Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6322 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6322 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STILLITANO DOMENICO N. IL 17/02/1962
avverso la sentenza n. 18/2010 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,
del 10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 23/10/2013
Fatto e diritto
– Rilevato che il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui
all’art. 116 c.d.s.;
– che avverso la sentenza l’imputato, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione
deducendo la mancanza di motivazione per omessa valutazione dei motivi difensivi;
– rilevato che il ricorso è inammissibile perché risulta sottoscritto da avvocato non iscritto
nell’albo speciale della Corte di Cassazione, come imposto dall’articolo 613 c.p.p.;
alcuna censura specifica alla decisione nei termini previsti dall’art. 606 c.p.p.;
– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2013
Il Co
igliere estensore
– che, sotto altro profilo, il ricorso è, altresì, inammissibile per genericità, poiché non contiene