ed eventualmente accedere a misura diversa da quella detentiva
massima, tuttora vigente”.
2.

Il

ricorso,

pur

all’evidenza

originariamente

inammissibile, è stato tuttavia, e doverosamente allo stato della
legislazione, gestito dalla Cancelleria della Corte d’appello con
le relative incombenze amministrative e procedurali, trasmesso a
questa Corte Suprema che ha provveduto alla sua registrazione e
fascicolazione, alla conseguente attività di ‘spoglio’ (esame
preliminare)

nella Sezione tabellarmente competente,

alla

successiva assegnazione alla Sezione apposita prevista dall’art.
610.1 c.p.p., alla fissazione (tenuto conto della pendenza della
Sezione) dell’odierna udienza camerale non partecipata previe
rituali notificazioni.
Infatti, da un lato il vigente codice di rito non
prevede più la competenza del medesimo giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato a dichiarare l’inammissibilità dell’atto
di impugnazione nel caso di mancanza dei prescritti motivi (pur
trattandosi di dato oggettivo incontrovertibile), come invece
disponeva l’art. 207 codice di procedura penale 1930; dall’altro,

condanna per la detenzione illecita di circa 1250 gr. di cocaina

27870/13 RG

2

allo stato la giurisprudenza di legittimità ritiene la
formulazione dell’attuale art. 610.1 c.p.p. ostativa alla
deliberazione de plano dell’inammissibilità manifesta.
3.

Tanto premesso,

può quindi

oggi

finalmente

dichiararsi che il ricorso presentato il 19 giugno 2013
dall’imputato nella consapevolezza della sua strumentale
inammissibilità, perché non accompagnato da motivo alcuno, è

c.p.p..
Consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 – equa al caso – in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

effettivamente inammissibile, ai sensi degli artt. 581 e 591

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA