Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6324 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6324 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANSOURI MAHER BEN ALI’ N. IL 09/01/1976
avverso la sentenza n. 10305/2012 TRIB.SEZ.DIST. di
VENTIMIGLIA, del 03/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 23/10/2013
Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Mansouri Maher Ben Alì avverso la sentenza
emessa in data 3.11.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del
Tribunale di Sanremo con la quale veniva applicata al predetto la pena concordata di un
anno e mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di furto aggravato.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata valutazione di
eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n.
10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle
parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed
il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli
negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel
caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una
pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in € 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013
manifestamente infondati e non consentiti nella presente sede.