Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6325 del 01/12/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6325 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TAOUFIQI MOHAMED N. IL 04/12/1990
IZAK ADEL N. IL 20/05/1985
avverso la sentenza n. 32002/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
28/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.sa
e,
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 01/12/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi aventi identico contenuto, TAOUFIQI Mohamed e IZAK Adel ricorrono
avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari di Torino che, in data 28 aprile 2015,
ha loro applicato la pena concordata con riguardo ai reati di concorso in rapina aggravata e il
solo IZAK anche per tentata rapina aggravata in concorso con altro soggetto, ricettazione di un
telefono cellulare e porto di due taglierini, lamentando carenza di motivazione.
nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto nell’accordo tra le parti
e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p. facendo riferimento alle
“fonti di prova”. Siffatta motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai
parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità. L’accordo intervenuto tra le parti infatti esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.pp.. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Cass.
Sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25
novembre 1998, Messina; sez.IV 13 luglio 2006 n.34494, Koumya)..
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento
delle spese processuali, e ciascuno al versamento della somma di /.000,00 euro in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp se processuali e
ciascuno al versamento della somma di 2..000,00 euro in favore della Cassa •-1Ie ammende
Così deliberato in Roma il 1.12.2015
Il Consigliere estensore
Giovapna VERGA
–
Il • sidente
A
ESPOSITO
Il motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato, atteso che il giudice,