Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6319 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6319 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MERO ANTONIO N. IL 31/01/1991
MERO FRANCESCO PAOLO N. IL 27/09/1959
avverso l’ordinanza n. 44/2015 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
17/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
la:tre/sentite le conclusioni del PG Dott. Fe
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Data Udienza: 25/11/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza in data 17 luglio 2015 il Tribunale del riesame di Taranto confermava il decreto
di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 27 maggio 2015 di una betoniera, il
cui furto era stato denunziato in data 14/5/2015, nel procedimento a carico di MERO Francesco
Paolo e MERO Antonio indagati di ricettazione e simulazione di reato.
Ricorrono per Cassazione MERO Francesco Paolo e MERO Antonio con distinti ricorsi aventi
identico contenuto deducendo nullità dell’ordinanza impugnata per illogicità e manifesta

delicti.
In data 19.11.2005 MERO Antonio depositava memoria difensiva con la quale meglio
specificava i motivi di ricorso.
I ricorsi sono inammissibili.
In sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta
sussistenza del reato ipotizzato, considerando il

“fumus commissi delicti” in relazione alla

congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che
giustificano il sequestro e la valutazione della legittimità del sequestro non deve essere
effettuata nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, quanto,
piuttosto, con riferimento all’idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere
utile l’espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto,
non esperibili senza la sottrazione all’indagato della disponibilità della res o l’acquisizione della
stessa nella disponibilità dell’autorità giudiziaria ( N. 4496 del 1999 Rv. 214032, N. 19766 del
2003 Rv. 224882, N. 12118 del 2004 Rv. 228227, N. 44399 del 2004 Rv. 229899, N. 33873
del 2006 Rv. 234782, N. 15177 del 2011Rv. 250300, N. 24589 del 2011 Rv. 250397).
Deve aggiungersi che il concetto di fumus di reato che caratterizza i presupposti per
l’emanazione di sequestro probatorio deve esser valutato tenendo conto della disciplina fissata
dagli artt. 352 e 355 c.p.p. e considerando che, versandosi in tema di “assicurazione delle fonti
di prova”, spesso si opera nella fase iniziale delle indagini, con la conseguenza che non può
pretendersi il medesimo livello di accertamento che caratterizza il diverso istituto del sequestro
preventivo.
Il Tribunale ha correttamente valutato il

fumus del reato, considerando le finalità del

provvedimento di sequestro e, sulla base degli elementi probatori allo stato esistenti dai quali è
dato evincersi la potenziale riferibilità della betoniera a MERO Vito e pertanto la sua verosimile
consistenza di corpo di reato di ricettazione.
E’ indubbia pertanto la sussistenza della relazione di immediatezza tra la betoniera
sequestrata, il cui furto è stato denunciato, ed il reato di ricettazione oggetto di indagine.
Ciò detto deve rilevarsi che secondo un orientamento di questa Corte, condiviso da questo
Collegio, il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve
essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della
1

contraddittorietà della motivazione anche con riguardo alla sussistenza del fumus commissi

relazione di immediatezza tra la “res”sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in
ordine alla necessità di esso in funzione dell’accertamento dei fatti, poiché
l’esigenza probatoria del corpo del reato è in “re ipsa”( cfr. N. 31950 del 2013 Rv. 255556, N.
43444 del 2013 Rv. 257302, N. 23212 del 2014 Rv. 259579, N. 48376 del 2014 Rv.
261968, N. 3600 del 2015 Rv. 262673 N. 15801 del 2015) Rv. 263759
I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe e processuali e
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 25.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Pr
Ant

te
OSITO

P.Q.M.

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