Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6330 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6330 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ELHENAWY ABDELAZIZ MAHMOUD MOSTAFA MOHAMED N.
IL 09/01/1977
avverso la sentenza n. 1013/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 29/01/2014
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Il cittadino egiziano ELHENAWY ABDELAZIZ MAHMOUD
MOSTAFA ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte
d’appello di Brescia, deliberata il 16 maggio e depositata il
successivo 27 maggio 2013, che confermava la sua condanna per la
otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa, per fatto del
19.2.2013, oggetto della sentenza del locale Tribunale in data 13
marzo 2013, in esito a rito abbreviato.
Non enuncia motivo alcuno, spiegando che “il presente
ricorso viene presentato al solo fine di impedire che il
passaggio in giudicato della sentenza di condanna abbia come
conseguenza l’immediata emissione dell’ordine di carcerazione”.
Infatti, spiega ancora il ricorrente, e con indubbia trasparente
condotta processuale, egli si trova “sottoposto alla misura
cautelare degli arresti domiciliari e l’ordine di carcerazione
vanificherebbe il percorso di risocializzazione da
lui intrapreso
in quanto non gli è possibile sospendere l’esecuzione della pena
ex art. 656 c.p.p. essendo il residuo pena, allo stato, superiore
al limite consentito”.
2.
Il
ricorso,
pur
all’evidenza
originariamente
inammissibile, è stato tuttavia, e doverosamente allo stato della
legislazione, gestito dalla Cancelleria della Corte d’appello con
le relative incombenze amministrative e procedurali, trasmesso a
questa Corte Suprema che ha provveduto alla sua registrazione e
fascicolazione, alla conseguente attività di ‘spoglio’ (esame
preliminare)
nella Sezione tabellarmente competente,
alla
successiva assegnazione alla Sezione apposita prevista dall’art.
610.1 c.p.p., alla fissazione (tenuto conto della pendenza della
Sezione) dell’odierna udienza camerale non partecipata previe
rituali notificazioni.
Infatti, da un lato il vigente codice di rito non
prevede più la competenza del medesimo giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato a dichiarare l’inammissibilità dell’atto
detenzione illecita di 221 gr. di hashish alla pena di due anni
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di impugnazione nel caso di mancanza dei prescritti motivi (pur
trattandosi di dato oggettivo incontrovertibile), come invece
disponeva l’art. 207 codice di procedura penale 1930; dall’altro,
allo stato la giurisprudenza di legittimità ritiene la
formulazione dell’attuale art. 610.1 c.p.p. ostativa alla
deliberazione de plano dell’inammissibilità manifesta.
3.
Tanto premesso,
può quindi
oggi
finalmente
dall’imputato nella consapevolezza della sua strumentale
inammissibilità, perché non accompagnato da motivo alcuno, è
effettivamente inammissibile, ai sensi degli artt. 581 e 591
c.p.p..
Consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 – equa al caso – in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014
dichiararsi che il ricorso presentato il 12 giugno 2013