Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 632 del 06/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 632 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
D’ALFONSO LUIGI nato il 12/01/1978 a AFRAGOLA
D’ALFONSO RAIMONDO nato il 17/07/1986 a ACERRA

avverso la sentenza del 20/06/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA
MIGNOLO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità.

Data Udienza: 06/12/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la
condanna, all’esito di giudizio abbreviato, di D’Alfonso Raimondo e D’Alfonso Luigi,
per il furto di materiale ferroso e di rame, aggravato da violenza sulle cose.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, per il tramite del loro comune

2.1 Con il primo motivo deducono violazione di legge, assumendo che il reato
andrebbe ricondotto alla fattispecie tentata, posto che gli imputati sarebbero stati
sorpresi dalla polizia giudiziaria mentre stavano ancora caricando il materiale sul
cassone dell’autocarro.
2.2 Con il secondo motivo eccepiscono il difetto di motivazione in ordine al
rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, che aveva preceduto
l’istanza, poi accolta, di abbreviato ordinario.
2.3 Con il terzo e il quarto motivo censurano la sentenza impugnata per vizi
argomentativi sul punto relativo al riconoscimento della circostanza aggravante di
cui all’art. 625 comma 1 n. 2) cod. pen. Secondo i ricorrenti, il danneggiamento
arrecato alla cabina elettrica, da cui era stata asportata la refurtiva, sarebbe opera
di ignoti.
2.4 Con il quinto motivo si dolgono dell’eccessività della pena, non sorretta
da alcuna motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Nel furto l’interesse tutelato è quello della detenzione del bene da parte di chi
ne ha diritto (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, in motivazione).
Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui interviene- ad opera
dell’autore del reato- rescissione (anche se istantanea) della signoria che sul bene
esercitava il detentore (cfr. Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, in
motivazione).
Nella specie i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio
di diritto sopra ricordato, ritenendo superata la soglia della consumazione.
Gli imputati si sono impossessati del materiale ferroso e del rame, prelevato
da una vecchia cabina elettrica.

2

difensore, articolando cinque motivi.

L’azione furtiva è stata scoperta grazie all’intervento della polizia giudiziaria
che, su segnalazione della centrale operativa, interveniva sul posto, sorprendendo
gli imputati mentre erano intenti a collocare il materiale sull’autocarro a loro in
uso, a bordo del quale erano già stati caricati “due pesanti e voluminosi oggetti
ferrosi” (cfr. sentenza impugnata, pagina 6).
È dunque indubbio che il proprietario aveva perso il possesso dei beni e che li
ha riottenuti – “dopo il fatto” – grazie all’intervento della Polizia giudiziaria.

5. Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. a)
cod. proc. pen..
I ricorrenti sono stati giudicati con il rito abbreviato ordinario, come da loro
richiesto, seppure in via subordinata rispetto alla istanza principale di abbreviato
condizionato.
Difetta, dunque, in capo ad essi l’interesse attuale alla impugnazione,
proposta sotto il profilo di vizio di motivazione.

6.

Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili.

Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, esula dai poteri della
Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Sez. U. 30/4/1997 n. 6402, Dessimone, Rv 207944; Sez.
4 n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti
— sotto il profilo della tempistica e delle azioni compiute — proponendo criteri di
valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali, con motivazione
esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento,

Il furto è quindi consumato.

facendo leva su: l’accertata preesistenza di una catena con lucchetto, la mancata
segnalazione di anomalie precedenti, la irragionevolezza della spiegazione
alternativa fornita dagli imputati secondo cui la forzatura della cabina elettrica
sarebbe da attribuire a soggetti ignoti i quali, dopo aver smontato il materiale, lo
avrebbero abbandonato in loco (pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).

7. Il quinto motivo è inammissibile.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

3

q-

Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata
è necessaria soltanto se la pena sia superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti, come nella specie, le espressioni del tipo
“pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, così come il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009,
Denaro, Rv. 245596).

8. Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di

delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 06/12/2017

Il Consigliere estensore
Elisabetta

Morosini

Depositato igi Cancelleria
ki U GEN LU IO

Roma, l

ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa

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