Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6323 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6323 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASCINO FRANCESCO N. IL 15/01/1976
avverso la sentenza n. 1454/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 23/10/2013

OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del giudice di
primo grado che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 186
dig.vo 285 del 1992;
osservando che i giudici di merito avevano erroneamente valutato come attendibili
determinate dichiarazioni testimoniali e rilevando che il quadro probatorio assunto
non consentiva di ritenere acclarata nei suoi confronti la responsabilità penale;
-Ritenuta la manifesta infondatezza delle censure, concernenti valutazioni in fatto
alternative a quelle fatte valere dai giudici di merito, queste ultime adeguatamente
argomentate con motivazione esente da vizi;
-rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23-10-2013.

-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza,

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