Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 632 del 18/10/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 632 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
JOVANOVIC Branislav, nato Belgrado (Serbia) il 14/02/1984
JOVANOVIC Zoran, nato a Termoli il 02/03/1976
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 20/09/2012;
letti i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Brescia confermava
la sentenza del 26/05/2009 con la quale il Gip del Tribunale di Bergamo aveva
dichiarato Jovanoic Branislav e Jovanovic Zoran colpevoli dei reati a ciascuno
ascritti, in particolare:
Data Udienza: 18/10/2013
Jovanovic Branislav del reato di cui all’ad 497 bis cod. pen. perché veniva trovato
in possesso della carta d’identità slovena n. 001932210, documento da lui
integralmente contraffatto o, comunque, fatto contraffare;
Jovanovic Zoran del/reato di cui agli artt. 81 cpv., 497 bis, 477 e 482 cod. pen.
perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, veniva trovato in possesso
della carta d’identità slovena n. 001016820, documento da lui integralmente
contraffatto o comunque fatto contraffare, nonché contraffaceva integralmente la
l’effetto, li aveva condannati alla pena di anni uno di reclusione ciascuno, con
consequenziali statuizioni di legge.
2. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore degli imputati, avv. Roberto
Lassini, ha proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni
indicate in parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso proposto in favore di Branislav Jovanovic si eccepisce erronea
applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen.;
errata qualificazione giuridica del fatto-reato, ai sensi della stessa disposizione
processuale; erronea o contraddittoria motivazione, ai sensi dello stesso art. 606
lett. e) del codice di rito. Si ribadisce, in particolare, quanto già dedotto nei motivi
di appello: in primo luogo, il difetto di vocatio in ius, posto che non poteva ritenersi
sufficiente, ai fini della notifica, un solo infruttuoso accesso presso il campo nomadi,
essendo evidente che l’imputato avrebbe dovuto essere cercato altrove, anche
attraverso il sistema informativo del Ministero per accertare se lo stesso fosse
detenuto. Si contesta, inoltre, l’assunto che il documento in sequestro non fosse
valido per l’espatrio e si lamenta, inoltre, che il giudice di appello non aveva tenuto
conto della tempestiva comunicazione trasmessa alla cancelleria, con la quale il
difensore aveva dichiarato di aderire all’astensione dalle udienze proclamata dai
competenti organismi associativi.
Identici sono i motivi del ricorso proposto in favore di Zoran Jovanovic.
2. La prima doglianza é palesemente infondata. Ed invero, dall’esame
dell’incartamento processuale – reso necessario dal tipo di censura proposta risulta la piena ritualità della notifica, avvenuta nelle forme del rito dopo
l’infruttuoso tentativo effettuato presso il campo nomadi, dove l’imputato risultava
risiedere. Risulta, altresì, che il procedimento di appello si è svolto con le forme
patente di guida slovena n. 118465, facendone uso sul territorio nazionale; e, per
della camera di consiglio di talché il dedotto impedimento del difensore era
assolutamente irrilevante.
Le questioni afferenti al merito sono, poi, palesemente infondate a fronte di
impianto motivazionale del tutto adeguato e sufficiente nella rappresentazione dei
motivi del ribadito giudizio di colpevolezza, essendo stati ritenuti sussistenti tutti i
presupposti soggettivi ed oggettivi del reato in contestazione.
Identico giudizio di palese infondatezza va, ovviamente, espresso anche nei
3.
Per quanto precede, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati
inammissibili con le conseguenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 18/10/2013
confronti del ricorso di Zoran Jovanovic, fondato su identiche ragioni di censura.