Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 633 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 633 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIULIARINI MARCO N. IL 14/04/1962
avverso la sentenza n. 107/2009 GIUDICE DI PACE di GROSSETO,
del 03/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 4
.1441-2
che ha concluso per
,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit4ifensorgAvv.

f40

Data Udienza: 18/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Grosseto, con sentenza del 3 ottobre 2012, ha
condannato Giuliarini Marco per il delitto di lesioni personali in danno di Matucci
Edoardo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a

legge con particolare riferimento all’affermazione della penale responsabilità sulla
base di una mera individuazione fotografica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da rigettare.
2. Al riguardo occorre immediatamente chiarire che, come più volte
precisato da questa Corte (v. di recente, Cass. Sez. III 5 maggio 2010 n.
23432), la ricognizione formale di cui all’articolo 213 cod.proc.pen., non è, per il
principio della non tassatività dei mezzi di prova, l’unico strumento probatorio
idoneo alla dimostrazione dei fatti e che, pertanto, il riconoscimento effettuato
senza l’osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione non è affetto da
patologie processuali, quali la nullità o la inutilizzabilità.
Per rispondere, poi, ai rilievi del ricorrente, è sufficiente richiamare in
questa sede l’orientamento consolidato secondo cui l’individuazione di un
soggetto, sia personale che fotografica, è una manifestazione riproduttiva di una
percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di
dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità
formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla
stessa stregua della deposizione testimoniale (v. Cass. Sez. VI 5 dicembre 2007
n. 6582).
In questo senso, quindi, non può essere sindacata in questa sede, in
quanto correttamente motivata, la decisione del Giudice a quo che ha fondato il
proprio convincimento sulle dichiarazioni della parte offesa, che in sede
d’indagini preliminari aveva riconosciuto fotograficamente l’imputato salvo poi
confermare ulteriormente in dibattimento il suddetto riconoscimento.
Né, infine, i rilievi concernenti la capacità dimostrativa della prova
possono formare, evidentemente, oggetto di sindacato nel giudizio di Cassazione
1

mezzo del proprio difensore, lamentando, quale unico motivo, una violazione di

non rilevando in questa sede il merito della decisione ma solo la correttezza della
motivazione (v. Cass. Sez. V 24 maggio 2006 n. 36764).
3. Per concludere, dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

P.T.M.

spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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